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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis

D. Leg.vo 29/04/2010, n. 75
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Premessa |
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Art. 1 - Campo di applicazione1. Il presente decreto si applica ai: |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai sensi del presente decreto si intendono per «fertilizzanti» i prodotti e i materiali di seguito definiti: a) «concimi»: prodotti la cui funzione principale è fornire elementi nutritivi alle piante; i concimi si suddividono in «concimi CE» e «concimi nazionali» i cui tipi e caratteristiche sono riportati rispettivamente nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nell’allegato 1; b) «elementi chimici della fertilità», sono considerati: 1) «elementi nutritivi principali»: esclusivamente gli elementi azoto, fosforo e potassio; 2) «elementi nutritivi secondari»: gli elementi calcio, magnesio, sodio e zolfo; c) «microelementi»: gli elementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco, essenziali alle piante in quantità esigue in confronto a quelle degli elementi nutritivi principali e secondari; d) «carbonio organico di origine biologica»: il carbonio organico costituente di prodotti di origine vegetale o animale o derivante direttamente da detti prodotti con esclusione di qualsiasi forma di carbonio organico di sintesi; e) «azoto organico»: l’azoto contenuto in composti chimici organici di origine vegetale oppure animale o derivante direttamente da detti prodotti; f) «concime minerale»: un concime nel quale gli elementi nutritivi dichiarati sono presenti sotto forma di composti minerali ottenuti mediante estrazione o processi fisici e chimici industriali, o processi fisici o |
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Art. 3 - Limiti di tolleranza1. I titoli dichiarati nei concimi CE, nei concimi nazionali e negli altri fertilizzanti devono essere conformi ai limiti di tolleranza stabiliti nell� |
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Art. 4 - Immissione sul mercato1. I fertilizzanti possono essere immessi in commercio se sono adempiute le prescrizioni riportate nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nel presente decreto. |
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Art. 5 - Clausola di salvaguardia1. La circolazione e l’immissione sul mercato dei fertilizzanti conformi alle disposizioni del presente decreto p |
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Art. 6 - Norme per il controllo delle caratteristiche1. I fertilizzanti immessi in commercio sono sottoposti al controllo per l’accertamento della conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2003/2003 e del presente decreto. 2. L’osservanza delle disposizioni per qua |
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Art. 7 - Concimi CE e nazionali a base di nitrato ammonico ad elevato titolo di azoto1. Ai fini del presente articolo, per concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d’azoto, semplici o composti, si intendono prodotti a base di nitrato ammonico fabbricati per l’impiego in quanto concimi e contenenti più del 28 per cento di azoto in termini di massa in relazione al nitrato ammonico. Questo tipo di concimi può contenere sostanze inorganiche o inerti. Qualsiasi sostanza impiegata nella fabbricazione di |
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Art. 8 - Tracciabilità1. Ai fini della tracciabilità dei prodotti di cui al presente decreto, sono istituiti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Direzione generale dello sviluppo rurale, infrastrutturale e dei servizi, il «Registro dei fertilizzanti» di cui all’allegato 13, che contiene una sezione specifica per quelli consentit |
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Art. 9 - Commissione1. È istituita una Commissione tecnico-consultiva presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con il compito di esprimere il proprio parere su questioni di particolare rilevanza a livello comunitario e nazionale attinenti al settore dei fertilizzanti, nonché sulle modifiche da apportare agli allegati al presente decreto composta da: a) quattro rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui uno con funzioni di presidente e due appartenenti al Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari; b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; |
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Art. 10 - Inserimento di nuovi fertilizzanti e modifiche degli allegati1. All’inserimento di nuovi concimi nazionali, ammendanti, correttivi, substrati di coltura, matrici organiche, prodotti ad azione specifica, rispettivamente negli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6, |
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Art. 11 - Misure di controllo1. L’attività di vigilanza sull’applicazione delle disposizioni del presente decreto è esercitata dal Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari |
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Art. 12 - Sanzioni1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato fertilizzanti non compresi nel regolamento (CE) n. 2003/2003, nel presente decreto e nei suoi allegati e nella legislazione vigente nel Paese dell’Unione europea di produzione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila euro a trentamila euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato fertilizzanti non conformi al regolamento (CE) n. 2003/2003 ed al presente decreto ed ai suoi allegati è punito con le sanzioni amministrative pecuniarie per ciascuna delle violazioni di seguito riportate: a) da duemilacinquecento euro a seimila euro per i concimi CE, per i concimi minerali nazionali, per i concimi organo-minerali e per gli altri tipi di fertilizzanti nazionali, quando la composizio |
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Art. 13 - Autorità competente ad irrogare le sanzioni1. L’autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative indicate all’articolo |
