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L.R. Toscana 03/11/1998, n. 79

Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 21/11/2008, n. 62
- L.R. 24/02/2005, n. 39
- L.R. 22/12/2003, n. 61
-
L.R. 31/10/2001, n. 53
- L.R. 20/12/2000, n. 79
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Titolo I - Disposizioni generali
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Art. 1. - Oggetto della legge

1. La presente legge disciplina, nel rispetto della Direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla 97/11/CE, ed altresì della 96/61/CE, nonché in conformità con gli indirizzi di cui al D.P.R. 12 apr

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Art. 2. - Finalità

1. La Regione, nell'ambito della programmazione territoriale, socio-economica, ed ambientale rivolta al perseguimento di uno sviluppo sostenibile, garantisce che le decisioni amministrative relative ai progetti ed agli interventi di cui all'art. 1, siano prese nel rispet

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Art. 3. - Definizioni

1. Agli effetti della presente legge si intende con:

a) Impatto ambientale: l'insieme degli effetti diretti e indiretti, positivi e negativi, a breve ed a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, indotti sull'ambiente;

b) Studio di impatto ambientale: l'insieme coordinato degli studi e delle analisi ambientali di un progetto volto ad individuare e valutare, attraverso approfondimenti progressivi, gli impatti specifici e complessi delle diverse alternative, per definire la soluzione progettuale e localizzativa ritenuta maggiormente compatibile con l'ambiente, nonché i possibili interventi di mitigazione;

c) Progetto: l'insieme degli elaborati tecnici descrittivi della realizzazione di

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Art. 4. - Procedimento e partecipazione

1. In base alle norme della presente legge, in tutte le fasi del procedimento per la valutazione di impatto ambientale, sono garantiti:

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Art. 5. - Progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale

1. I progetti di cui agli allegati A1, A2, ed A3 sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 12 e seguenti.

2. I progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3 sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale, qualora ciò si renda necessario in esito alla procedura di verifica disciplinata dall'art. 11.

3. S

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Art. 6. - Casi di esclusione

1. Sono esclusi dalle procedure di V.I.A. gli interventi disposti in via d'urgenza, dall'Autorità competente, conformemente con le leggi vigenti,

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Titolo II - Soggetti del procedimento
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Art. 7. - Autorità competente

1. Sono di competenza regionale tutte le procedure di V.I.A. relative ai progetti ricompresi nelle tipologie di cui agli Allegati A1 e B1 alla presente legge, nonché quelli di cui al comma 5 dell'art. 5. A tal fine, la Giunta provvede, con apposita deliberazione, ad assumere la pronuncia di cui all'art. 19.

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Art. 8. - Criteri di individuazione delle Amministrazioni interessate alle procedure di V.I.A.

1. Ai fini di cui alla presente legge, sono considerate Amministrazioni interessate, da individuarsi sulla base dei criteri di cui al comma 3:

a) rispetto alle procedure di V.I.A. di competenza regionale: le Province, i Comuni e le Comunità montane coinvolte nel progetto sottoposto alla proce

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Art. 9. - Strutture operative per la V.I.A.

1. La Giunta regionale individua, in conformità con la L.R. 7 novembre 1994, n. 81 "Recepimento del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29. Modifiche all'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa regionale", e successive modificazioni ed integrazioni, le strutture operative competenti per le procedure di valutazione dell'impatto ambientale di competenza regionale. Analogamente provvedono, in conformità con i rispettivi ordinamenti, le Province, i Comuni e gli Enti-parco regionali, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le strutture individuate ai sensi del comma 1 costituiscono il supporto organizzativo dell'autorità com

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Art. 10. - Supporto tecnico per l'istruttoria

1. La regione, e le altre autorità competenti previste dai commi 2, 4 e 5 dell'art. 7, ai fini dello svolgimento delle attività te

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Titolo III - Procedure
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Art. 11. - Procedura di verifica

1. Sono sottoposti alla procedura di verifica, sulla base dei criteri definiti ai sensi della lettera a) comma 1 dell'art. 22:

a) i progetti ricompresi negli Allegati B1, B2 e B3;

b) i progetti relativi ad interventi di modifica di opere o impianti esistenti, qualora ne derivino opere rientranti nelle tipologie elencate dagli Allegati B1, B2 e B3;

c) i progetti riguardanti modifiche sostanziali ad opere o impianti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che siano ricompresi nelle tipologie di cui agli Allegati A1, A2, A3, B1, B2 e B3 suscettibili di provocare notevoli ripercussioni sull'ambiente;

d) i progetti ricompresi nelle tipologie di cui agli allegati A1, A2, A3, finalizzati esclusivamente od essenzialmente allo sviluppo ed

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Art. 12. - Procedura per la fase preliminare

1. Il proponente di un progetto da sottoporre a procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 5, ha facoltà di richiedere l'avvio di una fase preliminare.

