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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis

L. R. Toscana 10/12/1998, n. 89
L. R. Toscana 10/12/1998, n. 89
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- L.R. 05/08/2011, n. 39
- L.R. 14/12/2009, n. 75
- L.R. 27/07/2007, n. 40
- L.R. 29/11/2004, n. 67
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Art. 1. - Finalità della legge1. La presente legge, attua: a) l’articolo 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge-quadro sull’inquinamento acustico); |
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Art. 1 bis - Programmazione in materia di inquinamento acustico1. In attuazione dell |
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Art. 2. - Funzioni riservate alla Regione1. La Giunta regionale con regolamento stabilisce: a) i criteri tecnici ai quali i comuni sono tenuti ad attenersi nella redazione dei piani comunali di classificazione acustica, disciplinati dall’articolo 4, e del relativo quadro conoscitivo; b) i criteri, le condizioni ed i limiti per l’individuazione, nell’ambito dei piani comunali di cui alla lettera a), delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto, nonché delle zone silenziose di cui all’articolo 2 del d.lgs. 194/2005; c) le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora esso comporti l’impiego di macchinari o di impianti rumorosi, con particolare riferimento a quel le in deroga ai valori lim |
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Art. 3 bis - Catasto regionale dell’inquinamento acustico1. È istituito presso la Giunta regionale il catasto regionale dell’inquinamento acustico che contiene: a) la mappa delle sorgenti di inquinamento acusti |
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Art. 4. - Piano comunale di classificazione acustica1. I comuni, entro il termine perentorio del 1 marzo 2005, nel rispetto dei criteri previsti“dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b)”,N7 approvano, con la procedura prevista dall'articolo 5, il piano di classificazione acustica, in base al quale il territorio comunale viene suddiviso, in applicazione del disposto di cui all' |
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Art. 5. - Procedura del piano comunale di classificazione acustica1. Il comune, ai fini di cui all'articolo 4, adotta un progetto di piano di classificazione acustica, che è depositato nella sede comunale per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Copia del progetto è contestualmente trasmessa alla Giunta regionale N23 ed ai comuni confinanti, con le modalità di cui al comma 5 lettera a).N7 |
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Art 6. - Divieto di contatto di aree1. È vietato prevedere, nel piano comunale di classificazione acustica disciplinato dagli artt. 4 e 5, il contatto diretto di aree, anche appartene |
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Art. 7. - Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali1. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il piano |
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Art. 8. - Piano comunale di risanamento acustico1. I Comuni sono tenuti ad approvare un apposito piano di risanamento acustico: a) qualora non possano, nel quadro della classificazione, rispettare, con riferimento alle aree già urbanizzate, il divieto di contatto di aree di cui all'art. 6, comma 3; b) qualora si verifichi il superamento dei valori di attenzione, di cui all'art. 1, comma 1, lett |
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Art. 8 bis - Procedura del piano comunale di risanamento acustico |
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Art. 9 bis - Relazione biennale sullo stato acustico del comune |
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Art. 10. - Poteri sostitutivi1. Qualora i comuni non provvedano all’approvazione del piano comun |
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Art. 11. - Contributi regionali1. Anche in attuazione di quanto previsto all’articolo 4, comma 2, della l. 447/1995, la Giunta regionale approva una ripartizione triennale delle risorse individuate nel “PAER”,N13 di cui alla l.r. 14/2007, per la concessione di contributi destinati: |
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Art 12. - Disposizioni in materia di impatto acustico1. “Fatto salvo quanto previsto al comma 6 ter,” N15 i Comuni devono richiedere ai titolari dei progetti predisposti per la realizzazione, la modifica od il potenziamento delle opere elencate dall'art. 8, comma 2, della L. 447/1995, ed a corredo degli stessi, apposita documentazione di impatto acustico, ogni volta che la valutazione relativa agli effetti acustici sia comunque imposta dalle esigenze di tutela salvaguardate dalle norme della presente legge. 2. I criteri da seguire per la redazione della documentazione di impatto acustico “di cui al comma 1” N15 sono definiti, con propria deliberazione, dalla Giunta regionale. 3. Con la deliberazione di cui al comma 2 sono definiti altresì i criteri tecnici per la redazione della relazione previsionale di clima acustico. I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, L. 447/1995, sono tenuti a produrre tale relazione, con riferimento alle aree sulle quali insistano, come da progetto, gli insediamenti stessi “tenendo conto delle prevalenti condizioni di effettiva fruizione delle stesse aree ovvero dando atto della compatibilità dei nuovi insediamenti con le preesistenti destinazioni d’uso |
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Art. 13. - Piani aziendali di risanamento acustico1. Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare, al Comune competente, apposito piano di risanamento acustico, entro il termine di sei me |
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Art. 14. - Controlli1. I comuni esercitano le funzioni |
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Art. 15. - Compiti dell'A.R.P.A.T.1. L'A.R.P.A.T., nell'ambito delle attività di rilevamento e controllo in materia di tutela dell'ambiente esterno dall'inquinamento acustico, provvede: a) a trasmettere tu |
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Art. 17. - Sanzioni amministrative1. Chiunque, in assenza della prescritta autorizzazione comunale prevista dall'art. 6, comma 1, lett. h), della L. 447/1995, svolga attività, manifestazioni o spettacoli all'aperto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma “da euro 500,00 a euro 20.000,00” N7 alla stessa sanzione soggiace il titolare dell'autori |
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Art. 17 ter - Norma finanziaria |
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Art. 19. - Integrazione all'art. 40 della L.R. 16 gennaio 1995, n. 51. All'art. 40, comma 2, lett. f) della L.R. 5/1995, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente alinea: "varianti per la localizzazione di aree destinate a spettacolo temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, di cui al comma 3 dell'art. 4 della L.R. 89/98. Norme in materia di inquinamento acustico". |
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