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Art. 14 - Tariffe1. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività di cui all’articolo 10 si provvede con gli introiti derivanti dal pagamento delle tariffe di cui al comma 2, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per |
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Art. 15 - Norme transitorie e finali1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali |
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Art. 16 - Disposizioni finanziarie1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a car |
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Art. 17 - Abrogazioni1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto legislativo |
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Allegato 1 - Concimi nazionali (previsto dall’ articolo 1, comma 1, lettera b)1. Premessa 1.1. Per i concimi riportati nei capitoli 2, 3, 4, 5 e 6 di questo allegato è consentita la dichiarazione e l’aggiunta di elementi secondari e microelementi. Per i concimi riportati nel capitolo 7 di questo allegato è consentita la dichiarazione e l’aggiunta di microelementi. Per i concimi riportati nel capitolo 8 di questo allegato è consentita la dichiarazione e l’aggiunta di elementi secondari. 1.1.1. Per i concimi di cui ai capitoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8 di questo allegato è consentita la dichiarazione e l’aggiunta degli elementi secondari calcio (CaO), magnesio (MgO), sodio (Na2O) e zolfo (SO3 o S) purché il titolo minimo corrisponda a: - Calcio - come «Ossido di calcio (CaO)». Titolo minimo dichiarabile: 2% CaO solubile in acqua o, in alternativa, 8% CaO totale; - Magnesio - come «Ossido di magnesio (MgO)». Titolo minimo dichiarabile: 2% MgO; - Zolfo - come «Anidride solforica (SO3)». Nel solo caso di presenza di zolfo elementare nel prodotto è consentita l’indicazione in «Zolfo elemento (S)». Titoli minimi dichiarabili: 5% SO3 e 2% S; - Sodio - come «Ossido di sodio (Na2O)». Titolo minimo dichiarabile: 3% Na2O. 1.1.2. Per i concimi di cui ai capitoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 di questo allegato è consentita l’aggiunta di uno o più microelementi boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn) e ne deve essere dichiarato il contenuto. Qualora gli stessi microelementi siano naturalmente contenuti nelle materie prime impiegate la loro dichiarazione è facoltativa. In entrambi i casi i tenori minimi dichiarabili, espressi in percentuale di peso del concime, sono i seguenti: Concimi contenenti elementi principali e/o secondari con microelementi
1.1.3. Qualora in qualsiasi tipo di concime i microelementi siano presenti in forma chelata o complessata deve essere dichiarato il nome dell’agente chelante o la sua sigla oppure quello dell’agente complessante. 1.1.4. I concimi a base di microelementi e le loro miscele di cui al capitolo 8 non possono essere commercializzati allo stato sfuso. 1.2. Gli elementi che il produttore intende dichiarare, presenti all’origine od aggiunti, dovranno essere indicati secondo le norme di legge ed i loro simboli dovranno figurare nella denominazione del tipo. Per poter essere dichiarati in etichetta, i vari elementi dovranno raggiungere i titoli prescritti dalla legge e di essi si dovrà anche dichiarare la solubilità secondo i metodi ufficiali di analisi. La dizione «a basso titolo», quando prevista, dovrà essere riportata sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento immediatamente dopo la denominazione del tipo e con gli stessi caratteri tipografici. Nei concimi fluidi i titoli minimi dichiarabili possono essere variati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti, di cui all’articolo 9. 1.3. I concimi a base di fosfato che richiedono una prova di finezza (vedi lista dei concimi minerali semplici al successivo punto 2.3. e lista dei concimi minerali composti ai successivi punti 3.1., 3.2., 3.4) possono essere commercializzati granulati. La finezza originale dei composti fosfatici di base è determinata sull’insolubile in acqua con metodi appropriati. 1.4. Per i concimi organici è consentita la dichiarazione del titolo in carbonio organico (C); questa dichiarazione è obbligatoria per i concimi organo-minerali. È consentita anche la dizione «carbonio organico (C)». 1.5. Per alcuni concimi organici azotati e NP, è ammessa la dichiarazione del titolo dell’ossido di potassio totale solubile in acqua e dell’anidride fosforica totale quando questi, anche se non in forma organica, costituiscono parte integrante di alcune matrici organiche. 1.6. Nei concimi fluidi (minerali semplici e composti, organici ed organo minerali) nei quali oltre alla dichiarazione del titolo in peso/peso venga aggiunta la dichiarazione in peso/volume, questa dichiarazione dovrà essere preceduta dalle parole «equivalente a» (esempio: azoto (N) totale x % P/P equivalente a y % P/V a 20 °C). 1.7. Al fine di evitare aggiunte di materiali organici inquinanti, in tutti i concimi organici ed organo-minerali il contenuto di piombo totale (Pb) non deve essere superiore a 30 mg/kg. 1.8. I concimi a base di nitrato ammonico, semplici o composti, con un titolo di azoto superiore al 28% peso, derivante da nitrato ammonico, devono soddisfare le prescrizioni riportate nell’ allegato 9. 1.9. Per i concimi organo-minerali NK e organo-minerali NPK, organo-minerali NK fluidi in sospensione e organo-minerali NPK fluidi in sospensione è obbligatoria la dichiarazione «a basso tenore di cloro» quando il titolo in cloro non è superiore al 2%. È consentito dichiarare il titolo in cloro. 1.10. Per i microelementi chelati il nome dell’oligoelemento è seguito dalla seguente indicazione: «chelato con . . . . .» nome dell’agente chelante o sua sigla quale figura negli elenchi riportati nel Reg. (CE) 2003/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 1.11. Per i microelementi complessati il nome dell’oligoelemento è seguito dalla seguente indicazione: «complessato con . . . . .» nome dell’agente complessante o sua sigla quale figura nel successivo elenco.
