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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Giustizia 12/08/2015, n. 144
D. Min. Giustizia 12/08/2015, n. 144
D. Min. Giustizia 12/08/2015, n. 144
D. Min. Giustizia 12/08/2015, n. 144
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Min. Giustizia 01/10/2020, n. 163
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Premessa |
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1. - Oggetto del regolamento1. Il presente regolamento disciplina le modalità per il conseguimento e il ma |
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Art. 2. - Avvocato specialista1. Ai fini del presente decreto è avvocato specialista l'avvocato che ha acquisito il titolo in uno dei s |
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Art. 3. - Settori di specializzazione1. L'avvocato può conseguire il titolo di specialista in non più di due dei seguenti settori di specializzazione: a) diritto civile; b) diritto penale; c) diritto amministrativo; d) diritto del lavoro e della previdenza sociale; e) diritto tributario, doganale e della fiscalità internazionale; f) diritto internazionale; g) diritto dell'Unione europea; |
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Art. 4. - Aggiornamento dell'elenco delle specializzazioni1. L'elenco dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3 può essere m |
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Art. 5. - Elenchi degli avvocati specialisti1. I consigli dell'ordine formano e aggiornano, a norma dell'articolo 15, comma 1, le |
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TITOLO II - CONSEGUIMENTO DEL TITOLO |
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Art. 6. - Disposizioni comuni1. Per conseguire il titolo di avvocato specialista in uno dei settori di specializzazione previsti dall'articolo 3, l'interessato deve presentare domanda presso il consiglio dell'ordine d'appartenenza che, verificata la regolarità della documentazione, la trasmette al Consiglio nazionale forense. 2. Può presentare domanda l'avvocato che: a) negli ultimi cinque anni ha frequentato con esito positivo i corsi di specializzazione di cui all'articolo 7, oppure ha maturato una comprovata esperienza nel settore di specializzazione ai sensi dell'articolo 8; |
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Art. 7. - Percorsi formativi1. I percorsi formativi consistono in corsi di specializzazione organizzati dai Dipartimenti o dalle strutture di raccordo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 degli ambiti di giurisprudenza delle università legalmente riconosciute e inserite nell'apposito elenco del Ministero dell'istruzione, università e ricerca. I corsi di specializzazione non possono avere inizio se non è stata verificata la conformità dei relativi programmi didattici a quanto disposto dal presente regolamento e alle linee generali elaborate a norma del comma 2. La verifica di cui al presente comma è svolta dal Ministero della giustizia, tenuto conto delle proposte della commissione permanente di cui al comma 2. 2. Presso il Ministero della giustizia è istituita una commissione permanente composta da sei componenti, di cui due magistrati ordinari nominati dal predetto Ministero, due avvocati nominati dal Consiglio nazionale forense e due professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia, anche a tempo definito, nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La commissione elabora le linee generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione specialistica, tenendo conto delle migliori prassi in materia. La partecipazione alla commissione permanente non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello stato, salvo il rimborso spese. L'incarico di componente della commissione ha durata quadriennale. La |
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Art. 8. - Comprovata esperienza1. Il titolo di avvocato specialista può essere conseguito anche dimostrando la sussistenza congiunta dei seguenti requisiti: a) di avere maturato un'anzianità di iscrizione all' |
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TITOLO III - MANTENIMENTO DEL TITOLO |
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Art. 9. - Disposizioni comuni1. L'avvocato specialista, ogni tre anni dall'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 5, dichiara e documenta al consiglio dell'ordi |
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Art. 10. - Aggiornamento professionale specialistico1. Il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine, d'intesa con le associazioni forensi specialis |
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Art. 11. - Esercizio continuativo della professione nel settore di specializzazione1. Il titolo di avvocato specialista può essere mantenuto anche dimostrando di avere esercitato nel triennio di riferimento in mo |
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TITOLO IV - REVOCA DEL TITOLO |
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Art. 12. - Revoca del titolo1. Il titolo di avvocato specialista è revocato dal Consiglio nazionale forense, a seguito di comunicazione del Consiglio dell'Ordine, nei seguenti casi: a) irrogazione di sanzione disciplinare definitiva, diversa d |
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TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 13. - Funzioni del Consiglio nazionale forense1. Le funzioni affidate dal presente regolamento al Consiglio nazionale forense posso |
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Art. 14. - Disposizione transitoria1. N7 L'avvocato che ha conseguito nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento un attestato di frequenza di |
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Art. 15. - Clausola di invarianza finanziaria1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri |
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Art. 16. - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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