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Edilizia e costruzioni - Urbanistica e territorio
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Marche 28/04/1994, n. 15
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- L.R. 31/03/1998, n. 8
- L.R. 30/11/1999, n. 32
- L.R. 14/07/2004, n. 14
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- L.R. 14/05/2012, n. 13
- L.R. 02/08/2013, n. 23
- L.R. 04/12/2014, n. 33
- L.R. 16/02/2015, n. 3
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TITOLO I - Norme relative alle aree protette regionali |
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Articolo 1 - Finalità1. La presente legge, nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dalla normativa del PPAR, detta norme per l'istituzione e gestione delle aree naturali protette d'interesse regionale allo scopo di: a) applicare metodi di gestione o di restauro ambientale idonei |
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Articolo 2 - Classificazione delle aree naturali protette di interesse regionale1. Le aree naturali protette di interesse regionale si distinguono in: |
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Articolo 3 - Parchi naturali regionali1. I parchi naturali regionali sono costituiti da vaste aree terrestri, fluvia |
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Articolo 4 - Riserve naturali regionali1. Le riserve naturali regionali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine di ridotta estensione che contengono una o più specie naturalistiche rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentano uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o pe |
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Articolo 5 - Aree di reperimento per parchi e riserve regionali1. Le aree di interesse naturalistico nelle quali possono essere istituiti parchi e riserve naturali regionali sono con riferimento alle previsioni del PPAR: |
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Articolo 7 - “Programma quinquennale per le aree protette”N19N2 1. La Regione effettua la programmazione degli interventi relativi alle aree naturali protette e alla tutela dei valori ambientali del territorio attraverso il Programma “quinquennale”N18 per le aree protette (“PQUAP”N18), nel rispetto della pianificazione regionale e, in particolare, degli indirizzi di pianificazione assunti dal PIT. 2. Il p |
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Articolo 8 - Misure di salvaguardiaN3 1. In caso di necessità ed urgenza il presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta, può individuare nel territorio regionale aree, non facenti parte di parchi o riserve naturali statali, da sottoporre a particolare tutela mediante la fissazione di apposite misure di salvaguardia. 2. La proposta di istituzione dell'area protetta in tali territori e le norme di salvaguardia devono essere incluse nel programma “quinquennale”N18 o nei suoi aggiornamenti entro e non oltre un anno dalla adozione delle misure stesse. Decorso ta |
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Articolo 9 - Misure di incentivazione1. Ai comuni e alle province il cui territorio è compreso in tutto o in parte entro i confini di un'area protetta regionale e gli altri soggetti ivi residenti, è attribuita, nell'ordine, priorità nella concessione di finanziamenti regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i suoi confini, dei seguenti interventi ed opere previsti nel piano di cui all'articolo 15 della presente l |
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Articolo 10 - Conferenza per l'istituzione di un'area naturale protetta1. Ogniqualvolta la Regione intende procedere all'istituzione di parchi o riserve naturali indice una apposita conferenza cui partecipano i sindaci dei comuni, i presidenti delle province e delle comunità montane dei territori in |
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Articolo 11 - Istituzione di parchi e di riserve regionaliN4 1. I parchi naturali regionali sono istituiti con legge regionale. 2. Le riserve naturali sono istituite con deliberazione del consiglio regionale. Tale deliberazione è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione ed acquista efficacia il giorno successivo alla sua pubblicazione. 3. Gli atti di istituzione sono approvati, dopo aver consultato le organizzazioni agricole, sociali ed economiche maggiormente rappresentative. |
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Articolo 12 - Soggetti preposti alla gestione delle aree protette1. La legge istitutiva dei parchi regionali può prevedere che alla gestione dei parchi possano essere preposti appositi enti regionali di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali o la provincia o la comunità montana quando, negli ultimi due casi, il territorio del parco sia compreso interamente nel territorio di tali enti, o altri organismi associativi di cui agli articoli 139 - 160 del R.D. 3267/1923 e 7 e 10 della legge 984/1977 o costituiti ai sensi |
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Articolo 13 - Principi relativi all'organizzazione amministrativa dei parchi naturali regionali |
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Articolo 14 - Statuto“1. L'organizzazione amministrativa dei parchi regionali è definita, anche in modo differenziato, dal relativo statuto.” |
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Articolo 15 - Piano del parcoN5 1. La tutela dei valori naturali ed ambientali del parco è realizzata attraverso il piano del parco. 2. Il piano del parco oltre ad avere i contenuti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 12 della legge 394/1991 e quelli eventualmente indicati in ciascuna legge istitutiva, individua il perimetro definitivo del parco. |
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Articolo 16 - Regolamento del parcoN6 1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite nel territorio del parco secondo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 394/1991, consentendo in ogni caso gli interventi di manutenzione di impianti tecnologici esistenti. |