Agenti complessanti Acido ligninsolfonico e suoi sali di ammonio, sodio e potassio Frazioni umiche e loro sali Idrolizzato di proteine animali e/o vegetali Estratto vegetale contenente tannini 1.12. Tutti i concimi solidi possono utilizzare in etichetta la qualifica di concimi idrosolubili solamente se soddisfano il seguente requisito: «Il residuo insolubile in acqua distillata a 20°C non deve essere superiore allo 0,5% p/p determinato sul prodotto tal quale alla concentrazione massima consigliata dal produttore (espressa in grammi, ovvero Kg/100 litri) riportata in etichetta».
2. Concimi minerali semplici 2.1. Concimi azotati solidi
2.2. Concimi azotati fluidi
2.3. Concimi fosfatici solidi
2.4. Concimi fosfatici fluidi
2.5. Concimi potassici solidi
2.6. Concimi potassici fluidi
3. Concimi minerali composti |
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Allegato 2 - Ammendanti (previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b)1. Premessa 1.1. Sono ammesse, in aggiunta alla denominazione del tipo, le denominazioni commerciali entrate nell’uso. 1.2. La sostanza organica viene determinata moltiplicando il contenuto in carbonio organico (C) per 2,0. 1.3. Negli ammendanti fluidi nei quali oltre alla dichiarazione del titolo in peso/peso venga aggiunta la dichiarazione in peso/volume, questa dichiarazione dovrà essere preceduta dalle parole «equivalente a». 1.4. Per gli ammendanti di cui al capitolo 2 del presente allegato, ove non diversamente previsto, i tenori massimi consentiti in metalli pesanti espressi in mg/kg e riferiti alla sostanza secca sono i seguenti:
2. Ammendanti
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Allegato 3 - Correttivi (previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b)1. Premessa 1.1. Classificazione granulometrica: per i correttivi calcio-solfo-magnesiaci è adottata la seguente classificazione granulometrica. 1.1.1. Prodotto polverulento: almeno l’80% dovrà avere una granulometria inferiore a 0,3 millimetri, il 100% dovrà avere una granulometria inferiore ad 1 millimetro. 1.1.2. Prodotto triturato: almeno l’80% dovrà avere una granulometria inferiore ai 5 millimetri. 1.1.3. Prodotto greggio: meno dell’80% con granulometria inferiore a 5 millimetri. 1.1.4. Prodotto granulato: prodotto polverulento, granulato artificialmente. La granulometria del prodotto dovrà essere dichiarata dal produttore (es.: 80% minimo inferiore a x millimetri; 100% inferiore a y millimetri). 1.2. Sono ammesse, in aggiunta alla denominazione del tipo, le denominazioni commerciali entrate nell’uso. 1.3. Nei correttivi fluidi nei quali oltre alla dichiarazione del titolo in peso/peso venga aggiunta la dichiarazione in peso/volume, questa dichiarazione dovrà essere preceduta dalle parole «equivalente a». 1.4. Per i correttivi di cui al capitolo 2 del presente allegato, ove non diversamente previsto, i tenori massimi consentiti in metalli pesanti espressi in mg/kg e riferiti alla sostanza secca sono i seguenti:
2. Correttivi
2.1. Correttivi calcici e magnesiaci
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Allegato 4 - Substrati di coltivazione (previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b)1. I substrati di coltivazione di cui al punto 2. del presente allegato, possono essere preparati esclusivamente utilizzando le matrici elencate nella tabella seguente:
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Allegato 5 - Matrici organiche destinate alla produzione di concimi organo-minerali (previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b)1. Le matrici organiche sono da considerarsi unicamente delle materie prime per la preparazione dei concimi organo-minerali. 2. Per le matrici organiche di cui al capitolo 3 del presente allegato, ove non diversamente previsto, i tenori massimi consentiti in metalli pesanti espressi in mg/kg e riferiti alla sostanza secca sono i seguenti:
3. Matrici organiche
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Allegato 6 - Prodotti ad azione specifica (previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b)1. Premessa Le miscele di prodotti ad azione specifica con altri fertilizzanti devono essere espressamente disciplinate e vengono classificate «Concime nazionale». Tali miscele devono rispettare le prescrizioni, i limiti ed i titoli indicati nell’Allegato I del Reg. (CE) 2003/2003 o nell’allegato 1 del presente decreto, nonché le indicazioni di cui al presente allegato. Le miscele di cui sopra non possono essere definite «prodotto ad azione specifica».
