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D. Leg.vo 29/04/2010, n. 75

Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.
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2012435 9113289
Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

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2012435 9113290
Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai:

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2012435 9113291
Art. 2 - Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intendono per «fertilizzanti» i prodotti e i materiali di seguito definiti:

a) «concimi»: prodotti la cui funzione principale è fornire elementi nutritivi alle piante; i concimi si suddividono in «concimi CE» e «concimi nazionali» i cui tipi e caratteristiche sono riportati rispettivamente nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nell’allegato 1;

b) «elementi chimici della fertilità», sono considerati:

1) «elementi nutritivi principali»: esclusivamente gli elementi azoto, fosforo e potassio;

2) «elementi nutritivi secondari»: gli elementi calcio, magnesio, sodio e zolfo;

c) «microelementi»: gli elementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco, essenziali alle piante in quantità esigue in confronto a quelle degli elementi nutritivi principali e secondari;

d) «carbonio organico di origine biologica»: il carbonio organico costituente di prodotti di origine vegetale o animale o derivante direttamente da detti prodotti con esclusione di qualsiasi forma di carbonio organico di sintesi;

e) «azoto organico»: l’azoto contenuto in composti chimici organici di origine vegetale oppure animale o derivante direttamente da detti prodotti;

f) «concime minerale»: un concime nel quale gli elementi nutritivi dichiarati sono presenti sotto forma di composti minerali ottenuti mediante estrazione o processi fisici e chimici industriali, o processi fisici o

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2012435 9113292
Art. 3 - Limiti di tolleranza

1. I titoli dichiarati nei concimi CE, nei concimi nazionali e negli altri fertilizzanti devono essere conformi ai limiti di tolleranza stabiliti nell�

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2012435 9113293
Art. 4 - Immissione sul mercato

1. I fertilizzanti possono essere immessi in commercio se sono adempiute le prescrizioni riportate nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nel presente decreto.

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2012435 9113294
Art. 5 - Clausola di salvaguardia

1. La circolazione e l’immissione sul mercato dei fertilizzanti conformi alle disposizioni del presente decreto p

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2012435 9113295
Art. 6 - Norme per il controllo delle caratteristiche

1. I fertilizzanti immessi in commercio sono sottoposti al controllo per l’accertamento della conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2003/2003 e del presente decreto.

2. L’osservanza delle disposizioni per qua

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2012435 9113296
Art. 7 - Concimi CE e nazionali a base di nitrato ammonico ad elevato titolo di azoto

1. Ai fini del presente articolo, per concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d’azoto, semplici o composti, si intendono prodotti a base di nitrato ammonico fabbricati per l’impiego in quanto concimi e contenenti più del 28 per cento di azoto in termini di massa in relazione al nitrato ammonico. Questo tipo di concimi può contenere sostanze inorganiche o inerti. Qualsiasi sostanza impiegata nella fabbricazione di

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2012435 9113297
Art. 8 - Tracciabilità

1. Ai fini della tracciabilità dei prodotti di cui al presente decreto, sono istituiti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Direzione generale dello sviluppo rurale, infrastrutturale e dei servizi, il «Registro dei fertilizzanti» di cui all’allegato 13, che contiene una sezione specifica per quelli consentit

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2012435 9113298
Art. 9 - Commissione

1. È istituita una Commissione tecnico-consultiva presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con il compito di esprimere il proprio parere su questioni di particolare rilevanza a livello comunitario e nazionale attinenti al settore dei fertilizzanti, nonché sulle modifiche da apportare agli allegati al presente decreto composta da:

a) quattro rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui uno con funzioni di presidente e due appartenenti al Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari;

b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

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2012435 9113299
Art. 10 - Inserimento di nuovi fertilizzanti e modifiche degli allegati

1. All’inserimento di nuovi concimi nazionali, ammendanti, correttivi, substrati di coltura, matrici organiche, prodotti ad azione specifica, rispettivamente negli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6,

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2012435 9113300
Art. 11 - Misure di controllo

1. L’attività di vigilanza sull’applicazione delle disposizioni del presente decreto è esercitata dal Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari

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2012435 9113301
Art. 12 - Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato fertilizzanti non compresi nel regolamento (CE) n. 2003/2003, nel presente decreto e nei suoi allegati e nella legislazione vigente nel Paese dell’Unione europea di produzione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila euro a trentamila euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato fertilizzanti non conformi al regolamento (CE) n. 2003/2003 ed al presente decreto ed ai suoi allegati è punito con le sanzioni amministrative pecuniarie per ciascuna delle violazioni di seguito riportate:

a) da duemilacinquecento euro a seimila euro per i concimi CE, per i concimi minerali nazionali, per i concimi organo-minerali e per gli altri tipi di fertilizzanti nazionali, quando la composizio

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Art. 13 - Autorità competente ad irrogare le sanzioni

1. L’autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative indicate all’articolo

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2012435 9113303
Art. 14 - Tariffe

1. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività di cui all’articolo 10 si provvede con gli introiti derivanti dal pagamento delle tariffe di cui al comma 2, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per

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Art. 15 - Norme transitorie e finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali

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2012435 9113305
Art. 16 - Disposizioni finanziarie

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a car

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2012435 9113306
Art. 17 - Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto legislativo

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2012435 9113307
Allegato 1 - Concimi nazionali (previsto dall’ articolo 1, comma 1, lettera b)

N2

1. Premessa

1.1. Per i concimi riportati nei capitoli 2, 3, 4, 5 e 6 di questo allegato è consentita la dichiarazione e l’aggiunta di elementi secondari e microelementi. Per i concimi riportati nel capitolo 7 di questo allegato è consentita la dichiarazione e l’aggiunta di microelementi. Per i concimi riportati nel capitolo 8 di questo allegato è consentita la dichiarazione e l’aggiunta di elementi secondari.

1.1.1. Per i concimi di cui ai capitoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8 di questo allegato è consentita la dichiarazione e l’aggiunta degli elementi secondari calcio (CaO), magnesio (MgO), sodio (Na2O) e zolfo (SO3 o S) purché il titolo minimo corrisponda a:

- Calcio - come «Ossido di calcio (CaO)». Titolo minimo dichiarabile: 2% CaO solubile in acqua o, in alternativa, 8% CaO totale;

- Magnesio - come «Ossido di magnesio (MgO)». Titolo minimo dichiarabile: 2% MgO;

- Zolfo - come «Anidride solforica (SO3)». Nel solo caso di presenza di zolfo elementare nel prodotto è consentita l’indicazione in «Zolfo elemento (S)». Titoli minimi dichiarabili: 5% SO3 e 2% S;

- Sodio - come «Ossido di sodio (Na2O)». Titolo minimo dichiarabile: 3% Na2O.

1.1.2. Per i concimi di cui ai capitoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 di questo allegato è consentita l’aggiunta di uno o più microelementi boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn) e ne deve essere dichiarato il contenuto. Qualora gli stessi microelementi siano naturalmente contenuti nelle materie prime impiegate la loro dichiarazione è facoltativa. In entrambi i casi i tenori minimi dichiarabili, espressi in percentuale di peso del concime, sono i seguenti:

Concimi contenenti elementi principali e/o secondari con microelementi

 

 

Per colture di pieno campo e pascoli

Per colture ortive

Per nebulizzazione sulle piante

Boro (B)

0,01

0,01

0,01

Cobalto (Co)

0,002

-

0,002

Rame (Cu)

0,01

0,002

0,002

Ferro (Fe)

0,5

0,02

0,02

Manganese (Mn)

0,1

0,01

0,01

Molibdeno (Mo)

0,001

0,001

0,001

Zinco (Zn)

0,01

0,002

0,002

 

1.1.3. Qualora in qualsiasi tipo di concime i microelementi siano presenti in forma chelata o complessata deve essere dichiarato il nome dell’agente chelante o la sua sigla oppure quello dell’agente complessante.

