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D. Min. Economia e Fin. 19/06/2015

Attuazione dell'articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, concernente la determinazione di condizioni, termini e modalità di applicazione del credito di imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria, nonché delle forme di previdenza complementare ed individuazione delle attività di carattere finanziario a medio e lungo termine nelle quali i medesimi soggetti devono effettuare i loro investimenti al fine di usufruire del credito.
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[Premessa]



IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE


Visto l’art. 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone, tra l’altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, agli enti di previdenza obbligatoria, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è riconosciuto un credito di imposta pari alla differenza tra l’ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l’ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;

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Art. 1.- Ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione dell’art. 1, commi da 91 a 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

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Art. 2. - Individuazione delle attività di carattere finanziario a medio o lungo termine

1. Per attività di carattere finanziario a medio o lungo termine di cui all’art. 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si intendono le seguenti:

a) azioni o quote di società ed enti, residenti, ai sensi dell’art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

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Art. 3. - Ambito soggettivo

1. Possono fruire dell’agevolazione di cui all’art. 1:

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Art. 4. - Ambito oggettivo

1. A decorrere dal periodo di imposta 2015, nei limiti dello stanziamento di cui all’art. 1, comma 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), è riconosciuto un credito di imposta pari alla differenza tra l’ammontare delle ritenute e imposte sostitutive effettivamente applicate nella misura

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Art. 5. - Modalità di riconoscimento del credito di imposta

1. Ai fini del riconoscimento del credito di imposta, i soggetti di cui all’art. 3 inoltrano, in via telematica, entro il termine stabilito con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate, formulata secondo lo schema approvato con lo stesso provvedimento. Nell’istanza i soggetti richiedenti indicano l’importo dei redditi e del risultato netto di gestione che è stato investito nelle attività di carattere finanziario di cui all’art. 2, entro il periodo d’imposta di riferimento, e quello massimo agevolabile ai sensi dell’art. 4.

2. L&rs

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Art. 6. - Controlli

1. L’Agenzia delle entrate effettua i controlli per la corretta fruizione del credito; in relazione alla riconducibilità degli investimenti effet

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