2. Prodotti ad azione sui fertilizzanti 2.1. Inibitori È consentito addizionare ai concimi minerali CE o nazionali contenenti tutto o almeno il 50% dell’azoto totale sotto forma di azoto ammoniacale, ureico e cianamidico, gli inibitori di seguito elencati. Il responsabile dell’immissione sul mercato deve fornire un’informazione tecnica il più completa possibile con ogni imballaggio o con i documenti di accompagnamento, se si tratta di una fornitura alla rinfusa. Queste informazioni in particolare devono permettere all’utente di determinare i periodi di utilizzo e le dosi di applicazione secondo i tipi di coltura ai quali tale fertilizzante è destinato.
2.1.1. Inibitori della nitrificazione
2.1.2. Inibitori dell’ureasi
* in esame presso «Fertilizer Committee; UE». I valori indicati in tabella sono quelli previsti nel «3° Adeguamento al progresso tecnico» del Reg. (CE) 2003/2003 da parte della Commissione Europea.
2.1.3. Inibitori della nitrificazione e dell’ureasi
2.2. Ricoprenti Ai sensi della presente norma è autorizzata la ricopertura dei concimi CE o nazionali in forma granulare. È obbligatoria la dichiarazione dell’agente ricoprente e della percentuale del prodotto ricoperto (in peso). Può essere usata la denominazione »totalmente ricoperto» unicamente se la percentuale ricoperta non è inferiore al 95% e la denominazione «parzialmente ricoperto» se la percentuale non è inferiore al 25%. Le sostanze di ricopertura, innocue nelle condizioni di impiego per l’uomo, per il terreno e per le piante, dovranno essere preventivamente autorizzate a seguito di richiesta, sentito il parere della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti ed iscritte nel presente allegato. I concimi così definiti «ricoperti» potranno essere addizionati di elementi secondari e microelementi solubili in acqua secondo le modalità previste ai punti 1.1., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. dell’allegato 1.
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Allegato 7 - Tolleranze (previsto dall’articolo 3, comma 1)1. Definizioni 1.1. Le tolleranze indicate nel presente allegato per ciascun titolo dichiarato, corrispondono agli scarti ammissibili del valore dichiarato rispetto a quello riscontrato nell’analisi. 1.2. Le tolleranze devono tener conto delle variazioni di fabbricazione, nonché dell’eventuale errore analitico e di campionamento; pertanto le tolleranze includono le incertezze di misura associate ai metodi analitici utilizzati ai fini del controllo. 1.3. Nessuna tolleranza è ammessa per quanto concerne i titoli minimi e massimi specificati nel Regolamento (CE) 2003/2003 e negli Allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tenuto conto dell’incertezza di misura. 1.4. In mancanza di un massimo indicato, l’eccedenza del titolo riscontrato rispetto al titolo dichiarato non è soggetta ad alcuna restrizione.
2. Concimi CE Le tolleranze applicabili al titolo dichiarato di elementi nutritivi nei diversi tipi di concimi CE sono quelle previste nel Regolamento (CE) 2003/2003. L’inserimento delle tolleranze di nuovi concimi CE come pure l’aggiornamento delle attuali è compito della Commissione CE secondo le procedure previste dagli Art.li 31 e 32 del Regolamento (CE) 2003/2003.