1.1.4. I concimi a base di microelementi e le loro miscele di cui al capitolo 8 non possono essere commercializzati allo stato sfuso.

1.2. Gli elementi che il produttore intende dichiarare, presenti all’origine od aggiunti, dovranno essere indicati secondo le norme di legge ed i loro simboli dovranno figurare nella denominazione del tipo. Per poter essere dichiarati in etichetta, i vari elementi dovranno raggiungere i titoli prescritti dalla legge e di essi si dovrà anche dichiarare la solubilità secondo i metodi ufficiali di analisi. La dizione «a basso titolo», quando prevista, dovrà essere riportata sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento immediatamente dopo la denominazione del tipo e con gli stessi caratteri tipografici.

Nei concimi fluidi i titoli minimi dichiarabili possono essere variati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti, di cui all’articolo 9.

1.3. I concimi a base di fosfato che richiedono una prova di finezza (vedi lista dei concimi minerali semplici al successivo punto 2.3. e lista dei concimi minerali composti ai successivi punti 3.1., 3.2., 3.4) possono essere commercializzati granulati. La finezza originale dei composti fosfatici di base è determinata sull’insolubile in acqua con metodi appropriati.

1.4. Per i concimi organici è consentita la dichiarazione del titolo in carbonio organico (C); questa dichiarazione è obbligatoria per i concimi organo-minerali. È consentita anche la dizione «carbonio organico (C)».

1.5. Per alcuni concimi organici azotati e NP, è ammessa la dichiarazione del titolo dell’ossido di potassio totale solubile in acqua e dell’anidride fosforica totale quando questi, anche se non in forma organica, costituiscono parte integrante di alcune matrici organiche.

1.6. Nei concimi fluidi (minerali semplici e composti, organici ed organo minerali) nei quali oltre alla dichiarazione del titolo in peso/peso venga aggiunta la dichiarazione in peso/volume, questa dichiarazione dovrà essere preceduta dalle parole «equivalente a» (esempio: azoto (N) totale x % P/P equivalente a y % P/V a 20 °C).

1.7. Al fine di evitare aggiunte di materiali organici inquinanti, in tutti i concimi organici ed organo-minerali il contenuto di piombo totale (Pb) non deve essere superiore a 30 mg/kg.

1.8. I concimi a base di nitrato ammonico, semplici o composti, con un titolo di azoto superiore al 28% peso, derivante da nitrato ammonico, devono soddisfare le prescrizioni riportate nell’ allegato 9.

1.9. Per i concimi organo-minerali NK e organo-minerali NPK, organo-minerali NK fluidi in sospensione e organo-minerali NPK fluidi in sospensione è obbligatoria la dichiarazione «a basso tenore di cloro» quando il titolo in cloro non è superiore al 2%. È consentito dichiarare il titolo in cloro.

1.10. Per i microelementi chelati il nome dell’oligoelemento è seguito dalla seguente indicazione: «chelato con . . . . .» nome dell’agente chelante o sua sigla quale figura negli elenchi riportati nel Reg. (CE) 2003/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

1.11. Per i microelementi complessati il nome dell’oligoelemento è seguito dalla seguente indicazione: «complessato con . . . . .» nome dell’agente complessante o sua sigla quale figura nel successivo elenco.

 

Agenti complessanti

Acido ligninsolfonico e suoi sali di ammonio, sodio e potassio

Frazioni umiche e loro sali

Idrolizzato di proteine animali e/o vegetali

Estratto vegetale contenente tannini

1.12. Tutti i concimi solidi possono utilizzare in etichetta la qualifica di concimi idrosolubili solamente se soddisfano il seguente requisito:

«Il residuo insolubile in acqua distillata a 20°C non deve essere superiore allo 0,5% p/p determinato sul prodotto tal quale alla concentrazione massima consigliata dal produttore (espressa in grammi, ovvero Kg/100 litri) riportata in etichetta».

 

2. Concimi minerali semplici

2.1. Concimi azotati solidi

 

N.

Denominazione del tipo

Modo di preparazione e componenti essenziali

Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso).

Valutazione degli elementi fertilizzanti.

Altri requisiti richiesti.

Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo

Elementi il cui titolo deve essere dichiarato.

Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti.

Altri criteri.

1

2

3

4

5

6

1.

Nitrato di calcio

Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale nitrato di calcio, ed eventualmente nitrato d’ammonio

15% N

Azoto valutato come azoto totale o come azoto nitrico ed ammoniacale.

Titolo massimo di azoto ammoniacale: 1,5% N

-

Azoto totale.

Indicazioni facoltative supplementari:

Azoto nitrico

Azoto

ammoniacale

Calcio valutato come ossido di calcio

2.

Solfato ammonico

Prodotto ottenuto per via chimica, o come prodotto collaterale di altre produzioni e contenente come prodotto essenziale solfato ammonico

20% N

Azoto valutato come azoto ammoniacale

-

Azoto ammoniacale.

Indicazioni facoltative supplementari: zolfo valutato come SO3.

3.

Sali misti azotati

Sfridi azotati

Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela, come prodotto collaterale, contenente azoto in forme diverse

10% N

Azoto valutato come azoto totale

Le varie forme di azoto devono essere dichiarate quando presenti per almeno una unità per cento (1 kg/100 kg di prodotto). La dizione «a basso titolo» è obbligatoria per i titoli in azoto totale inferiori al 15%.

Azoto totale e, quando presenti, azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto ureico, azoto organico di sintesi (da FU, CDU, IBDU)

4.

Ossammide

Prodotto ottenuto per via chimica e contenente come componente essenziale la ammide dell’acido ossammidico (diammide)

28% N

Azoto valutato come azoto totale

Titolo massimo di azoto ammoniacale più nitrico: 4% N

Azoto ossamminico valutato per determinazione dell’acido ossalico dopo idrolisi alcalina

Rame: massimo 0,1%

Cianuri idrosolubili: massimo 2 mg/kg

-

 

Azoto totale

Azoto ossammidico

Granulometria

Indicazioni facoltative supplementari:

Acido nitrico

Azoto ammoniacale

5.

Urea calcionitrato

Prodotto ottenuto per via chimica e contenente come componente essenziale l’addotto ureacalcionitrato

31% N

Azoto valutato come azoto nitrico, ureico, ammoniacale

Azoto nitrico: minimo 6%

Azoto ammoniacale: massimo 0,8%

-

 

Azoto totale

Azoto ureico

Indicazioni facoltative supplementari: Azoto nitrico

Azoto ammoniacale

6.

Ossi-ammino-triazina

Prodotto ottenuto dalla condensazione di sola urea, sottoposta a condizioni specifiche di temperatura e pressione, senza impiego di ulteriori reagenti o additivi

8% N.

Azoto valutato come azoto totale. Le forme azotate nitrica, ammoniacale ed ureica devono essere inferiori ad 1%

-

Azoto totale

 

2.2. Concimi azotati fluidi

 

N.

Denominazione del tipo

Modo di preparazione e componenti essenziali

Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso).

Valutazione degli elementi fertilizzanti.

Altri requisiti richiesti

Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo

Elementi il cui titolo deve essere dichiarato.

Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti.

Altri criteri

Note

1

2

3

4

5

6

7

1.

Ammoniaca anidra

Ammoniaca gas, liquefatta sotto pressione, ottenuta per sintesi degli elementi

80% N

Azoto valutato come azoto ammoniacale

-

Azoto ammoniacale

-

2.

Soluzioni ammoniacali

Ammoniaca in soluzione acquosa

10% N

Azoto valutato come azoto ammoniacale

La dizione «a basso titolo» è obbligatoria per titoli in azoto ammoniacale inferiori al 12%

Azoto ammoniacale

-

3.

