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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. Min. Interno 28/10/2015, n. 12580
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Testo del provvedimentoCon il D.M. 19 marzo 2015R recante «Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002», pubblicato nella G.U. n. 70 del 25 marzo 2015, sono stati introdotti aggiornamenti alla vigente regola tecnica di prevenzione incendi per tali strutture. Si tratta di aggiornamenti scaturiti dalla previsione dell’art. 6 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158R, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e riguardano: — strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre i 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002R; — strutture, nuove ed esistenti, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, aventi superficie maggiore di 500 m2; — strutture sanitarie che, per minore superficie o minor numero di posti letto , non sono soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'Allegato I del D.P.R 151/2011R. Nello specifico, gli Allegati I e II sostituiscono integralmente i titoli III e IV della regola tecnica di prevenzione incendi del decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002R, mentre l'Allegato III aggiunge il titolo V concernente il sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio delle strutture sanitarie esistenti che non abbiano ancora completato l'adeguamento antincendio nel previsto termine del 28 dicembre 2007. Per assicurare la continuità di esercizio di tali strutture è stato individuato un percorso con scadenze differenziate in relazione alla tipologia di struttura da adeguare, con i termini di seguito esplicitati: A - strutture che |
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Allegato - Esempi di determinazione del numero di addetti di compartimento (tab 1)Esempio 1: Ospedale con tre edifici/padiglione così distinti: — un edificio/padiglione (A) con 5 piani destinati a ricovero di tipo ospedaliero; superficie di piano 3050 m2; 1 compartimento per ciascun piano; 90 posti letto per piano; — un edificio/padiglione (B) con 5 piani destinati a ricovero di tipo ospedaliero già a norma; — un edificio (C) destinato ai servizi complementari. A) Calc |
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