3. Concimi nazionali Per quanto attiene all’inserimento delle tolleranze per nuovi prodotti o alla revisione ed aggiornamento delle attuali, si provvede con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali su proposta motivata della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all’Art. 9.
3.1. Concimi minerali semplici
3.1.1. Concimi azotati (solidi e fluidi)
3.1.2. Concimi fosfatici (solidi)
3.1.2.2. Concimi fosfatici fluidi
3.1.3. Concimi potassici (solidi e fluidi)
3.2. Concimi minerali composti (solidi e fluidi)
3.2.1. Valore consentito della somma degli scarti negativi rispetto al valore dichiarato in elementi principali Concimi binari: 1,5 Concimi ternari: 1,9
3.2.2. Per quanto concerne i titoli dichiarati delle varie forme azotate e della solubilità dell’anidride fosforica, le tolleranze corrispondono a 1/10 del titolo globale dell’elemento in questione con un massimo del 2% in peso. I titoli complessivi in azoto (N) ed in anidride fosforica (P2O5) devono comunque rimanere nei limiti specificati nell’allegato 1 e nell’ambito delle tolleranze di questo paragrafo.
3.3. Concimi organici
3.3.1. Concimi organici azotati (solidi e fluidi)
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Allegato 8 - Etichettatura ed immissione sul mercato (previsto dall’articolo 4, comma 1)PARTE I: ETICHETTATURA 1. Premessa Tutti i prodotti fertilizzanti immessi in commercio, a titolo oneroso o gratuito, devono essere identificati ed etichettati secondo le norme appresso indicate. I risultati di tali identificazioni devono comparire nelle etichette del prodotto nel caso di prodotti imballati o nei documenti di accompagnamento nel caso di prodotti commercializzati sfusi. La dichiarazione di tali identificazioni ne comporta la garanzia. Un esemplare dei documenti di accompagnamento, contenente le indicazioni di identificazione, deve essere unito in ogni caso alla merce e deve essere accessibile agli organi di controllo. Nel caso di prodotti imballati, l’imballaggio deve essere chiuso in un modo o con un sistema tale che, all’atto dell’apertura, il dispositivo, il sigillo di chiusura o l’imballaggio stesso risultino irreparabilmente danneggiati. È ammesso l’impiego di sacchi a valvola. Nel caso di concimi sfusi una copia dei documenti che contengono le indicazioni relative all’identificazione deve accompagnare la merce ed essere accessibile a fini d’ispezione. Il termine «Fertilizzante» non può essere impiegato sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento per indicare i prodotti disciplinati dal presente decreto legislativo. Le etichette e/o i documenti di accompagnamento devono essere redatti almeno in lingua italiana. L’indicazione degli elementi fertilizzanti deve avvenire con le seguenti modalità: - Azoto come N; - Fosforo come P2O5; - Potassio come K2O; - Calcio come CaO; - Magnesio come MgO; - Sodio come Na2O; - Zolfo come SO3; - Boro, Cobalto, Rame, Ferro, Manganese, Molibdeno e Zinco con il simbolo chimico degli elementi stessi; - Carbonio organico di origine biologica come C; - Sostanza organica: C organico x 2,0; - Cloro (o Cloruri) come Cl. L’indicazione di altre caratteristiche previste per i diversi tipi di fertilizzanti deve essere riportata in conformità alle prescrizioni indicate nella descrizione del tipo in questione. Sulle etichette e/o sui documenti di accompagnamento dovranno pertanto comparire solamente le indicazioni obbligatorie e facoltative previste ai paragrafi seguenti. In ogni caso non vi può essere contraddizione o contrasto fra di loro. Le dichiarazioni facoltative debbono apparire nettamente separate da quelle obbligatorie. Le eventuali dichiarazioni di carattere commerciale o le indicazioni d’uso non devono contraddire od alterare le dichiarazioni obbligatorie e facoltative di cui sopra. Per tutti i prodotti fertilizzanti dovranno essere sempre riportati, come indicazioni obbligatorie: - il nome o la ragione sociale o il marchio depositato nonché l’indirizzo del fabbricante avente sede all’interno della comunità europea; - il peso netto o il peso lordo; in questo caso deve essere indicata accanto la tara. Per i prodotti fluidi è ammessa, in aggiunta all’indicazione del peso, anche quella del volume a 20°C. I prodotti fluidi possono essere immessi sul mercato soltanto se il fabbricante fornisce le opportune informazioni supplementari, in particolare la temperatura di immagazzinamento e le istruzioni relative alla prevenzione degli incidenti nel corso dello stesso; - in casi particolari, in funzione del tipo di fertilizzante solido, è ammessa la dichiarazione del volume come indicata nella descrizione del tipo stesso, accanto a quella del peso (esempio: torba). Per i substrati di coltivazione deve essere riportata esclusivamente la dichiarazione del volume, come indicato al successivo punto 6.
