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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis

L. R. Marche 05/08/1992, n. 34
L. R. Marche 05/08/1992, n. 34
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
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- L.R. 23/11/2011, n. 22
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- L.R. 15/11/2010, n. 16
- L.R. 27/11/2008, n. 34
- L.R. 12/06/2007, n. 6
- L.R. 16/12/2005, n. 34
- Reg. R. 04/12/2004, n. 11
- L.R. 04/10/2004, n. 18
- L.R. 14/04/2004, n. 7
- L.R. 16/08/2001, n. 19
- L.R. 24/02/1997, n. 18
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TITOLO I - Disposizioni generali |
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Articolo 1 - Finalità1. La presente legge disciplina l'articolazione delle funzioni amministrative in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio tra Regione, province e comuni, determinando anche i relativi obiettivi e strumenti. |
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Articolo 2 - Sistema della pianificazione territoriale1. In conformità ai principi e agli obiettivi dello Statuto regionale, la pianificazione del territorio regionale è rivolta all'equilibrata integrazione della tutela e valorizzazione delle risorse culturali, paesistiche, ambientali e naturalistiche con le trasformazioni connesse agli indirizzi e programmi di sviluppo economico definiti dalla Regione. |
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Articolo 3 - Attribuzione alle province di funzioni amministrative in materia urbanistica1. Sono attribuite alle province, per il rispettivo territorio, le seguenti funzioni: a) l'espressione dei pareri di cui all'articolo 26 sugli strumenti urbanistici generali comunali, sui regolamenti edilizi e sulle relative varianti, sugli strumenti urbanistici attuativi in variante agli strumenti urbanistici comunali, non rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 15, comma 5; b) l'espressione dei pareri di cui all'articolo 26 sugli strumenti urbanistici attuativi relativi a zone, totalmente o parzialmente, soggette a vincolo |
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Articolo 4 - Attribuzione ai comuni di funzioni amministrative in materia di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi1. I piani particolareggiati di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, gli strumenti urbanistici previsti e disciplinati da norme speciali o particolari dello Stato o della Regione, i piani di recupero di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto |
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Articolo 6 - Delega ai comuni di funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali1. Sono delegate ai comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente, nel cui territorio ricadono aree e beni tutelati come bellezze naturali, le seguenti funzioni amministrative: a) il rilascio delle autorizzazioni o dei nulla - osta per gli ampliamenti delle costruzioni esistenti fino al 20% della loro superficie utile e per la modificazione dell'aspetto esteriore dei manufatti, purché tali inte |
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Articolo 7 - (Impianti elettrici e opere accessorie) |
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TITOLO II - Strumenti della pianificazione territoriale |
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Capo I - Piano paesistico ambientale regionale |
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Articolo 8 - Contenuti del piano paesistico ambientale regionale1. Il piano paesistico ambientale regionale (PPAR), sulla base dell'analisi dello stato fisico del territorio regionale e dei suoi usi, provvede alla ricognizione delle risorse umane, storiche, culturali, paesistiche, ambientali, naturalistiche e alla definizione delle condizioni e degli obiettivi per la loro tutela e valorizzazione. 2. Il piano in particolare: a) individua le fondamentali tipologie territoriali per la conservazione dei caratteri essenziali del paesaggio marchigiano, con particolare riguardo alle zone montane, collinari, costiere, fluviali e agricole, nonché agli agglomerati storici; b) individua i gradi di pericolosità geologica del territorio regio |
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Articolo 9 - Elaborati del piano paesistico ambientale regionale1. Il PPAR è costituito da: a) la realizzazione sulle caratteristiche e sullo stato del territorio regionale, articolata in parti riferentesi ai principali fattori geofisi |
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TITOLO II - Strumenti della pianificazione territoriale |
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CAPO II - Piano di inquadramento territoriale |