Sospensione di solfato ammonico

Prodotto liquido ottenuto per via chimica e contenente solfato ammonico ed eventualmente sali ammoniacali organici biodegradabili

6% N

Azoto valutato come azoto ammoniacale

La dizione «a basso titolo» è obbligatoria per i titoli in azoto ammoniacale inferiori al 10%

Azoto ammoniacale

Indicazioni facoltative supplementari: zolfo valutato come SO3

Può essere indicato, in aggiunta alla dichiarazione peso/peso, il titolo in peso/volume a 20 °C.

Le sostanze organiche eventualmente presenti devono risultare biodegradabili. È obbligatorio indicare il processo da cui deriva il prodotto.

4.

Soluzione di tiosolfato di ammonio

Prodotto ottenuto per via chimica in soluzione acquosa contenente essenzialmente tiosolfato di ammonio

12% N

Azoto valutato come azoto ammoniacale 60% di S2O3 (valutata come anidride solforica da tiosolfato)

-

Azoto ammoniacale

Anidride solforica solubile in acqua

Anidride solforica da tiosolfato solubile in acqua

Può essere indicato, in aggiunta alla dichiarazione peso/peso, il titolo in peso/volume a 20 °C.

Fattore di conversione S2O3/SO3 = 1,43

5.

Soluzione di concime azotato contenente tannini

Soluzione di concime azotato contenente tannini

Soluzione di concime azotato in acqua contenente tannini

Azoto totale: 15% pH compreso tra: 4,0 ÷ 6,0

Tannini totali: 0,8% Azoto valutato come azoto totale, ovvero se vi è una sola forma, come Azoto nitrico o ammoniacale od ureico o dell’urea-formaldeide

Titolo massimo di biureto N ureico x 0,026

-

 

- Azoto totale

- pH

- Contenuto in tannini e, per ciascuna forma che raggiunge almeno l’1%, azoto ammoniacale, nitrico, ureico e dell’urea-formaldeide

-

 

2.3. Concimi fosfatici solidi

 

N.

Denominazione del tipo

Modo di preparazione e componenti essenziali

Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso).

Valutazione degli elementi fertilizzanti.

Altri requisiti richiesti

Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo

Elementi il cui titolo deve essere dichiarato.

Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti.

Altri criteri

Note

1

2

3

4

5

6

7

1.

Perfosfato semplice

Prodotto ottenuto per reazione del fosfato minerale macinato con l’acido solforico e contenente come componenti essenziali fosfato monocalcico e solfato di calcio.

16% P2O5

Fosforo valutato come anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro, di cui almeno il 90% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell’acqua.

-

Anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro.

Anidride fosforica solubile nell’acqua.

La pesata per la determinazione della P2O5 solubile in citrato ammonico neutro è fissata ad 1 grammo

2.

Perfosfato concentrato

 

Prodotto ottenuto per reazione del fosfato minerale macinato con acido solforico ed acido fosforico e contenente come componenti essenziali fosfato monocalcico e solfato di calcio

25% P2O5

Fosforo valutato come anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro, di cui almeno il 90% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell’acqua

-

Anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro.

Anidride fosforica solubile nell’acqua.

La pesata per la determinazione della P2O5 solubile in citrato ammonico neutro è fissata ad 1 grammo

3.

Perfosfato d’ossa

Prodotto ottenuto per via chimica, proveniente dal trattamento azotati acido di ossa degelatinate e contenente come componenti essenziali, fosfato monocalcio, solfato di calcio e piccole quantità di composti azotati

14% P2O5

Fosforo valutato come anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro di cui almeno il 70% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile in acqua. 0,5% N

Azoto valutato come azoto totale

-

Anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro

Anidride fosforica solubile nell’acqua

Azoto totale

 

Il perfosfato d’ossa viene per convenzione compreso fra i concimi fosfatici semplici.

La pesata per la determinazione della P2O5 solubile in citrato ammonico neutro è fissata ad 1 grammo

4.

Fosforite macinata

Prodotto ottenuto dalla macinazione di fosfati naturali teneri e contenente come componenti essenziali, fosfato tricalcico e carbonato di calcio

25% P2O5.

Fosforo valutato come anidride fosforica solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 55% del titolo dichiarato di anidride fosforica solubile nell’acido formico al 2%.

Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di mm 0,063, passaggio di almeno il 99% al setaccio a maglie di mm 0,125

-

Anidride fosforica totale (solubile negli acidi minerali).

Anidride fosforica solubile nell’acido formico al 2%.

Percentuale di peso del prodotto che può passare attraverso un setaccio a maglie di 0,063 mm

 

-

5.

Sali misti fosfaticiSfridi fosfatici

Prodotto ottenuto per via chimica o per miscelazione, addizionato di inerti e contenente uno o più tipi di sali fosfatici

10% P2O5.

Fosforo valutato come P2O5 solubile negli acidi minerali

Le varie solubilità dell’anidride fosforica devono essere dichiarate quando sono presenti nel prodotto nella misura acido di almeno una unità per cento (1 kg/100 kg di prodotto).

È obbligatoria la dichiarazione dei vari componenti fosfatici (es. perfosfato normale, scorie di defosforazione, fosfato naturale tenero, ecc.) in ordine decrescente rispetto alla quantità presente nel concime.

La dizione «a basso titolo» è obbligatoria per i titoli in P2O5 totale inferiori al 12%

Anidride fosforica totale (solubile negli acidi minerali).

Quando presenti: anidride fosforica solubile in acido citrico al 2% (da scorie di defosforazione), anidride fosforica solubile in acido formico al 2% (da fosfato naturale tenero), anidride fosforica solubile in citrato ammonico neutro, anidride fosforica solubile in acqua

La pesata per la determinazione della P2O5 solubile in citrato ammonico neutro è fissata ad 1 grammo quando la quantità di P2O5 solubile esclusivamente negli acidi minerali è inferiore alle 2 unità per cento; negli altri casi la pesata da effettuarsi per tale determinazione è fissata a 3 grammi

6.

Perfosfato minerale triplo umato

Prodotto ottenuto per trattamento esterno del granulo di perfosfato minerale triplo con sostanze umiche

38% P2O5

Fosforo valutato come anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro, di cui almeno il 90% del titolo dichiarato di anidride fosforica, Carbonio (C) umico min. 0,6%

È obbligatorio indicare la matrice umica impiegata.

Anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro.

Carbonio (C) umico

Per accertare la matrice di provenienza delle sostanze umiche è richiesto l’uso del metodo per isoelettrofocalizzazione

 

2.4. Concimi fosfatici fluidi

 

N.

Denominazione del tipo

Modo di preparazione e componenti essenziali

Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso).

Valutazione degli elementi fertilizzanti.

Altri requisiti richiesti

Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.

Elementi il cui titolo deve essere dichiarato.

Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti.

Altri criteri.

Note

1

2

3

4

5

6

7

1.

Acido fosforico

Prodotto ottenuto per attacco acido di fosfati naturali e contenente principalmente acido ortofosforico

28% P2O5

Fosforo valutato come anidride fosforica totale da acido ortofosforico

-

Anidride fosforica totale da acido ortofosforico.

Può essere indicato in aggiunta alla dichiarazione peso/peso, il titolo in peso/volume a 20 °C

 

2.5. Concimi potassici solidi

 

N.

Denominazione del tipo

Modo di preparazione e componenti essenziali

Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso).

Valutazione degli elementi fertilizzanti.

Altri requisiti richiesti

Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.

Elementi il cui titolo deve essere dichiarato.

Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti.

Altri criteri.

Note

1

2

3

4

5

6

7

1.

Cloruro di potassio ottenuto per via chimica

Prodotto ottenuto per via chimica e contenente essenzialmente cloruro di potassio

60% K2O

Potassio valutato come ossido di potassio solubile in acqua

-

Ossido di potassio solubile in acqua

-

2.

