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Circ. Min. Sviluppo Econ. 18/12/2014

Nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia di cui all'art. 19 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 e all’articolo 7 comma 1, lettera e) del decreto ministeriale 28 dicembre 2012.
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Circolare

Alla Conferenza delle regioni e delle province autonome

All’Unione delle province italiane (UPI)

All’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)

All’Associazione bancaria italiana (ABI)

Alla Confederazione generale dell’industria italiana (CONFINDUSTRIA)

Alla Confederazione italiana della piccola e media industria (CONFAPI)

Alla Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (CONFCOMMERCIO)

Alla Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche (CONFESERCENTI)

Alla Confederazione cooperative italiane (CONFCOOPERATIVE)

Alla Lega nazionale delle cooperative e mutue (LEGA)

Alla Associazione generale delle cooperative italiane (AGCI)

A

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Nota esplicativa allegata alla circolare concernente la nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia

Soggetti obbligati

1. La nomina del Responsabile e la relativa comunicazione annuale è obbligatoria per tutti i soggetti che operino nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell’anno precedente abbiano superato le soglie di consumi energetici di cui al punto 1 della Circolare di cui questa Nota esplicativa costituisce parte integrante.

2. Soggetti obbligati sono tutti i Soggetti consumatori d’energia sia pubblici che privati, con o senza personalità giuridica. Anche gli enti privi di personalità giuridica sono infatti soggetti di diritto, in quanto possibili centri di imputazione di diritti ed obblighi.

3. Sono pertanto Soggetti obbligati, sempre che superino le soglie di consumo previste dalla norma e richiamate al punto 1:

a) le persone fisiche (es. titolari di imprese individuali);

b) le persone giuridiche (es. Associazioni, Fondazioni, Società per azioni, ecc.);

c) gli enti pubblici anche non economici (es. Comuni, province, Aziende sanitarie locali, Istituti popolari territoriali per l’edilizia residenziale, Aziende speciali degli enti locali, ecc.);

d) altri soggetti privi di personalità giuridica (es. Associazioni non riconosciute, Società semplici, irregolari o di fatto, Comprensori, Consorzi, ecc.).

4. Non sono invece Soggetti obbligati i gruppi societari, in quanto l’esistenza di rapporti di controllo non implica a questi fini l’individuazione di un soggetto diverso dalle singole società controllate e controllanti.

5. L’obbligo di comunicazione grava sui Soggetti e non sulle loro articolazioni organizzative interne. Per i Soggetti obbligati diversi dalle persone fisiche la responsabilità della nomina e della comunicazione grava pertanto sull’organo che può esprimerne all’esterno la volontà, quindi in linea di massima sul rappresentante legale del soggetto obbligato, benché la comunicazione possa essere firmata anche da altro soggetto abilitato o appositamente delegato.

6. Ai fini dell’individuazione dei soggetti obbligati è da ritenere che soggetto consumatore sia la persona fisica, la persona giuridica o l’ente privo di personalità giuridica cui è riconoscibile la posizione di parte acquirente nel contratto di fornitura della fonte energetica, sempreché tale fonte sia utilizzata e non semplicemente ceduta tal quale ad altro soggetto. È inoltre da considerare Soggetto consumatore anche chi utilizza fonti energetiche provenienti da propri giacimenti (quali sorgenti geotermiche, giacimenti di gas naturale), da risorse rinnovabili (quali quelle solari, eoliche, idrauliche) o da scarti e rifiuti utilizzabili a fini energetici nel rispetto della normativa vigente.

7. La definizione di cui al punto precedente prescinde dalla circostanza che lo stesso sia o meno proprietario delle strutture (edifici, impianti, parco veicolare, ecc.) in cui la fonte è utilizzata ovvero che ne abbia la gestione.

8. Ai fini di cui al punto 6, inoltre, nessun rilievo hanno la forma scritta o verbale del contratto di fornitura, il carattere oneroso o gratuito dello stesso, l’eventuale circostanza che la relativa spesa sia rimborsata da terzi o ricada all’interno di un contratto di servizio energetico. 4


Metodologia di valutazione dei consumi energetici e comunicazione degli stessi

9. La valutazione dei consumi per la verifica di cui al punto 1 della presente nota va riferita all’energia consumata per la produzione di beni (semilavorati, manufatti ecc.) o per la prestazione di servizi (trasporto di persone o merci, illuminazione, climatizzazione ambienti, fornitura di energia elettrica, ecc.), indipendentemente dal fatto che detti beni e servizi vengano utilizzati in proprio o destinati a terzi. Tale valutazione va riferita ai consumi globali del soggetto, cumulando quelli relativi alle diverse fonti ed ai diversi usi per tutti i Centri di consumo del soggetto stesso, come definiti al punto 12.

10. Qualora l’attività dei Soggetti di cui sopra abbia luogo in più Centri di consumo energetico, intesi come raggruppamenti strutturali, funzionali o geografici, per i quali siano misurabili e controllabili i consumi energetici, può essere utile la nomina di uno o più responsabili locali per la conservazione e l’uso razionale dell’energia.

11. Si precisa che nel caso di trasporto o distribuzione di un vettore energetico (gas naturale, gasolio, ecc.), i consumi energetici sono esclusivamente quelli impegnati per il trasporto e

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