2. Ai fini di cui al comma 1, il proponente presenta all'Autorità competente apposita domanda, corredata da un elaborato che, sulla base della identificazione degli impatti ambientali attesi, configuri uno specifico piano di lavoro finalizzato:

a) alla puntuale individuazione dei contenut

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Art. 13. - Studio di impatto ambientale

1. Ai progetti sottoposti alla procedura di impatto ambientale ai sensi dell'art. 12 e seguenti, deve essere allegato uno studio di impatto ambientale, che ne costituisce parte integrante.

2. Lo studio di impatto ambientale, da predisporsi a cura e spese del proponente, deve essere redatto, in conformità con le indicazioni contenute nell'All. C alla presente legge, da esperti in materia ambientale specificamente competenti nelle discipline afferenti lo studio.

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Art. 14. - Avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale. Informazione, pubblicità, e partecipazione

1. Il proponente di un progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale richiede, all'Autorità competente, l'avvio del procedimento, mediante apposita domanda, corredata:

a) dal progetto definitivo dell'opera, impianto e/o altro intervento;

b) dallo studio di impatto ambientale, in conformità con l'art. 13, e con gli esiti della fase preliminare eventualmente intervenuta ai sensi dell'art; 12;

c) dalla sintesi non tecnica;

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22021 7825095
Art. 15. - Inchiesta pubblica e contraddittorio

1. Al fine di garantire l'effettiva informazione dei cittadini sui progetti che interessino il territorio di appartenenza, e le condizioni di vita relative, l'autorità competente, decorso il termine di cui al comma 7 dell'art. 14, può disporre, nei successivi 15 giorni, provvedendo a darne adeguata pubblicità, lo svolgimento di un'inchiesta pubblica, anche in considerazione della particolare rilevanza degli effetti ambientali, o dell'alto valore dell'opera, o comunque della possibilità che dalla realizzazione del progetto possa conseguire la riduzione significativa e/o irreversibile delle risorse naturali del territorio in riferimento agli equilibri degli ecosistemi di cui sono componenti. Sono escluse dall'inchiesta di cui al presen

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Art. 16. - Istruttoria interdisciplinare

1. Le strutture operative, di cui all'art. 9, svolgono i compiti finalizzati all'istruttoria interdisciplinare per l'emanazione della pronuncia di compatibilità ambientale. A tal fine, accertata la completezza della documentazione di cui al comma 1 dell'art. 14, esaminati il progetto e lo studio di impatto ambientale, verificati tutti gli elementi ed i dati in loro possesso, predispongono un rapporto interdisciplinare sull'impatto ambientale del progetto.

2.

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Art. 17. - Procedura unica integrata

1. L'autorità competente garantisce lo svolgimento di una procedura unica integrata, in tutti i casi in cui la realizzazione del progetto sottoposto a V.I.A. comporti l'acquisizione, da differenti Amministrazioni pubbliche non statali, di specifici pareri, nulla osta, autorizzazioni e/o assensi comunque denominati, relativi ad attività suscettibili di provocare inquinamento nell'aria, nell'acqua e nel terreno, ivi comprese le misure relative ai rifiuti, nonché alla tutela della salute dei cittadini, a quella paesaggistico-territoriale, idrogeologica, e della diversità biologica.

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Art. 17-bis - (Raccordo con le norme in materia di autorizzazione integrata ambientale)

N7

1. Per i progetti di modifica disciplinati dall'articolo 5, comma 4, qualora i relativi interventi rientrino altresì tra quelli ricompresi nell'allegato I del

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Art. 18. - Pronuncia di compatibilità ambientale

1. L'autorità competente assume, in conformità con quanto disposto dall'art. 17, la pronuncia di compatibilità ambientale del progetto presentato, entro 150 giorni dall'inizio del procedimento; tale termine è elevato a 210 giorni qualora si proceda ad indizione di inchiesta pubblica ai sensi dell'art. 15, o qualora ricorrano comunque le esigenze istruttorie previste dal comma 3 dell'art. 16. Le determinazioni concordate nell'ambito della conferenza di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 17, costituiscono pronuncia di compatibilità ambientale del progetto ai sensi del presente articolo.

2. In materia di lavori pubblici, la pronuncia di compatibilità ambientale è resa entro 90 giorni dall'inizio del procedimento secondo quanto previsto dall'

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Art. 19. - Esercizio dei poteri sostitutivi

1. Qualora le autorità competenti di cui ai commi 2, 4 e 5 dell'art. 7 non provvedano, entro i termini previsti dai commi 1 e 2 del

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Art. 20. - Impatti ambientali interregionali e transfrontalieri

1. Per i progetti localizzati anche sul territorio di altre Regioni confinanti, la pronuncia di impatto ambientale è emanata d'intesa con le Regioni cointeressate.

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22021 7825102
Art. 21. - Partecipazione regionale al procedimento statale di V.I.A.

1. Ai fini dell'espressione del parere regionale nell'ambito delle procedure di competenza statale, la Giunta regionale acquisisce i

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22021 7825103
Art. 22. - Disposizioni attuative delle procedure

1. La Giunta regionale approva, con apposita deliberazione, le "linee/guida" e le specifiche norme tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente titolo, con particolare riguardo:

a) ai criteri

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22021 7825104
Art. 23. - Sanzioni amministrative

1. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e di controllo previste dalla presente legge, provvedendo altresì all'applicazione delle sanzioni amministrative.