Sale potassico B.T.C. (a basso tenore di cloruri)

Prodotto contenente come componenti essenziali carbonati e solfati di potassio e con basso contenuto di cloruri

15% K2O

Potassio valutato come ossido di potassio solubile in acqua.

Titolo massimo di cloro 3%

-

Ossido di potassio solubile in acqua.

Indicazione facoltativa del titolo di cloro

-

3.

Sali misti potassici.

Sfridi potassici

Prodotto ottenuto per via chimica o per miscelazione addizionato di inerte e contenente uno o più tipi di Sali potassici

10% K2O

Potassio valutato come ossido di potassio solubile in acqua

La dizione «a basso titolo» è obbligatoria per titoli in K2O inferiori al 12%

Ossido di potassio solubile in acqua.

Indicazione facoltativa del titolo di cloro

-

 

2.6. Concimi potassici fluidi

 

N.

Denominazione del tipo

Modo di preparazione e componenti essenziali

Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso).

Valutazione degli elementi fertilizzanti.

Altri requisiti richiesti

Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo

Elementi il cui titolo deve essere dichiarato.

Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti.

Altri criteri.

Note

1

2

3

4

5

6

7

1.

Soluzione di sali potassici B.T.C. (a basso tenore di cloruri)

Prodotto liquido ottenuto per soluzione in acqua di sali di potassio e contenente come componenti essenziali carbonati e solfati di potassio a basso tenore di cloruri

10% K2O

Potassio valutato come ossido di potassio solubile in acqua

Titolo massimo di cloro: 3%

-

Ossido di potassio solubile in acqua.

Indicazione facoltativa del titolo in cloro

Può essere indicato in aggiunta alla dichiarazione peso/peso, il titolo in peso/volume a 20 °C

2.

Soluzione di cloruro di potassio

Prodotto liquido ottenuto per soluzione in acqua di cloruro di potassio

10% K2O

Potassio valutato come ossido di potassio solubile in acqua.

-

Ossido di potassio solubile in acqua.

Può essere indicato in aggiunta alla dichiarazione peso/peso, il titolo in peso/volume a 20 °C

3.

Soluzione di tiosolfato di potassio

Il prodotto è ottenuto per via chimica da potassa caustica con anidride solforosa e successiva reazione con zolfo elementare in soluzione acquosa

24% K2O (valutato come ossido di potassio solubile in acqua); 37% di S2O3 (valutata come anidride solforica da tiosolfato)

-

Ossido di potassio solubile in acqua

Anidride solforica solubile in acqua

Anidride solforica da tiosolfato solubile in acqua

Indicazione facoltativa del titolo in cloro

Può essere indicato, in aggiunta alla dichiarazione peso/peso, il titolo in peso/volume a 20 °C

Fattore di conversione S2O3/SO3 = 1,43

4.

Soluzione di sali misti potassici

Prodotto ottenuto per soluzione in acqua di sali misti potassici

10% K2O. Potassio valutato come ossido di potassio solubile in acqua

-

Ossido di potassio solubile in acqua. Indicazione facoltativa del titolo di cloro

-

 

3. Concimi minerali composti

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Allegato 2 - Ammendanti (previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b)

N3

1. Premessa

1.1. Sono ammesse, in aggiunta alla denominazione del tipo, le denominazioni commerciali entrate nell’uso.

1.2. La sostanza organica viene determinata moltiplicando il contenuto in carbonio organico (C) per 2,0.

1.3. Negli ammendanti fluidi nei quali oltre alla dichiarazione del titolo in peso/peso venga aggiunta la dichiarazione in peso/volume, questa dichiarazione dovrà essere preceduta dalle parole «equivalente a».

1.4. Per gli ammendanti di cui al capitolo 2 del presente allegato, ove non diversamente previsto, i tenori massimi consentiti in metalli pesanti espressi in mg/kg e riferiti alla sostanza secca sono i seguenti:

 

Metalli

Ammendanti

Piombo totale

140

Cadmio totale

1,5

Nichel totale

100

Zinco totale

500

Rame totale

230

Mercurio totale

1,5

Cromo esavalente totale

0,5

 

2. Ammendanti

 

N.

Denominazione del tipo

Modo di preparazione e componenti essenziali

Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili.

Criteri concernenti la valutazione.

Altri requisiti richiesti

Altre indicazioni concernenti la denominazione azione del tipo

Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato.

Caratteristiche diverse da dichiarare.

Altri requisiti richiesti

Note

1

2

3

4

5

6

7

1.

Letame

Deiezioni animali eventualmente miscelate alla lettiera o comunque a materiali vegetali, al fine di migliorarne le caratteristiche fisiche

C organico sul secco: 30% minimo Rapporto C/N: 50 massimo

Umidità: 30% massimo

È obbligatorio indicare la natura delle deiezioni animali

Esempio: letame bovino, equino, ovino, ecc.

Umidità

C organico

N totale

Rapporto C/N

-

2.

Letame artificiale

Mescolanza di paglia e di concimi semplici azotati dopo fermentazione

C organico sul secco 35%

Rapporto C/N: 50 massimo

Azoto totale, percentuale sulla sostanza secca: massimo 3%

È obbligatorio indicare il tipo di concime azotato usato

In percentuale di peso sul prodotto tal quale:

C organico

Azoto totale

Sostanza organica

Rapporto C/N

-

3.

Ammendante vegetale semplice non compostato

Prodotto non fermentato a base di cortecce e/o di altri materiali vegetali, come sans

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Allegato 3 - Correttivi (previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b)

N4

1. Premessa

1.1. Classificazione granulometrica: per i correttivi calcio-solfo-magnesiaci è adottata la seguente classificazione granulometrica.

1.1.1. Prodotto polverulento: almeno l’80% dovrà avere una granulometria inferiore a 0,3 millimetri, il 100% dovrà avere una granulometria inferiore ad 1 millimetro.

1.1.2. Prodotto triturato: almeno l’80% dovrà avere una granulometria inferiore ai 5 millimetri.

1.1.3. Prodotto greggio: meno dell’80% con granulometria inferiore a 5 millimetri.

1.1.4. Prodotto granulato: prodotto polverulento, granulato artificialmente. La granulometria del prodotto dovrà essere dichiarata dal produttore (es.: 80% minimo inferiore a x millimetri; 100% inferiore a y millimetri).

1.2. Sono ammesse, in aggiunta alla denominazione del tipo, le denominazioni commerciali entrate nell’uso.

1.3. Nei correttivi fluidi nei quali oltre alla dichiarazione del titolo in peso/peso venga aggiunta la dichiarazione in peso/volume, questa dichiarazione dovrà essere preceduta dalle parole «equivalente a».

1.4. Per i correttivi di cui al capitolo 2 del presente allegato, ove non diversamente previsto, i tenori massimi consentiti in metalli pesanti espressi in mg/kg e riferiti alla sostanza secca sono i seguenti:

 

Metalli

Correttivi

Piombo totale

140

Cadmio totale

1,5

Nichel totale

100

Zinco totale

500

Rame totale

230

Mercurio totale

1,5

Cromo esavalente totale

0,5

 

2. Correttivi

 

2.1. Correttivi calcici e magnesiaci

 

N.

Denominazione del tipo

Modo di preparazione e componenti essenziali

Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili.

Criteri concernenti la valutazione.

Altri requisiti richiesti

Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo

Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato.

Caratteristiche diverse da dichiarare.

Altri requisiti richiesti

Note

1

2

3

4

5

6

7

1.

Correttivo calcareo

Prodotto d’origine naturale contenente come componente essenziale carbonato di calcio

35% CaO

Classificazione granulometrica: vedi 1.1.

-

CaO totale

Classe granulometrica

-

2.