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Articolo 10 - Contenuti del piano di inquadramento territoriale1. Il piano di inquadramento territoriale (PIT) stabilisce le linee fondamentali di assetto del territorio, assicurando la compatibilità dei programmi e degli indirizzi di sviluppo economico con i contenuti del PPAR relativi alla tutela e valorizzazione delle risorse culturali, paesistiche, ambientali e naturalistiche. 2. A tale scopo il PIT: |
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Articolo 11 - Elaborati del piano di inquadramento territoriale1. Il PIT è costituito da: |
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TITOLO II - Strumenti della pianificazione territoriale |
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CAPO III - Piani territoriali di coordinamento provinciali |
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Articolo 12 - Contenuti dei piani territoriali di coordinamento provinciali1. I piani territoriali di coordinamento (PTC), nel rispetto del piano paesistico ambientale regionale (PPAR), del piano di inquadramento territoriale (PIT) e dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni, determinano gli indirizzi generali di assetto del territorio provinciale ed in particol |
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CAPO IV - Effetti della pianificazione sovracomunale |
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Articolo 13 - Attuazione ed efficacia del PPAR, del PIT e dei PTC1. All'attuazione del PPAR, del PIT e dei PTC concorrono e cooperano, nell'ambito delle rispettive competenze, la Regione, le province, le comunità montane e i comuni. 2. I soggetti pubblici partecipanti al governo del territorio regionale o alla sua utilizzazione conformano i loro atti agli indirizzi e alle direttive stabiliti dal PPAR, dal PIT e dai PTC Per i progetti e gli interventi di |
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CAPO V - Piano regolatore generale |
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Articolo 15 - Contenuti del piano regolatore generale1. Il piano regolatore generale indica essenzialmente: a) la rete delle principali vie di comunicazione; b) la divisione del territorio comunale nelle zone omogenee di cui all'articolo 19, evidenziando le scelte relative alle direttrici di espansione, alle previsioni di completamento, al recupero urbanistico - edilizio, alle zone agricole, alla localizzazione delle attrezzature pubbliche o di interesse pubblico ed alla tutela delle risor |
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Articolo 16 - Elaborati del piano regolatore generale1. Il piano regolatore generale è composto da elaborati relativi allo stato di fatto ed elaborati di progetto. 2. Gli elaborati relativi allo stato di fatto comprendono: a) la relazione con le analisi, anche ripartite per aree significative, concernenti la popolazione, l'occupazione e le attività produttive, le residenze, i servizi e le relative infrastrutture, i beni culturali ed ambientali, l'ambiente fisico, lo stato di dissesto idrogeologico, i vincoli esistenti, le attitudini colturali del territorio agricolo; b) una cartografia dell'intero territorio comunale almeno in scala 1: 10.000 e, per tutte le aree urbanizzate, almeno in scala 1: 2.000, che rilevi: il tessuto urbano esistente; la viabilità ; le reti dei maggiori servizi tecnologici; le opere di urbanizzazione secondaria; lo stato del suolo; le zone meritevoli di particolare tutela. La cartografia è almeno in scala 1: 2.000 anche per i beni culturali ed ambientali extraurbani da sottoporre a tutela di dettaglio; |
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Articolo 17 - Procedimento semplificato1. I comuni che intendono adottare varianti parziali al piano regolatore generale, relative ad aspetti settoriali delle trasformazioni territoriali ed urbane, che richiedano soltanto la predisposizione di alcuni de |
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Articolo 18 - Calcolo del dimensionamento del piano regolatore generale e capacità insediativa teorica1. Il piano regolatore generale deve prevedere: a) una dotazione minima di superfici pubbliche o riservate alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggio, nelle diverse zone territoriali omogenee, in rapporto agli abitati ed alle attività insediate o insediabili; |
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Articolo 19 - Zone territoriali omogenee1. Il piano regolatore generale individua le zone territoriali omogenee previste dall'articolo 2 del DM 1444/1968. 2. Il piano regolatore generale può prevedere, anche agli effetti dell'articolo 6 della LR 18 giugno 1986, n. 14, destinazioni d'uso compatibili in ambiti deter |
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Articolo 20 - Piano attuativo per i servizi1. Con riferimento alle aree ed ai beni di cui al comma 2 dell'articolo 15, i comuni possono approvare un apposito piano attuativo per i servizi (PAS). 2. Tale pia |