2. Chiunque realizzi un progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale ai sensi della presente legge, in assenza della pronuncia di compatibilità ambient

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Titolo IV - Disposizioni transitorie e finali
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Art. 24. - Compiti inerenti alla sperimentazione, all'aggiornamento ed alla formazione professionale

1. La regione promuove ricerche e sperimentazioni in materia di procedure di V.I.A., e ne diffonde i risultati, avvalendosi della co

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Art. 25. - Modifica degli allegati

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, provvede, con apposita deliberazione, ove occorre, alla modifica degli allegati

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22021 7825108
Art. 26. - Decorrenza degli effetti delle procedure

1. Per i progetti di competenza regionale, ai sensi del comma 1 dell'art. 7, le disposizioni procedurali relative alla valutazione d

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Art. 27. - Disposizioni transitorie sulla V.I.A.

1. N1

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Art. 28. - Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione provvede, per l'esercizio finanziario 1998 con lo stanziamento della somma di lire 50.000.000, con imputazione al capitolo 44190, che viene integrato con la variazione che segue:

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Art. 29. - Abrogazione

1. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 27, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la

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Allegato A1 - Progetti sottoposti alla fase di valutazione di competenza della Regione (articolo 7, comma 1)

a) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 150 kV con tracciato di lunghezza compresa tra 3 e 15 Km ed elettrodotti aerei esterni con tensione nominale compresa tra 100 e 150 kV con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km;

b) porti ed approdi turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha,

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Allegato A2 - Progetti sottoposti alla fase di valutazione di competenza della provincia (articolo 7, commi 2 e 3)

a) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la deviazione superi i 1.000 litri al minuto secondo di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la deviazione superi i 100 litri al minuto secondo;

b) impianti industriali destinati:

- alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;

- alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;

c) stoccaggio di prodotti chimici pericolosi, ai sensi della L. 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 tonnellate;

d) impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno;

d-bis) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, come definiti dalla decisione della Commissione europea 2000/532/CE e successive modificazioni, mediante le operazioni di cui all'allegato B ed all'allegato C, lettere da R1 a R9, del d.lgs 22/1997 con esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 32 de

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Allegato A3 - Progetti sottoposti alla fase di valutazione di competenza del Comune (articolo 7, comma 4)

a) Cave e torbiere con più di 500.000 m³/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ha.

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Allegato B1 - Progetti sottoposti alla fase di verifica di competenza della Regione (articolo 11, comma 1)

1. Industria energetica

a) impianti industriali per il trasporto di gas vapore e acqua calda;

b) stoccaggio in superficie di gas naturali con capacità complessiva superiore a 10.000 m³;

c) stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con capacità complessiva superiore a 10.000 m³;

d) stoccaggio in superficie di combustibili fossili con capacità complessiva superiore a 10.000 m³;

e) N4

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Allegato B2 - Progetti sottoposti alla fase di verifica di competenza della provincia (articolo 11, comma 1)

1. Agricoltura

a) progetti di ricomposizione rurale che interessano una superficie superiore a 200 ha.

2. Industria energetica

a) impianti termici per la produzione di energia, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 Mw;

b) impianti che utilizzano risorse geotermiche di interesse locale, così classificate dall'art. 1 comma 5 della L. 9.12.1986, n. 896;

b-bis) agglomerazione di carbon fossile e lignite. N2

3. Lavorazione dei metalli

a) impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume;

b) impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume;

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22021 7825117
Allegato B3 - Progetti sottoposti alla fase di verifica di competenza del comune (articolo 11, comma 1)

1. Agricoltura

a) cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ha;

b) primi rimboschimenti superiori a 20 ha e disboscamento superiore a 5 ha a scopo di conversione ad un altro tipo di sfruttamento del suolo;

c) impianti per l'allevamento intensivo di animali con più di 40 q.li di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno agricolo;

d) piscicoltur

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Allegato C - Contenuti dello studio di impatto ambientale (S.I.A.) di cui all'art. 12, comma 2 e art. 13, comma 2, da redigere ai fini della fase di valutazione.

a) La descrizione delle condizioni iniziali dell'ambiente fisico, biologico e antropico interessato;

b) La descrizione delle opere e degli interventi proposti e delle modalità e dei tempi di attuazione;

c) La descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili;

d) La valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, ecc.) risultanti dall'attività del progetto proposto;

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Allegato D - Elementi di verifica per la decisione dell'autorità competente sulla possibile esclusione di un progetto dalla fase di valutazione (art. 11 comma )

1. Verifica dei piani e programmi

Deve essere valutata in primo luogo la coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e con i piani e programmi di settore che lo interessano, almeno per quanto attiene localizzazione, tipologia e funzioni. La verifica del progetto deve riguardare il livello di approfondimento degli elementi dell'opera maggiormente impattanti, considerati nei piani e nei programmi e la gamma delle alternative strategiche, di processo e di localizzazione, ipotizzate.

2. Caratteristiche del progetto

Le caratteristiche del progetto devono essere prese in considerazione in particolare in rapporto a

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