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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 20/02/2007, n. 3928
Lavoro subordinato - Retribuzione - Esercizio della professione forense nell'interesse esclusivo del datore di lavoro - Pagamento della quota annuale di iscrizione all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati - Diritto al rimborso delle spese sostenute - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.Il pagamento della quota annuale di iscrizione all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati per l'esercizio della |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon ricorso depositato il 18 dicembre 2000 Nicola Casuccio, avvocato dipendente dell'Inail, ruolo legale, ha chiesto al Tribunale di Torino di dichiarare che il pagamento delle quota annuale di iscrizione all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati, effettuato dal ricorrente, costituisce spesa sostenuta nell'interesse del datore di lavoro; conseguentemente di condannare l'Inail a rimborsare al ricorrente l'importo di L. 4.305.000, per gli anni 1984- 2000, oltr |
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MOTIVI DELLA DECISIONEL'Istituto ricorrente articola la propria difesa su due linee: a) quella sviluppata con il primo motivo, secondo cui le spese in questione sarebbero incluse nella indennità prevista dal D.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43, art. 14, comma 17; b) quella oggetto del secondo motivo, secondo cui, anche a prescindere dalla disposizione citata, la spesa in questione sarebbe nell'interesse dello stesso lavoratore, in quanto requisito soggettivo necessario per l'esercizio della professione forense. Le due tesi vanno esaminate separatamente. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43, art. 14, comma 17 (art. 360 c.p.c., n. 3); nonché omesso esame di un punto decisivo della controversia, motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine a punti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), e contesta l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui la materia controversa non è regolata da norma di legge, che il ricorrente individua viceversa in quella sopra indicata, la quale avrebbe la funzione di assicurare anche il rimborso ("forfetario ed abbondante") della spesa rivendicata dal Casuccio. Il motivo, che parte dal presupposto, rivendicato da controparte, che comunque di spesa si tratti, contrasta con la corretta esegesi della disposizione di legge invocata. Questa (comma 17) è inserita in un articolo (il 1 |
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P.Q.M.rigetta il ricorso e condanna l'Istituto ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate |
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