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Articolo 21 - Spazi pubblici per parco, gioco, sport ed attrezzature generali. Distanze minime.1. I piani regolatori generali e i piani attuativi per i servizi devono prevedere aree pubbliche distinte, in particolare, in aree per i parchi urbani, per il verde di vicinato, per lo sport e per il gioco. 2. La dimensione delle aree destinate a verde pubblico attrezzato o alla creazione di parchi urbani o al gioco o allo sport, deve essere tale da garantire la loro effettiva utilizzazione e rispettare inoltre le dotazioni obbligatorie in rapporto alle capacità insediative del piano. 3. Per la formazione di parchi urbani sono prescelte aree aventi, nell |
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TITOLO III - Procedimenti di formazione degli strumenti della pianificazione territoriale |
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CAPO I - Piano paesistico ambientale regionale |
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Articolo 22 - Procedimento di formazione e pubblicazione del PPAR1. La giunta regionale predispone lo schema del piano. A tal fine acquisisce le proposte formulate dalle province che tengano conto delle indicazioni fornite dalle conferenze provinciali delle autonomie e assume dalle amministrazioni pubbliche interessate i dati relativi a programmi, progetti ed interventi, anche in corso di elaborazione, aventi rilievo ed incidenza regionale. |
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Articolo 23 - Ulteriori disposizioni per la formazione e pubblicazione del PPAR1. Le osservazioni allo schema del PPAR adottato possono essere presentate da chiunqu |
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CAPO II - Piano di inquadramento territoriale |
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Articolo 24 - Procedimento di formazione del PIT1. la giunta regionale predispone lo schema di piano entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 22. |
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CAPO III - Piani territoriali di coordinamento provinciale |
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Articolo 25 - Procedimento di formazione e pubblicazione del PTC1. Alla predisposizione e adozione dei PTC provvedono le province. Le province assicurano, fin dalla fase iniziale di predisposizione del piano, la partecipazione dei comuni. Le comunità montane concorrono alla formazione del piano attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo. 2. Lo schema del PTC, dopo l'adozione da parte della provincia, è pubblicato in un apposito supplemento del bollettino ufficiale della Regione ed è depositato presso la sede della provincia, dei comuni e delle comunità montane compresi |
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CAPO IV - Piano regolatore generale |
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Articolo 26 - (Approvazione degli strumenti urbanistici comunali, dei regolamenti edilizi e delle relative varianti)1. Il piano regolatore generale (PRG), adottato dal Consiglio comunale, è depositato a disposizione del pubblico, per sessanta giorni, presso la segreteria del Comune. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'Albo del Comune e sulle pagine locali di almeno un giornale quotidiano di diffusione regionale, elevato a tre per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nonché mediante l'affissione di manifesti. Entro i sessanta giorni di deposito, chiunque può formulare osservazioni sui criteri e sulle linee generali del PRG adottato. 2. Il Consiglio comunale, con deliberazione motivata, si esprime sulle osservazioni presentate, accogliendole o respingendole, entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 e, contestualmente, adotta definitivamente il PRG con le eventuali modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni. Decorso inutilmente detto termine il Comune è tenuto a provvedere alla rielaborazione del PRG. |
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Articolo 26 bis - Omissis |
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Articolo 26 ter - (Disposizioni relative al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di regioni, province e comuni)1. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del comune di cui all’articolo 58 del decreto legg |
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Articolo 26 quater - (Attuazione dell'articolo 8 del d.p.r. 160/2010. Progetti inerenti al SUAP comportanti la variazione dello strumento urbanistico)1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11 della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22, concernente le norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico, nei Comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all’insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti o inadeguate rispetto alle esigenze derivanti dal piano di sviluppo aziendale come documentate attraverso la relazione di cui al comma 2, l’interessato chiede al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza dei servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), articoli da 14 a 14 quinquies, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. 2. In aggiunta alla documentazione prevista dalla legislazione vigente l’interessato presenta una relazione che illustra |