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Articolo 17 - Piano pluriennale economico socialeN7 1. Per favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità che risiedono nell'area del parco è predisposto un piano pluriennale economico sociale che ha come scopo la valorizzazione |
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Articolo 18 - Attività silvo-pastorali e agricole1. Le attività silvo-pastorali e quelle agricole rientrano fra le econo |
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Articolo 19 - Strumenti attuativi delle riserve naturali regionaliN8 1. Strumenti attuativi delle finalità delle riserve naturali regionali sono il piano di gestione ed il rego |
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Articolo 20 - Acquisti, espropriazioni e indennizzi1. L'organismo di gestione dell'area protetta può prendere in locazione gli immobili compresi nell'area o acquisirli, anche mediante espropriazione secondo le norme generali vigenti. |
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Articolo 21 - Entrate1. Costituiscono entrate dell'area protetta: a) contributi regionali ordinari e per specifici progetti; |
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Articolo 22 - Contabilità1. Agli organismi di gestione dei parchi si applicano le somme di contabilit&ag |
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Articolo 23 - Vigilanza1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette è esercitata dalla giunta regionale. Ove l'area protetta ricada nel territorio di più regioni, l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza. 2. |
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Articolo 24 - Sorveglianza dei territori1. La sorveglianza dei territori compresi nelle aree protette è di competenza del personale di vigilanza dell'organismo di gestione dell'area protetta, del personale del corpo |
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Articolo 25 - Segnaletica1. I confini delle aree protette sono indicati a cura dell'organismo di gestio |
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Articolo 26 - Nulla osta1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impiant |
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Articolo 27 - Poteri degli organismi di gestione delle aree protette1. Quando venga esercitata una attività non conforme al piano o al rego |
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Articolo 28 - Sanzioni1. Ferma restando per la violazione delle misure di salvaguardia e le trasgres |
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Articolo 29 - Danno ambientale con possibilità di ripristino1. Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale con possibilità di ripristino, il contravventore è tenuto al ripristino del danno ed al pagamento di una somma di denaro compresa fra il doppio e il triplo del profitto derivante dalla trasgressione. |
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Articolo 30 - Danno senza possibilità di ripristino1. Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale senza possibilità di ripristino, il contravventore è tenuto al risarcimento del danno arrecato secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e dell'articolo 30, comma 6, della legge 394/1991 ed al pagamento di una somma di denaro compresa fra il triplo ed il quadrupl |
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Articolo 31 - Danno ambientale di minima entità1. In caso di violazioni che comportino danno ambientale di minima entit&agrav |
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Articolo 32 - Irrogazione delle sanzioni amministrative1. Gli organismi di gestione dei parchi hanno competenza per la irrogazione delle sanzioni amministrative, limitatamente alle violazi |
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Articolo 33 - Norma transitoria per il parco del ConeroN9 1. Fino all'approvazione del piano del parco del Conero, e comunque non oltre il 31 marzo 1999, nell'area individuata come territorio del parco dall'articolo 2, comma 1, della l. |
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Articolo 34 - Aree contigue1. Per la individuazione e disciplina delle aree contigue alle aree protette d |
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Articolo 35 - Norma finale1. Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano le disposizioni d |
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Articolo 36 - Norme transitorie per l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali regionali1. In sede di prima applicazione della presente legge sono istituiti i parchi di Gola della Rossa, di Monte S. Bartolo e di Sasso Simone e Simoncello, come individuati dal PPAR. Viene, altresì, riconosciuta priorità alla futura costituzione dei parchi di Valleremita e Alpe della Luna. |
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Articolo 37 - Disposizioni finanziarie1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per il biennio 1994/1995 la spesa di lire 400 milioni di cui lire 200 milioni per l'anno 1994 e lire 200 milioni per l'anno 1995. 2. Per l'acquisizione di terreni per l'ampliamento del demanio regionale nel parco del Conero è autorizzata per l'anno 1994 la spesa di lire 300 milioni. |
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Allegato 1 - SimbolisticaSimboli grafici Simbolistica Per la Mascotte, utile per operazioni promozionali e di merchandising è stato predisposto un simbolo grafico rappresentante una farfalla formata dal ribaltamento geometrico della sagoma della regione Marche, successivamente deformata, al fine di renderla più dinamica, pur mantenendone la riconoscibilità, accompagnato dalla dicitura "I Parchi delle Marche". La farfalla così ottenuta è bordata da un filetto di colore nero, l'interno è verde prato (rif. Pantone 354). Sotto la farfalla vive un'ombra della stessa, sfalsata verso il lato sinistro in basso. di colore celeste (rif. Pantone 305 o Cyan al 40 per cento nel caso di stampa in quadricromia). |
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