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Allegato 4 - Substrati di coltivazione (previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b)

N5

1. I substrati di coltivazione di cui al punto 2. del presente allegato, possono essere preparati esclusivamente utilizzando le matrici elencate nella tabella seguente:

 

 

Denominazione

Definizione

Ammendanti

Letame

Vedi Allegato 2, capitolo 2

Letame artificiale

Vedi Allegato 2, capitolo 2

Ammendante vegetale semplice non compostato

Vedi Allegato 2, capitolo 2, numero ordine 3; Rientrano in questa categoria i materiali vegetali come: midollo e fibra di cocco, cortecce, pula e lolla di riso, paglie, fibra di juta

Ammendante compostato verde

Vedi Allegato 2, capitolo 2

Ammendante compostato misto

Vedi Allegato 2, capitolo 2

Ammendante torboso composto

Vedi Allegato 2, capitolo 2

Torba acida

Vedi Allegato 2, capitolo 2

Torba neutra

Vedi Allegato 2, capitolo 2

Torba umificata

Vedi Allegato 2, capitolo 2

Leonardite

Vedi Allegato 2, capitolo 2

Lignite

Vedi Allegato 2, capitolo 2

Ammendante compostato con fanghi

 

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Allegato 5 - Matrici organiche destinate alla produzione di concimi organo-minerali (previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b)

1. Le matrici organiche sono da considerarsi unicamente delle materie prime per la preparazione dei concimi organo-minerali.

2. Per le matrici organiche di cui al capitolo 3 del presente allegato, ove non diversamente previsto, i tenori massimi consentiti in metalli pesanti espressi in mg/kg e riferiti alla sostanza secca sono i seguenti:

 

Metalli

Matrici organiche

Piombo totale

140

Cadmio totale

1,5

Nichel totale

100

Zinco totale

500

Rame totale

230

Mercurio totale

1,5

Cromo esavalente totale

0,5

 

3. Matrici organiche

 

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Allegato 6 - Prodotti ad azione specifica (previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b)

N6

1. Premessa

Le miscele di prodotti ad azione specifica con altri fertilizzanti devono essere espressamente disciplinate e vengono classificate «Concime nazionale». Tali miscele devono rispettare le prescrizioni, i limiti ed i titoli indicati nell’Allegato I del Reg. (CE) 2003/2003 o nell’allegato 1 del presente decreto, nonché le indicazioni di cui al presente allegato.

Le miscele di cui sopra non possono essere definite «prodotto ad azione specifica».

 

2. Prodotti ad azione sui fertilizzanti

2.1. Inibitori

È consentito addizionare ai concimi minerali CE o nazionali contenenti tutto o almeno il 50% dell’azoto totale sotto forma di azoto ammoniacale, ureico e cianamidico, gli inibitori di seguito elencati.

Il responsabile dell’immissione sul mercato deve fornire un’informazione tecnica il più completa possibile con ogni imballaggio o con i documenti di accompagnamento, se si tratta di una fornitura alla rinfusa. Queste informazioni in particolare devono permettere all’utente di determinare i periodi di utilizzo e le dosi di applicazione secondo i tipi di coltura ai quali tale fertilizzante è destinato.

 

2.1.1. Inibitori della nitrificazione

 

 

Minimo-massimo di inibitore addizionabile calcolato in percentuale del contenuto in azoto minerale nitrificabile

Note

 

Minimo

Massimo

 

3,4 - Dimetilpirazolofosfato

0,5

2

 

Diciandiammide (DCD)

2,25

4,5

 

Nitrapyrin

0,3%

0,6%

Non superare il quantitativo massimo di 500 g s.a./ha per anno

 

2.1.2. Inibitori dell’ureasi

 

 

Minimo-massimo di inibitore addizionabile calcolato in percentuale del contenuto in azoto ureico

 

Minimo

Massimo

N-(n-butil) triammide trifosforica (NBPT)*

0,09

0,20

* in esame presso «Fertilizer Committee; UE». I valori indicati in tabella sono quelli previsti nel «3° Adeguamento al progresso tecnico» del Reg. (CE) 2003/2003 da parte della Commissione Europea.

 

2.1.3. Inibitori della nitrificazione e dell’ureasi

 

 

Minimo-massimo di inibitore addizionabile calcolato in percentuale del contenuto in azoto minerale nitrificabile (ammoniacale + ureico)

 

Minimo

Massimo

Prodotto costituito da DCD e idrochinone nel rapporto 3:1

1%

2%

 

2.2. Ricoprenti

Ai sensi della presente norma è autorizzata la ricopertura dei concimi CE o nazionali in forma granulare. È obbligatoria la dichiarazione dell’agente ricoprente e della percentuale del prodotto ricoperto (in peso). Può essere usata la denominazione »totalmente ricoperto» unicamente se la percentuale ricoperta non è inferiore al 95% e la denominazione «parzialmente ricoperto» se la percentuale non è inferiore al 25%.

Le sostanze di ricopertura, innocue nelle condizioni di impiego per l’uomo, per il terreno e per le piante, dovranno essere preventivamente autorizzate a seguito di richiesta, sentito il parere della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti ed iscritte nel presente allegato. I concimi così definiti «ricoperti» potranno essere addizionati di elementi secondari e microelementi solubili in acqua secondo le modalità previste ai punti 1.1., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. dell’allegato 1.

 

N.

Denominazione del tipo

Modo di preparazione e componenti essenziali

Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili.

Criteri concernenti la valutazione.

Altri requisiti richiesti.

Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.  

Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato.

Caratteristiche diverse da dichiarare.

Altri requisiti richiesti.

Note

1

2

3

4

5

6

7

1.

POLIGEN W3

Polimero etilenacrilico

-

-

-

-

2.

Membrana di copertura denominata «META®»

Prodotto ottenuto per attivazione in condizioni definite di sostanze polifenoliche, denominate MPPA®, con sali di calcio

3% CaO totale

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Allegato 7 - Tolleranze (previsto dall’articolo 3, comma 1)

N7

1. Definizioni

1.1. Le tolleranze indicate nel presente allegato per ciascun titolo dichiarato, corrispondono agli scarti ammissibili del valore dichiarato rispetto a quello riscontrato nell’analisi.

1.2. Le tolleranze devono tener conto delle variazioni di fabbricazione, nonché dell’eventuale errore analitico e di campionamento; pertanto le tolleranze includono le incertezze di misura associate ai metodi analitici utilizzati ai fini del controllo.

1.3. Nessuna tolleranza è ammessa per quanto concerne i titoli minimi e massimi specificati nel Regolamento (CE) 2003/2003 e negli Allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tenuto conto dell’incertezza di misura.

1.4. In mancanza di un massimo indicato, l’eccedenza del titolo riscontrato rispetto al titolo dichiarato non è soggetta ad alcuna restrizione.

 

2. Concimi CE

Le tolleranze applicabili al titolo dichiarato di elementi nutritivi nei diversi tipi di concimi CE sono quelle previste nel Regolamento (CE) 2003/2003.

L’inserimento delle tolleranze di nuovi concimi CE come pure l’aggiornamento delle attuali è compito della Commissione CE secondo le procedure previste dagli Art.li 31 e 32 del Regolamento (CE) 2003/2003.

 

3. Concimi nazionali

Per quanto attiene all’inserimento delle tolleranze per nuovi prodotti o alla revisione ed aggiornamento delle attuali, si provvede con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali su proposta motivata della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all’Art. 9.