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TITOLO IV - Strumenti urbanistici attuativi |
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Articolo 30 - Adozione e approvazione degli strumenti urbanistici attuativi1. I piani urbanistici attuativi di cui all'articolo 4, comma 1, sono adottati dal Comune e le relative deliberazioni, corredate dagli elaborati di cui all'articolo 34, sono depositate |
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Articolo 31 - Contenuto degli strumenti urbanistici attuativi1. I piani particolareggiati, i piani per l'edilizia economica e popolare, i piani per gli insediamenti produttivi ed i piani di recupero contengono: a |
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Articolo 32 - Comparti edificatori1. I proprietari interessati ai comparti edificatori individuati come tali in sede di approvazione dei piani regolatori particolareggiati, o successivamente mediante determinazione comunale adottata d'ufficio ovvero a richiesta di qualunque interessato, hanno facoltà di riunirsi |
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Articolo 33 - Contenuto dei piani di lottizzazione1. I piani di lottizzazione contengono gli elementi di cui alle lettere b), c), e) dell'articolo 31. 2. La convenzione relativa ai piani di lottizzazione prevede: a) la concessione |
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Articolo 34 - Elaborati degli strumenti urbanistici attuativi1. I piani di cui al comma 1 dell'articolo 31, sono di norma costituiti dai seguenti elaborati: a) la relazione illustrativa che precisa le prescrizioni e le previsioni del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione con riferimento all'area interessata dal piano, corredata dai seguenti allegati: a1) le analisi e le ricerche svolte; a2) la specificazione delle aree da acquisire per destinazioni pubbliche o di uso pubblico; |
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Articolo 36 - Pareri obbligatori1. Per quanto non diversamente stabilito nel presente titolo e, in particolare, per q |
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Articolo 37 - Piani attuativi concernenti zone sottoposte a tutela paesaggistica1. Gli strumenti urbanistici attuativi relativi alle zone totalmente o parzialmente tutelate come bellezze naturali, devono essere corredati oltre che dagli elaborati di cui all'articolo 34 dei seguenti elementi: a) relazione illustrativa degli obiet |
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TITOLO V - Misure di salvaguardia |
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Articolo 38 - Misure di salvaguardia del PPAR, del PIT e dei PTC1. Dalla data di adozione del PPAR e dei PTC, sono sospesi: a) l'esame e le deliberazioni sui piani, programmi, progetti ed altri interventi non coerenti con le indicazioni dei piani adottati; |
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Articolo 39 - Misure di salvaguardia degli strumenti urbanistici comunali1. Dalla data di adozione degli strumenti urbanistici o delle relativi varianti si applicano le misure di salvaguardia ai se |
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Articolo 40 - Norme speciali1. I piani per gli insediamenti produttivi approvati dopo l'entrata in vigore della prese |
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TITOLO VI - Programma pluriennale di attuazione |
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Articolo 41 - Funzione del PPA1. Il programma pluriennale di attuazione (PPA), delimita le aree e le zone in cui de |
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Articolo 42 - Validità del PPA1. Gli strumenti urbanistici generali, anche a livello intercomunale, si attuano nei |
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Articolo 43 - Comuni obbligati1. Sono obbligati a dotarsi di PPA i comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti nonché i comuni con popolazione al di sotto dei 10.000 abitanti, inclusi in un elenco approvato dalla giunta regionale con riferimento al terzo comma dell |
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Articolo 44 - Contenuti del PPA1. Il PPA è formato dal comune in rapporto all'andamento demografico, alla situazione socio - economica del territorio ed alla presumibile disponibilità di risorse pubbliche e private nel periodo considerato dal programma stesso, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale e sub - regionale. 2. Quale strumento di coordinamento e programmazione urbanistica, il PPA conti |
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Articolo 45 - Elaborati tecnici1. Gli elaborati tecnici che costituiscono parte integrante del PPA sono: |