2. Concimi CE Valgono le indicazioni riportate nel Regolamento (CE) 2003/2003.
3. Concimi nazionali (Allegato 1) Le etichette e/o i documenti di accompagnamento devono essere redatti in lingua italiana, ed in modo chiaro ed intelligibile. I titolo minimi che caratterizzano ciascun tipo di concime sono riportati nell’allegato 1. Essi definiscono l’appartenenza del concime al tipo indicato. Tali tit |
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Allegato 9 - Disposizioni relative al nitrato ammonico (previsto dall’articolo 7, comma 2)Prova di detonabilità Fatte salve le misure di cui all’articolo 26 del Reg. CE 2003/2003, il fabbricante garantisce che ogni tipo di fertilizzante CE a base di nitrato ammonico ad elevato titolo di azoto ha superato la prova di detonabilità di cui alle sezioni 2, 3 (metodo 1, punto 3) e 4 dell’allegato III del suddetto regolamento. Tale prova deve essere effettuata da uno dei laboratori approvati di cui al paragrafo 1 dell’articolo 30 o al paragrafo 1 dell’articolo 33 del Reg. CE 2003/2003. La stessa procedura si applica per l’adozione delle norme riguardanti in particolare la frequenza con cui è necessario ripetere le prove, nonché le misure intese a garantire che il concime immesso sul mercato sia identico al concime sottoposto alle prove. I fabbricanti presentano i risultati della prova all’autorità competente dello Stato membro interessato almeno cinque giorni prima dell’immissione sul mercato del concime o almeno cinque giorni prima dell’arrivo del concime alle frontiere della Comunità europea nel caso di importazioni. Successivamente, il fabbricante continua a garantire che tutte le forniture del concime immesso sul mercato si |
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Allegato 10 - Inserimento di nuovi fertilizzanti (previsto dall’articolo 10, comma 1)1. Inserimento di nuovi fertilizzanti 1.1 Concimi CE Per l’inserimento di un nuovo tipo di concime da aggiung |
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Allegato 11 - Accreditamento laboratori (previsto dall’articolo 6, comma 3)Norme per l’accreditamento dei laboratori competenti a fornire i servizi necessari a verificare la conformità dei fertilizzanti alle prescrizioni della presente legge e dei suoi allegati |
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Allegato 12 - Modalità di accertamento dello sfruttamento sistematico delle tolleranze (previsto dall’articolo 3, comma 4)1. OGGETTO: Il presente documento stabilisce il metodo di calcolo per la determinazione dell’indice di sfruttamento sistematico delle tolleranze e dell’indice di qualità complessiva di ogni singolo fabbricante di fertilizzanti. 2. CAMPO DI APPLICAZIONE: Il presente metodo concerne tutti i campioni di concimi minerali ed organo-minerali, oggetto di controlli ufficiali, appartenenti ad uno stesso fabbricante, provenienti da una o più unità produttive di sua proprietà o di terzi, che abbiano terminato l’iter di analisi, ivi compresa la revisione se richiesta dalla parte interessata. A tal fine il risultato delle analisi di ogni campione prelevato viene notificato al fabbricante il quale può chiedere revisione entro i termini di legge. 3. PRINCIPIO: I campioni di concimi, CE o nazionali, ancorché di tipo diverso [esempio: concimi azotati semplici, concimi minerali composti (NP, NK, PK, NPK), ecc.], vanno a formare la valutazione media ponderale della rilevazione finalizzata a determinare se il fabbricante abbia messo sistematicamente a profitto le tolleranze previste dalla legge e a valutare la qualità globale della produzione di ogni singola ditta. 4. MODALITÀ DI CALCOLO: Allo scopo di individuare l’indice di sfruttamento sistematico delle tolleranze e l’indice di qualità di produzione complessiva di ogni singolo fabbricante di fertilizzanti, si applicano i seguenti criteri: a) Per tutti i campioni di uno stesso fabbricante, devono essere presi in considerazione tutti gli scarti che si ottengono tra titoli in elementi fertilizzanti dichiarati in etichetta e titoli riscontrati all’analisi. Gli scarti tra il titolo riscontrato all’analisi e il titolo dichiarato in etichetta (Dx), vengono computati integralmente se negativi, mentre quelli positivi sono limitati ad un valore massimo, calcolato secondo la formula seguente, in funzione del titolo dichiarato (xd):
Dxmax = 0,1 · xd + 2
Alcuni valori di Dx max sono elencati in corrispondenza ai rispettivi valori xd, nella tabella A di cui al presente allegato. b) il presente metodo assegna a ciascun elemento fertilizzante un coefficiente di valorizzazione relativa (ai) qui appresso indicato:
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Allegato 13 - Registro dei fertilizzanti (previsto dall’articolo 8, comma 1)Parte prima - Fertilizzanti convenzionali 1. Il fabbricante che intende immettere fertilizzanti convenzionali sul mercato ai sensi dell’articolo 8 del presente decreto, provvede all’iscrizione dei prodotti nel Registro online dei fertilizzanti attraverso una sezione dedicata «accedi ai servizi online» presente nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it, nella quale è obbligatorio indicare: - l’anagrafe del fertilizzante: denominazione del tipo e denominazione commerciale; - l’eventuale presenza di mesolementi; - l’eventuale presenza di microelementi; - l’elenco delle materie prime; - titoli degli elementi e/o sostanze utili contenute nel fertilizzante. Al fine di attivare detta procedura risulta necessario che i fabbricanti individuino una o più persone di riferimento in base alle indicazioni fornite dall’ufficio COSVIR XI - Servizio fitosanitario centrale. Il fabbricante, inoltre, è tenuto a predisporre per ogni prodotto, un file, in versione non modificabile, da allegare all’atto della registrazione online, recante le indicazioni sul processo produttivo, definendo e descrivendo le fasi del processo di produzione e i relativi parametri di processo ed in particolare: informazioni sulle materie prime: a) elenco; b) caratteristiche e origine; informazioni sul processo produttivo: a) definizione delle fasi del processo di produzione; b) descrizione delle fasi del processo di produzione; c) parametri di processo. Tutte le dichiarazioni rese hanno valore di autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 2. La Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, ufficio COSVIR XI - Servizio fitosanitario centrale, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione, esamina la correttezza delle informazioni trasmesse ed in assenza di irregolarità, sentita la Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all’articolo 9 del presente decreto, provvede alla pubblicazione, nel «Registro dei fertilizzanti», per i fertilizzanti convenzionali. 3. Il fabbricante iscritto al «Registro dei fertilizzanti», per i fertilizzanti convenzionali, aggiorna il Registro online sulle eventuali variazioni occorse (aggiornamento o cessazione della produzione del fertilizzante). Tutte le dichiarazioni rese hanno valore di autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Parte seconda - Fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica 1. I principi generali della produzione agricola biologica sono riportati nel Regolamento (CE) n. 834/2007 e sue successive modifiche ed integrazioni. Le norme per la gestione e fertilizzazione dei suoli nell’ambito della produzione biologica sono riportate nell’art. 3 del Regolamento n. 889/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni. 2. L’art. 3, punto 1, del Regolamento (CE) n. 889/2008 prevede che possano essere utilizzati unicamente i fertilizzanti elencati nell’allegato I del medesimo Regolamento e solo nei limiti del necessario, nei casi in cui le misure previste all’articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del Regolamento (CE) n. 834/2007 non consentano di soddisfare le esigenze nutrizionali dei vegetali. 3. Ai sensi dell’art. 9, punto 1, del Regolamento (CE) n. 834/2007 per la produzione dei fertilizzanti elencati nella Tabella 1 del presente allegato non devono essere utilizzati organismi geneticamente modificati e i prodotti derivati o ottenuti da tali organismi. 4. Sono consentiti in agricoltura biologica esclusivamente i fertilizzanti elencati nella colonna 2 della Tabella 1 del presente allegato. 5. Il fabbricante che intende immettere fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica sul mercato ai sensi dell’articolo 8 del presente decreto, provvede all’iscrizione dei prodotti nel Registro online dei fertilizzanti attraverso una sezione dedicata «accedi ai servizi online» presente nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it, nella quale è obbligatorio indicare: - l’anagrafe del fertilizzante: denominazione del tipo e denominazione commerciale; - l’eventuale presenza di mesolementi; - l’eventuale presenza di microelementi; - l’elenco delle materie prime; - titoli degli elementi e/o sostanze utili contenute nel fertilizzante. Al fine di attivare detta procedura risulta necessario che i fabbricanti individuino una o più persone di riferimento in base alle indicazioni fornite dall’ufficio COSVIR XI - Servizio fitosanitario centrale. Il fabbricante, inoltre, è tenuto a predispone per ogni prodotto, un file, in versione non modificabile, da allegare all’atto della registrazione online, recante le indicazioni sul processo produttivo, definendo e descrivendo le fasi del processo di produzione e i relativi parametri di processo ed in particolare: informazioni sulle materie prime: a) elenco; b) caratteristiche e origine; informazioni sul processo produttivo: a) definizione delle fasi del processo di produzione; b) descrizione delle fasi del processo di produzione; c) parametri di processo. Tutte le dichiarazioni rese hanno valore di autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 6. Detti fertilizzanti devono: a) presentare obbligatoriamente i requisiti aggiuntivi e le