 

3.1. Concimi minerali semplici

 

3.1.1. Concimi azotati (solidi e fluidi)

 

 

Valori assoluti in percentuale di peso espressi in

N

Tannini totali

Nitrato di calcio

0,4

-

Solfato ammonico

0,3

-

Sali misti azotati

0,5

-

Soluzioni ammoniacali

0,4

-

Sospensione di solfato ammonico

0,4

-

Ossammide

0,8

-

Urea calcionitrato

0,8

-

Soluzione di concimi azotati

0,6

-

Soluzione di tiosolfato di ammonio

0,4

-

Ossi-ammino-triazina

1,0

-

Soluzione di concime azotato contenente tannini

0,5

0,2

 

3.1.2. Concimi fosfatici (solidi)

 

 

Valori assoluti in percentuale di peso espressi in P2O5

Solubile in acidi minerali: per i concimi di cui ai numeri 4, 5

0,8

Solubile in acido formico: per i concimi di cui al numero 4

0,8

Solubile in citrato ammonico neutro: per i concimi di cui ai numeri 1, 2, 3[*], 6[**]

0,8

Solubile in acqua: per i concimi di cui ai numeri 1, 2, 3

0,9

Solubile in acqua: per i concimi di cui ai numeri 6[**]

1,3

[*] Tolleranza per l’azoto: 0,3

[**] Tolleranza per il carbonio organico (C) umico: 1/10 del titolo dichiarato

 

3.1.2.2. Concimi fosfatici fluidi

 

Valori assoluti in percentuale di peso espressi in P2O5

Acido fosforico

0,8

 

3.1.3. Concimi potassici (solidi e fluidi)

 

Valori assoluti in percentuale di peso espressi in K2O

Cloruro potassico:

1,0

fino al 55% compreso

0,5

oltre il 55%

 

Sale potassico B.T.C.

1,0

Sali misti di potassio o sfridi potassici

1,0

Soluzione di Sali potassici B.T.C.

1,0

Soluzione di cloruro di potassio

1,0

Soluzione di tiosolfato di potassio

1,1

Soluzione di sali misti potassici

1,0

 

3.2. Concimi minerali composti (solidi e fluidi)

 

 

Valori assoluti in percentuale di peso espressi in

 

N

P2O5

K2O

Elementi fertilizzanti

1,1

1,1

1,1

 

3.2.1. Valore consentito della somma degli scarti negativi rispetto al valore dichiarato in elementi principali

Concimi binari: 1,5

Concimi ternari: 1,9

 

3.2.2. Per quanto concerne i titoli dichiarati delle varie forme azotate e della solubilità dell’anidride fosforica, le tolleranze corrispondono a 1/10 del titolo globale dell’elemento in questione con un massimo del 2% in peso. I titoli complessivi in azoto (N) ed in anidride fosforica (P2O5) devono comunque rimanere nei limiti specificati nell’allegato 1 e nell’ambito delle tolleranze di questo paragrafo.

 

3.3. Concimi organici

 

3.3.1. Concimi organici azotati (solidi e fluidi)

 

 

Valori assoluti in % di peso espressi in

 

C

C organico estraibile/C organico

N

N organico solubile

pH

Pennone

1,0

-

0,9

-

-

Cornunghia torrefatta

1,0

-

0,5

-

-

Cornunghia naturale

1,0

-

0,9

-

-

Pelli e crini

1,0

-

0,9

-

-

Pellicino integrato

1,0

-

0,9

-

-

Cuoiattoli

1,0

-

0,9

-

-

Cuoio torrefatto

1,0

-

0,5

-

-

Crisalidi

1,0

-

0,9

-

-

Sangue a secco

1,0

-

0,5

-

-

Farina di carne

1,0

-

0,5

-

-

Panelli

1,0

-

0,5

-

-

Borlanda [*]

1,0

-

0,5

-

-

Borlanda vitivinicola

1,0

-

0,5

-

-

Borlanda agroalimentare fluida di frutta e cereali (**)

1,0

-

0,3

-

-

Cascami di lana

1,0

-

0,5

-

-

Epitelio animale idrolizzato

1,0

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Allegato 8 - Etichettatura ed immissione sul mercato (previsto dall’articolo 4, comma 1)

N12

PARTE I: ETICHETTATURA

1. Premessa

Tutti i prodotti fertilizzanti immessi in commercio, a titolo oneroso o gratuito, devono essere identificati ed etichettati secondo le norme appresso indicate. I risultati di tali identificazioni devono comparire nelle etichette del prodotto nel caso di prodotti imballati o nei documenti di accompagnamento nel caso di prodotti commercializzati sfusi.

La dichiarazione di tali identificazioni ne comporta la garanzia.

Un esemplare dei documenti di accompagnamento, contenente le indicazioni di identificazione, deve essere unito in ogni caso alla merce e deve essere accessibile agli organi di controllo.

Nel caso di prodotti imballati, l’imballaggio deve essere chiuso in un modo o con un sistema tale che, all’atto dell’apertura, il dispositivo, il sigillo di chiusura o l’imballaggio stesso risultino irreparabilmente danneggiati. È ammesso l’impiego di sacchi a valvola.

Nel caso di concimi sfusi una copia dei documenti che contengono le indicazioni relative all’identificazione deve accompagnare la merce ed essere accessibile a fini d’ispezione.

Il termine «Fertilizzante» non può essere impiegato sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento per indicare i prodotti disciplinati dal presente decreto legislativo.

Le etichette e/o i documenti di accompagnamento devono essere redatti almeno in lingua italiana.

L’indicazione degli elementi fertilizzanti deve avvenire con le seguenti modalità:

- Azoto come N;

- Fosforo come P2O5;

- Potassio come K2O;

- Calcio come CaO;

- Magnesio come MgO;

- Sodio come Na2O;

- Zolfo come SO3;

- Boro, Cobalto, Rame, Ferro, Manganese, Molibdeno e Zinco con il simbolo chimico degli elementi stessi;

- Carbonio organico di origine biologica come C;

- Sostanza organica: C organico x 2,0;

- Cloro (o Cloruri) come Cl.

L’indicazione di altre caratteristiche previste per i diversi tipi di fertilizzanti deve essere riportata in conformità alle prescrizioni indicate nella descrizione del tipo in questione. Sulle etichette e/o sui documenti di accompagnamento dovranno pertanto comparire solamente le indicazioni obbligatorie e facoltative previste ai paragrafi seguenti. In ogni caso non vi può essere contraddizione o contrasto fra di loro. Le dichiarazioni facoltative debbono apparire nettamente separate da quelle obbligatorie.

Le eventuali dichiarazioni di carattere commerciale o le indicazioni d’uso non devono contraddire od alterare le dichiarazioni obbligatorie e facoltative di cui sopra.

Per tutti i prodotti fertilizzanti dovranno essere sempre riportati, come indicazioni obbligatorie:

- il nome o la ragione sociale o il marchio depositato nonché l’indirizzo del fabbricante avente sede all’interno della comunità europea;

- il peso netto o il peso lordo; in questo caso deve essere indicata accanto la tara. Per i prodotti fluidi è ammessa, in aggiunta all’indicazione del peso, anche quella del volume a 20°C. I prodotti fluidi possono essere immessi sul mercato soltanto se il fabbricante fornisce le opportune informazioni supplementari, in particolare la temperatura di immagazzinamento e le istruzioni relative alla prevenzione degli incidenti nel corso dello stesso;

- in casi particolari, in funzione del tipo di fertilizzante solido, è ammessa la dichiarazione del volume come indicata nella descrizione del tipo stesso, accanto a quella del peso (esempio: torba).

Per i substrati di coltivazione deve essere riportata esclusivamente la dichiarazione del volume, come indicato al successivo punto 6.

 

2. Concimi CE

Valgono le indicazioni riportate nel Regolamento (CE) 2003/2003.

 

3. Concimi nazionali (Allegato 1)

Le etichette e/o i documenti di accompagnamento devono essere redatti in lingua italiana, ed in modo chiaro ed intelligibile.

I titolo minimi che caratterizzano ciascun tipo di concime sono riportati nell’allegato 1.