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Articolo 46 - Procedure1. I comuni obbligati a dotarsi del PPA, previa consultazione delle forze sociali e delle categorie interessate, adottano il programma con deliberazione del consiglio comunale. 2. I com |
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Articolo 47 - Varianti al PPA ed approvazione dei programmi successivi1. Nel periodo di validità, il PPA può essere variato, con le procedure previste dall'articolo 46, solo in caso di revisio |
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Articolo 48 - Potere sostitutivo1. Nel caso in cui il comune obbligato non provvede entro i termini previsti dai preced |
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Articolo 49 - Notizie al pubblico1. Tre mesi prima della scadenza del termine di validità del PPA il sindaco pr |
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Articolo 50 - Espropriazione1. Il comune può procedere all'espropriazione delle aree qualora entro il termine di validità del PPA gli aventi titolo, singolarmente ovvero riuniti in consorzio, anche ai sensi del precedente articolo 32, non abbiano presentato per le aree individuate ai sensi dell'articolo 41 della presente legge, istanze di concessione conformi alle previsioni dello strumento urbanistico e del programma scaduto, corredate degli atti, documenti, elaborati richiesti dalle norme vigenti, ovvero, pur avendo presentato tali istanze, non abbiano tuttavia iniziato i lavori entro i te |
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Articolo 51 - Rilascio delle concessioni1. I comuni rilasciano concessioni e autorizzazioni ad edificare sulle aree incluse nei PPA e, al di fuori di esse, per le opere d gli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, sempre che non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici. 2. Fino all'approvazione del PPA, fatti sal |
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TITOLO VII - Strutture della pianificazione territoriale |
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Articolo 52 - Fondo per l'esercizio delle funzioni attribuite e delegate alle province1. Per l'esercizio delle funzioni attribuite e delegate alle province con la presente |
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Articolo 53 - Fondo regionale di finanziamento per gli strumenti di pianificazione delle province e dei comuni1. Allo scopo di favorire la redazione dei piani territoriali di coordinamento provin |
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Articolo 55 - Comitato provinciale per il territorio1. Per l'esercizio delle funzioni attribuite o delegate alle province, ai sensi della presente legge, in ogni provincia è istituito un comitato provinciale per il territorio. 2. Il comitato è presieduto dal presidente dell'amministrazione provinciale o dall'assessore competente in materia. In caso di assenza o impedimento del presidente o del suo delegato la presidenza è assunta dal responsabile della struttura organizzativa della provincia competente |
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Articolo 56 - Riunioni dei comitati1. Alle riunioni dei comitati, su invito dei rispettivi presidenti, possono essere chiamati per fornire pareri, chiarimenti e notizie, funzion |
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Articolo 58 - Funzioni del comitato provinciale1. Il comitato provinciale per il territorio è organo consultivo della provinc |
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Articolo 59 - Funzionamento dei comitati1. Il comitato regionale per il territorio e i comitati provinciali per il territorio sono convocati dai rispettivi presidenti. 2. Essi devono essere convocati, secondo le rispettive competenze, quando lo richiedono la giunta regionale o |
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Articolo 60 - Conferenza dei comitati per il territorio1. Il presidente della giunta regionale o l'assessore da lui delegato convoca almeno una volta l'anno la conferenza dei componenti del comitato regionale e dei comitati provi |
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TITOLO VIII - Disposizioni in materia di protezione delle bellezze naturali |
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Articolo 61 - Organi comunali1. I consigli comunali deliberano in ordine alla individuazione degli organi competenti per l'esercizio delle funzioni delegate dalla presente legg |
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Articolo 62 - Pareri della soprintendenza1. Ferma l'obbligatorietà dei pareri sancita ai sensi e per gli effetti della |
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Articolo 63 - Elenchi delle cose e località da sottoporre a tutela1. Gli elenchi delle cose e delle località da sottoporre a tutela sono predisposti dal comitato regionale per il territorio di cui all'articolo 54. 2. Gli elenchi di cui ai punti 1) e 2) dell'articolo 1 della legge 1497/193 |