ulteriori limitazioni indicate nella colonna 4 della Tabella 1 del presente allegato, oltre a rispettare ogni requisito richiesto dal presente decreto; b) riportare sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti accompagnatori, in conformità a quanto previsto dal presente decreto, l’indicazione di ogni materia prima utilizzata per la loro formulazione; c) riportare sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento, in conformità a quanto previsto dal presente decreto, in aggiunta alle eventuali indicazioni specifiche concernenti l’uso in agricoltura generale, la dicitura «Consentito in agricoltura biologica» , specificando altresì gli eventuali requisiti aggiuntivi come riportati nella colonna 4 della Tabella 1 del presente allegato. Per le miscele dovranno essere riportati i requisiti aggiuntivi di ciascun componente la miscela. 7. La Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, ufficio COSVIR XI - Servizio fitosanitario centrale, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione, esamina la correttezza delle informazioni trasmesse ed in assenza di irregolarità, sentito il parere dell’Ufficio SAQ X - Agricoltura biologica della Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità del Mipaaf, sentita la Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all’articolo 9 del presente decreto, provvede alla pubblicazione nel «Registro dei fertilizzanti» per i fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica. 8. Il fabbricante iscritto al «Registro dei fertilizzanti» per i fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica aggiorna il Registro online su ogni eventuale variazione occorsa, oggetto della comunicazione trasmessa ai fini della iscrizione al Registro (esempio: aggiornamento o cessazione della produzione del fertilizzante, modifiche nelle materie prime e/o nel processo produttivo). Tutte le dichiarazioni rese hanno valore di autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
TABELLA 1 - ELENCO DEI FERTILIZZANTI CONSENTITI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
CONCIMI CE (con riferimento all’Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003) 1. Nel rispetto di quanto indicato dal reg. (CE) 834/07 all’art. 4 lettera b) e all’art. 16 punto 2 lettera d), l’impiego dei fertilizzanti elencati nel presente allegato si deve limitare ai casi in cui sussistano specifiche esigenze nutritive delle colture e non siano disponibili pratiche agronomiche o sufficienti risorse naturali interne ai sistemi colturali in alternativa al loro impiego. 2. Nel rispetto di quanto indicato in allegato 8, punto 9 del presente decreto legislativo, tutti i Fertilizzanti consentiti in agricoltura Biologica devono riportare in etichetta l’elenco delle materie prime impiegate per la produzione del fertilizzante e, se del caso, i requisiti aggiuntivi previsti in colonna 4 della presente Tabella. 3. Nel rispetto dei principi generali e tecnici dettati dalla regolamentazione europea per le produzioni biologiche non è ammesso l’uso di concimi a base microelementi di cui al reg. (CE) 2003/2003 se prodotti a partire da sali contenenti elementi primari della fertilizzazione quali azoto e fosforo. Ne consegue l’obbligo dell’indicazione in etichetta del sale da cui deriva il microelemento dichiarato.
Concimi fosfatici (con riferimento al capitolo A. 2. dell’Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003)
Concimi potassici (con riferimento al capitolo A. 3. dell’Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003)
Concimi PK (con riferimento al capitolo B.4. dell’Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003)
Concimi minerali per l’apporto di elementi nutritivi secondari (con riferimento al capitolo D dell’Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003)
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Allegato 14 - Registro dei fabbricanti di fertilizzanti (previsto dall’articolo 8, comma 1)1. Il fabbricante che intende immettere fertilizzanti sul mercato ai sensi dell’articolo 8 del presente decreto, trasmette alla Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, ufficio COSVIR XI - Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, per conoscenza, all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, l’apposita comunicazione, redatta secondo il Modulo di seguito specificato. 2. La Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, ufficio COSVIR XI - Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione, esamina la correttezza delle informazioni trasmesse dal fabbricante ed in assenza di irregolarità, assegna al richiedente un codice identificativo a conferma dell’avvenuta iscrizione. 3. Il fabbricante può immettere sul mercato fertilizzanti conformi alla normativa vigente solo dopo iscrizione al Registro dei fabbricanti di fertilizzanti o comunque solo dopo 90 giorni dalla data di comunicazione della richiest |
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