Essi definiscono l’appartenenza del concime al tipo indicato. Tali tit

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Allegato 9 - Disposizioni relative al nitrato ammonico (previsto dall’articolo 7, comma 2)

Prova di detonabilità

Fatte salve le misure di cui all’articolo 26 del Reg. CE 2003/2003, il fabbricante garantisce che ogni tipo di fertilizzante CE a base di nitrato ammonico ad elevato titolo di azoto ha superato la prova di detonabilità di cui alle sezioni 2, 3 (metodo 1, punto 3) e 4 dell’allegato III del suddetto regolamento. Tale prova deve essere effettuata da uno dei laboratori approvati di cui al paragrafo 1 dell’articolo 30 o al paragrafo 1 dell’articolo 33 del Reg. CE 2003/2003.

La stessa procedura si applica per l’adozione delle norme riguardanti in particolare la frequenza con cui è necessario ripetere le prove, nonché le misure intese a garantire che il concime immesso sul mercato sia identico al concime sottoposto alle prove.

I fabbricanti presentano i risultati della prova all’autorità competente dello Stato membro interessato almeno cinque giorni prima dell’immissione sul mercato del concime o almeno cinque giorni prima dell’arrivo del concime alle frontiere della Comunità europea nel caso di importazioni. Successivamente, il fabbricante continua a garantire che tutte le forniture del concime immesso sul mercato si

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Allegato 10 - Inserimento di nuovi fertilizzanti (previsto dall’articolo 10, comma 1)

1. Inserimento di nuovi fertilizzanti

1.1 Concimi CE

Per l’inserimento di un nuovo tipo di concime da aggiung

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Allegato 11 - Accreditamento laboratori (previsto dall’articolo 6, comma 3)

N8

Norme per l’accreditamento dei laboratori competenti a fornire i servizi necessari a verificare la conformità dei fertilizzanti alle prescrizioni della presente legge e dei suoi allegati

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Allegato 12 - Modalità di accertamento dello sfruttamento sistematico delle tolleranze (previsto dall’articolo 3, comma 4)

1. OGGETTO: Il presente documento stabilisce il metodo di calcolo per la determinazione dell’indice di sfruttamento sistematico delle tolleranze e dell’indice di qualità complessiva di ogni singolo fabbricante di fertilizzanti.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE: Il presente metodo concerne tutti i campioni di concimi minerali ed organo-minerali, oggetto di controlli ufficiali, appartenenti ad uno stesso fabbricante, provenienti da una o più unità produttive di sua proprietà o di terzi, che abbiano terminato l’iter di analisi, ivi compresa la revisione se richiesta dalla parte interessata. A tal fine il risultato delle analisi di ogni campione prelevato viene notificato al fabbricante il quale può chiedere revisione entro i termini di legge.

3. PRINCIPIO: I campioni di concimi, CE o nazionali, ancorché di tipo diverso [esempio: concimi azotati semplici, concimi minerali composti (NP, NK, PK, NPK), ecc.], vanno a formare la valutazione media ponderale della rilevazione finalizzata a determinare se il fabbricante abbia messo sistematicamente a profitto le tolleranze previste dalla legge e a valutare la qualità globale della produzione di ogni singola ditta.

4. MODALITÀ DI CALCOLO: Allo scopo di individuare l’indice di sfruttamento sistematico delle tolleranze e l’indice di qualità di produzione complessiva di ogni singolo fabbricante di fertilizzanti, si applicano i seguenti criteri:

a) Per tutti i campioni di uno stesso fabbricante, devono essere presi in considerazione tutti gli scarti che si ottengono tra titoli in elementi fertilizzanti dichiarati in etichetta e titoli riscontrati all’analisi.

Gli scarti tra il titolo riscontrato all’analisi e il titolo dichiarato in etichetta (Dx), vengono computati integralmente se negativi, mentre quelli positivi sono limitati ad un valore massimo, calcolato secondo la formula seguente, in funzione del titolo dichiarato (xd):

 

Dxmax = 0,1 · xd + 2

 

Alcuni valori di Dx max sono elencati in corrispondenza ai rispettivi valori xd, nella tabella A di cui al presente allegato.

b) il presente metodo assegna a ciascun elemento fertilizzante un coefficiente di valorizzazione relativa (ai) qui appresso indicato:

 

azoto (N)

a1 = 1,0

fosforo (P2O5) solubile in acqua e citrato ammonico neutro

a2 = 1,0

fosforo (P2O5) nelle altre forme previste dalla legge

a3 = 0,3

potassio (K2O) solubile in acqua proveniente da cloruro

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Allegato 13 - Registro dei fertilizzanti (previsto dall’articolo 8, comma 1)

N9

Parte prima - Fertilizzanti convenzionali

1. Il fabbricante che intende immettere fertilizzanti convenzionali sul mercato ai sensi dell’articolo 8 del presente decreto, provvede all’iscrizione dei prodotti nel Registro online dei fertilizzanti attraverso una sezione dedicata «accedi ai servizi online» presente nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it, nella quale è obbligatorio indicare:

- l’anagrafe del fertilizzante: denominazione del tipo e denominazione commerciale;

- l’eventuale presenza di mesolementi;

- l’eventuale presenza di microelementi;

- l’elenco delle materie prime;

- titoli degli elementi e/o sostanze utili contenute nel fertilizzante.

Al fine di attivare detta procedura risulta necessario che i fabbricanti individuino una o più persone di riferimento in base alle indicazioni fornite dall’ufficio COSVIR XI - Servizio fitosanitario centrale.

Il fabbricante, inoltre, è tenuto a predisporre per ogni prodotto, un file, in versione non modificabile, da allegare all’atto della registrazione online, recante le indicazioni sul processo produttivo, definendo e descrivendo le fasi del processo di produzione e i relativi parametri di processo ed in particolare:

informazioni sulle materie prime:

a) elenco;

b) caratteristiche e origine;

informazioni sul processo produttivo:

a) definizione delle fasi del processo di produzione;

b) descrizione delle fasi del processo di produzione;

c) parametri di processo.

Tutte le dichiarazioni rese hanno valore di autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2. La Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, ufficio COSVIR XI - Servizio fitosanitario centrale, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione, esamina la correttezza delle informazioni trasmesse ed in assenza di irregolarità, sentita la Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all’articolo 9 del presente decreto, provvede alla pubblicazione, nel «Registro dei fertilizzanti», per i fertilizzanti convenzionali.

3. Il fabbricante iscritto al «Registro dei fertilizzanti», per i fertilizzanti convenzionali, aggiorna il Registro online sulle eventuali variazioni occorse (aggiornamento o cessazione della produzione del fertilizzante).

Tutte le dichiarazioni rese hanno valore di autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

 

Parte seconda - Fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica

1. I principi generali della produzione agricola biologica sono riportati nel Regolamento (CE) n. 834/2007 e sue successive modifiche ed integrazioni. Le norme per la gestione e fertilizzazione dei suoli nell’ambito della produzione biologica sono riportate nell’art. 3 del Regolamento n. 889/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni.

2. L’art. 3, punto 1, del Regolamento (CE) n. 889/2008 prevede che possano essere utilizzati unicamente i fertilizzanti elencati nell’allegato I del medesimo Regolamento e solo nei limiti del necessario, nei casi in cui le misure previste all’articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del Regolamento (CE) n. 834/2007 non consentano di soddisfare le esigenze nutrizionali dei vegetali.

3. Ai sensi dell’art. 9, punto 1, del Regolamento (CE) n. 834/2007 per la produzione dei fertilizzanti elencati nella Tabella 1 del presente allegato non devono essere utilizzati organismi geneticamente modificati e i prodotti derivati o ottenuti da tali organismi.

