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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 14/09/2015, n. 151
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- L. 27/12/2017, n. 205
- D.L. 30/12/2016, n. 244 (L. 27/02/2017, n. 19)
- D. Leg.vo 24/09/2016, n. 185
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PremessaIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione; Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro; Visto l'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 183 del 2014 che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive; Visto l'articolo 1, comma 4, lettera g), della citata legge n. 183 del 2014 recante il criterio di delega relativo alla razionalizzazione e revisione d |
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Titolo I - Razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti e revisione del regime delle sanzioni |
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Capo I - Razionalizzazione e semplificazione in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità |
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Art. 1. - Collocamento mirato1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità sulla base dei seguenti principi: a) promozione di una r |
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Art. 3. - Modifica dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 681. L'artico |
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Art. 4. - Modifica dell'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68 |
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Art. 5. - Modifica dell'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 681. All'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'ultimo periodo del comma 2 è soppresso; |
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Art. 6. - Modifica dell'articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 681. All'articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: |
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Art. 7. - Modifica dell'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 681. All'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavora |
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Art. 8. - Modifica dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 681. All'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i comma 2 e 5 sono abrogati; b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Al fine di razionalizzare la raccolta sistematica dei dati disponibili sul collocamento mirato, di semplificare gli adempimenti, di rafforzare i controlli, nonché di migliorare il monitoraggio e la valutazione degli interventi di cui alla presente legge, nella Banca dati politiche attive e passive di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 10. - Modifica dell'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 681. All'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dai seguenti: «1. Nel rispetto dell'articolo 33 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo per un periodo di trentasei mesi: a) nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; b) nella misura del 35 per cento |
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Art. 11. - Modifica dell'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 681. All'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 12. - Soppressione dell'albo nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista1. L'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista, istituit |
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Art. 13. - Modificazioni alla legge 29 marzo 1985, n. 1131. Alla legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: 1) il comma 1 è abrogato; 2) al comma 3, primo periodo, le parole «All'albo professionale» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, della presente legge»; 3) al comma 3, secondo periodo, le parole «all'albo» sono sostitui |
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Capo II - Razionalizzazione e semplificazione in materia di costituzione e gestione del rapporto di lavoro |
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Art. 14. - Deposito contratti collettivi aziendali o territoriali1. I benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di co |
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Art. 16. - Comunicazioni telematiche1. Tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro, collocamento mirato, tutela delle condizioni di lavoro, incentivi, politiche attive e formazione professionale, ivi compreso il nulla osta al lavoro subordinato per cittadini extra |
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Art. 17. - Banche dati in materia di politiche del lavoro1. All'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 18. - Abrogazione autorizzazione al lavoro estero1. Al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 1, comma 4, è abrogato; b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: |
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Art. 19. - Semplificazione in materia di collocamento della gente di mare1. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Capo III - Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro |
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Art. 20. - Modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3: 1) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista. Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 21. Sono comunque esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.»; 2) al comma 12-bis, le parole «dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali di educazione non formale,»; b) all'articolo 5: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Presso il Ministero della salute è istituito il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato è presieduto dal Ministro della salute ed è composto da: a) il Direttore Generale della competente Direzione Generale e i Direttori dei competenti uffici del Ministero della salute; b) due Direttori Generali delle competenti Direzioni Generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; |
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Art. 21. - Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 28, terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Entro il 31 dicembre l'Istituto assicuratore rende disponibili al datore di lavoro gli altri elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo con modalità telematiche sul proprio sito istituzionale. L'Istituto con proprio provvedimento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce le modalità di fruizione del servizio di cui al secondo periodo.»; b) all'articolo 53: 1) al primo comma, secondo periodo, le parole: «da certificato medico» sono sostituite dalle seguenti: «dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all'Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio» e il terzo periodo è soppresso; 2) al quarto comma, primo periodo, dopo le parole: «certificato medico» sono inserite le seguenti: «trasmesso all'Istituto assicuratore, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, nel rispetto delle relative disposizioni,»; 3) al quinto comma le parole: «corredata da certificato medico» sono sostituite dalle seguenti: «corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso per via telematica al predetto Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio» e il quarto periodo è soppresso; 4) al settimo comma le parole: «, che deve corredare la denuncia di infortunio,» sono soppresse, la parola «rilasciato» è sostituita dalle seguenti: «trasmesso, per via telematica nel rispetto delle relative disposizioni, all'Istituto assicuratore» e dopo le parole: «primo approdo» sono inserite le se |
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Capo IV - Revisione del regime delle sanzioni |