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Articolo 64 - Piani territoriali paesistici1. La giunta regionale predispone i piani territoriali paesistici dopo aver acquisito il parere obbligatori |
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Articolo 65 - Rinvio a norme statali1. Per quanto non previsto dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizi |
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Articolo 66 - Proventi delle sanzioni1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al com |
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TITOLO IX - Concessione edilizia |
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Articolo 67 - Concessione gratuita per gli imprenditori agricoli a titolo principale1. La lettera a) dell'articolo 9 della le |
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Articolo 68 - Limiti alle concessioni in deroga1. Il nulla - osta di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 3, non può essere concesso: a) per concessioni in deroga ricadenti nelle zone omogenee A previste dall'articolo 2 del DM 2 aprile 1968, n. 1444; |
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Articolo 69 - Mancato rilascio della concessione1. Eccettuato il caso in cui si applica l'istituto del silenzio assenso, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda di concessione, corredata di tutta la |
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Articolo 70 - Decadenza della concessione1. Il rilascio della concessione edilizia è comunicato dal sindaco, con letter |
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TITOLO X - Oneri di urbanizzazione |
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Articolo 71 - Riduzione degli oneri di urbanizzazione1. Sulla base di quanto stabilito dal punto c) del comma 2 dell'articolo 44 della pre |
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Articolo 72 - (Determinazione degli oneri di urbanizzazione). |
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TITOLO XI - Disposizioni finali e transitorie |
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Articolo 73 - Direttive1. Sulla base delle norme contenute nella presente legge e su proposta della giunta regionale approvata dalla competente commissio |
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Articolo 74 - Disposizione finale1. le province adottano i rispettivi piani territoriali di coordinamento entro due an |
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Articolo 75 - Norma transitoria1. Gli strumenti urbanistici generali, i regolamenti edilizi e le relative varianti, presentati alla Regione entro il 10 maggio 1992, sono approvati dalla Regione. |
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Articolo 75 bis (Cartografia, norma transitoria) |
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Articolo 76 - Disposizioni finanziarie1. Per lo svolgimento delle attività previste all'articolo 52, il contributo di cui al comma 3 dell'articolo 4 della LR 19 novembre 1991, n. 34 è aumentato, per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 di lire 100 milioni; per gli anni successivi l'entità del contributo sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci, in conformità al disposto di cui all'articolo 22 della LR 3o aprile 1980, n. 25. 2. Per la concessione di contributi per le attività previste dall'articolo 52 è autorizzata, per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 la spesa di 1.000 milioni; i contributi relativi all'anno 1992 sono destinati, quanto a lire 300 milioni per la redazione dei PTC e quanto a lire 700 milioni per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni del PPAR, PIT e PTC; per gli anni 1993 e 1994 la ripartizione delle disponibilità tra le anzidette finalità sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci. |
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Articolo 77 - Abrogazione di norme1. Sono abrogate le seguenti norme: LR 2 novembre 1972, n. 8; LR 26 aprile 1979, n. 18; LR |
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Articolo 78 - Dichiarazione d'urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno success |
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Allegato 1 - Elenco dei comuni esonerati dal PPA ai sensi dell'articolo 43 della presente leggePESARO 1) S. Agata Feltria 2) Casteldelci 3) Maiolo 4) Monte Capiolo 5) Pietrarubbia 6) Frontino 7) Belforte all'Isauro 8) Piandimeleto 9) Borgo Pace 10) Mercatello sul Metauro 11) Montegrimano 12) Monte Cerignone 13) Macerata Feltria 14) Mercatino Conca 15) Tavoleto 16) Auditore 17) Peglio 18) Frontone 19) Serra S. Abbondio 20) Isola del Piano 21) Monte Felcino 22) Monteciccardo 23) Mombaroccio 24) Serrungarina 25) Montemaggiore al Metauro 26) Piagge 27) S. Giorgio di Pesaro |
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07/06/2023
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