4. Sono consentiti in agricoltura biologica esclusivamente i fertilizzanti elencati nella colonna 2 della Tabella 1 del presente allegato.

5. Il fabbricante che intende immettere fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica sul mercato ai sensi dell’articolo 8 del presente decreto, provvede all’iscrizione dei prodotti nel Registro online dei fertilizzanti attraverso una sezione dedicata «accedi ai servizi online» presente nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it, nella quale è obbligatorio indicare:

- l’anagrafe del fertilizzante: denominazione del tipo e denominazione commerciale;

- l’eventuale presenza di mesolementi;

- l’eventuale presenza di microelementi;

- l’elenco delle materie prime;

- titoli degli elementi e/o sostanze utili contenute nel fertilizzante.

Al fine di attivare detta procedura risulta necessario che i fabbricanti individuino una o più persone di riferimento in base alle indicazioni fornite dall’ufficio COSVIR XI - Servizio fitosanitario centrale.

Il fabbricante, inoltre, è tenuto a predispone per ogni prodotto, un file, in versione non modificabile, da allegare all’atto della registrazione online, recante le indicazioni sul processo produttivo, definendo e descrivendo le fasi del processo di produzione e i relativi parametri di processo ed in particolare:

informazioni sulle materie prime:

a) elenco;

b) caratteristiche e origine;

informazioni sul processo produttivo:

a) definizione delle fasi del processo di produzione;

b) descrizione delle fasi del processo di produzione;

c) parametri di processo.

Tutte le dichiarazioni rese hanno valore di autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

6. Detti fertilizzanti devono:

a) presentare obbligatoriamente i requisiti aggiuntivi e le ulteriori limitazioni indicate nella colonna 4 della Tabella 1 del presente allegato, oltre a rispettare ogni requisito richiesto dal presente decreto;

b) riportare sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti accompagnatori, in conformità a quanto previsto dal presente decreto, l’indicazione di ogni materia prima utilizzata per la loro formulazione;

c) riportare sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento, in conformità a quanto previsto dal presente decreto, in aggiunta alle eventuali indicazioni specifiche concernenti l’uso in agricoltura generale, la dicitura «Consentito in agricoltura biologica» , specificando altresì gli eventuali requisiti aggiuntivi come riportati nella colonna 4 della Tabella 1 del presente allegato. Per le miscele dovranno essere riportati i requisiti aggiuntivi di ciascun componente la miscela.

7. La Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, ufficio COSVIR XI - Servizio fitosanitario centrale, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione, esamina la correttezza delle informazioni trasmesse ed in assenza di irregolarità, sentito il parere dell’Ufficio SAQ X - Agricoltura biologica della Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità del Mipaaf, sentita la Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all’articolo 9 del presente decreto, provvede alla pubblicazione nel «Registro dei fertilizzanti» per i fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica.

8. Il fabbricante iscritto al «Registro dei fertilizzanti» per i fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica aggiorna il Registro online su ogni eventuale variazione occorsa, oggetto della comunicazione trasmessa ai fini della iscrizione al Registro (esempio: aggiornamento o cessazione della produzione del fertilizzante, modifiche nelle materie prime e/o nel processo produttivo).

Tutte le dichiarazioni rese hanno valore di autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

 

TABELLA 1 - ELENCO DEI FERTILIZZANTI CONSENTITI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

 

CONCIMI CE (con riferimento all’Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003)

1. Nel rispetto di quanto indicato dal reg. (CE) 834/07 all’art. 4 lettera b) e all’art. 16 punto 2 lettera d), l’impiego dei fertilizzanti elencati nel presente allegato si deve limitare ai casi in cui sussistano specifiche esigenze nutritive delle colture e non siano disponibili pratiche agronomiche o sufficienti risorse naturali interne ai sistemi colturali in alternativa al loro impiego.

2. Nel rispetto di quanto indicato in allegato 8, punto 9 del presente decreto legislativo, tutti i Fertilizzanti consentiti in agricoltura Biologica devono riportare in etichetta l’elenco delle materie prime impiegate per la produzione del fertilizzante e, se del caso, i requisiti aggiuntivi previsti in colonna 4 della presente Tabella.

3. Nel rispetto dei principi generali e tecnici dettati dalla regolamentazione europea per le produzioni biologiche non è ammesso l’uso di concimi a base microelementi di cui al reg. (CE) 2003/2003 se prodotti a partire da sali contenenti elementi primari della fertilizzazione quali azoto e fosforo. Ne consegue l’obbligo dell’indicazione in etichetta del sale da cui deriva il microelemento dichiarato.

 

Concimi fosfatici (con riferimento al capitolo A. 2. dell’Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003)

 

 

Denominazione del tipo ai sensi del Reg. (CE) 2003/2003

Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008

Requisiti aggiuntivi per l’ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale

Condizioni per l’uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008

1

2

3

4

5

1.

Scorie di defosforazione:

- Fosfati Thomas

- Scorie Thomas

Scorie di defosforazione

 

 

6.

Fosfato alluminocalcico (pH>7.5)

Fosfato allumino-calcico

Tenore in cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P2O5

Impiego limitato ai terreni basici

7.

Fosfato naturale tenero

Fosfato naturale tenero

Tenore in cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P2O5

 

 

Concimi potassici (con riferimento al capitolo A. 3. dell’Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003)

 

 

Denominazione del tipo ai sensi del Reg. (CE) 2003/2003

Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008

Requisiti aggiuntivi per l’ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale

Condizioni per l’uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008

1

2

3

4

5

1.

Sale grezzo di potassio

Sale grezzo di potassio o kainite

 

 

5.

Solfato di potassio

Solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio

Prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio

 

6.

Solfato di potassio contenente sale di magnesio

Solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio

Prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio

 

7.

Kieserite con solfato di potassio

Solfato di magnesio (kieserite) solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio

Prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio. Solo di origine naturale

 

 

Concimi PK (con riferimento al capitolo B.4. dell’Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003)

 

 

Denominazione del tipo ai sensi del Reg. (CE) 2003/2003

Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008

Requisiti aggiuntivi per l’ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale

Condizioni per l’uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008

1

2

3

4

5

1.

Concime PK

 

Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi fosfatici e potassici “consentiti in agricoltura biologica”

Riportare le condizioni d’uso e i requisiti aggiuntivi previsti per i concimi che lo compongono

 

Concimi minerali per l’apporto di elementi nutritivi secondari (con riferimento al capitolo D dell’Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003)

 

 

Denominazione del tipo ai sensi del Reg. (CE) 2003/2003

Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008

Requisiti aggiuntivi per l’ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale

Condizioni per l’uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008

1

2

3

4

5

1.

Solfato di calcio

Solfato di calcio (gesso)

Solo di origine naturale

 

2.

Soluzione di cloruro di calcio

Soluzione di cloruro di calcio

 

Trattamento fogliare su melo, dopo che sia stata evidenziata una carenza di calcio

3.

Zolfo elementare

Zolfo elementare

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Allegato 14 - Registro dei fabbricanti di fertilizzanti (previsto dall’articolo 8, comma 1)

N10

1. Il fabbricante che intende immettere fertilizzanti sul mercato ai sensi dell’articolo 8 del presente decreto, trasmette alla Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, ufficio COSVIR XI - Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, per conoscenza, all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, l’apposita comunicazione, redatta secondo il Modulo di seguito specificato.

2. La Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, ufficio COSVIR XI - Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione, esamina la correttezza delle informazioni trasmesse dal fabbricante ed in assenza di irregolarità, assegna al richiedente un codice identificativo a conferma dell’avvenuta iscrizione.

3. Il fabbricante può immettere sul mercato fertilizzanti conformi alla normativa vigente solo dopo iscrizione al Registro dei fabbricanti di fertilizzanti o comunque solo dopo 90 giorni dalla data di comunicazione della richiest

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