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Art. 22. - Modifica di disposizioni sanzionatorie in materia di lavoro e legislazione sociale1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dai seguenti: «3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria: a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro; b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro; c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro. 3-bis. In relazione alla violazione di cui al comma 3, fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 3-quater, trova applicazione la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni. 3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis, la diffida prevede, in relazione ai lavoratori irregolari ancora in forza presso il datore di lavoro e fatta salva l'ipotesi in cui risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario |
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Titolo II - Disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità |
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Capo I - Disposizioni in materia di rapporto di lavoro |
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Art. 23. - Modifiche all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e all'articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 1961. L'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 è sostituito dal seguente: «Art. 4 (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo). - 1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttiv |
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Art. 26. - Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale1. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con le modalità individuate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 3. 2. Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo di cui al comma 1 il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimission |
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Capo II - Disposizioni in materia di pari opportunità |
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Art. 27. - Modifica al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 1981. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, le espressioni «provinciali» e «provi |
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Art. 28. - Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 1981. All'articolo 8 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera e), dopo le parole «pari opportunità nel lavoro», sono inserite le seguenti: «che ne abbiano fatto richiesta»; |
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Art. 29. - Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 1981. All'articolo 9, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, il comma 2 è sostituit |
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Art. 30. - Modifica dell'articolo 10 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 1981. L'articolo 10 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 è sostituito dal seguente: «Art. 10 (Compiti del Comitato). - 1. Il Comitato adotta ogni iniziativa utile, nell'ambito delle competenze statali, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 8, comma 1, e in particolare: a) formula proposte sulle questioni generali relative all'attuazione degli obiettivi della parità e delle pari opportunità, nonché per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente che direttamente incide sulle condizioni di lavoro delle donne; b) informa e sensibilizza l'opinione pubblica sulla necessità di promuovere le pari opportunità per le donne nella formazione e nella vita lavorativa; |
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Art. 31. - Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 1981. All'articolo 12 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le consigliere e i consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane |
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Art. 32. - Modifica all'articolo 14 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 1981. L'articolo 14 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente: |
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Art. 33. - Modifica dell'articolo 15 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 1981. L'articolo 15 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente: «Art. 15 (Compiti e funzioni). - 1. Le consigliere ed i consiglieri di parità intraprendono ogni utile iniziativa, nell'ambito delle competenze dello Stato, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici, svolgendo in particolare i seguenti compiti: a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, anche in collaborazione con le direzioni interregionali e territoriali del lavoro, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la progressione professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; |
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Art. 34. - Modifica dell'articolo 16 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 1981. L'articolo 16 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente: «Art. 16 (Sede e attrezzature). - 1. L'ufficio delle consigliere e dei co |
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Art. 35. - Modifica degli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 1981. Gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono sostituiti dai seguenti: «Art. 17 (Permessi). - 1. Le consigliere e i consiglieri di parità, nazionale e regionali, hanno diritto per l'esercizio delle loro funzioni, ove si tratti di lavoratori dipendenti, ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di cinquanta ore lavorative mensili medie. Nella medesima ipotesi le consigliere e i consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti territoriali di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 hanno diritto ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di trenta ore lavorative mensili medie. L'eventuale retribuzione dei suddetti permessi è rimessa alla disponibilità finanziaria dell'ente di pertinenza che, su richiesta, è tenuto a r |
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Art. 36. - Modifica dell'articolo 19 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 1981. L'articolo 19 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente: «Art. 19 (Conferenza nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità). - 1. La Conferenza nazionale delle |
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Art. 37. - Modifica al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 1981. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 19 è inserito il seguente: «Art. 19-bis (Disposizione transitoria). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei |
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Art. 38. - Modifica dell'articolo 20 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 1981. L'articolo 20 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente: |
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Art. 39. - Modifica all'articolo 39 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 1981. All'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo le parol |
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Art. 40. - Modifica all'articolo 43 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 1981. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo le parol |
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Art. 41. - Modifica dell'articolo 44 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 1981. L'articolo 44 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente: «Art. 44 (Finanziamento). - 1. Entro il termine indicato nel bando di cui all'articolo 10, comm |
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Art. 42. - Modifiche e abrogazioni |
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Titolo III - Disposizioni finali |
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Art. 43. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sar |
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