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Sent. C. Stato 12/03/2015, n. 1298

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Edilizia e immobili - Attività edilizia e appalti privati - Titoli abilitativi - Impugnazione - Legittimazione - Vicinitas - È sufficiente.

In materia edilizia la mera vicinitas, ossia l’esistenza di uno stabile collegamento con il terreno interessato dall’intervento edilizio, è suffic

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SENTENZA

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente sentenza

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FATTO

La signora Elisa Di Brigida Arlini, anche nella qualità di legale rappresentate della società Alte S.a.s., ha impugnato la sentenza con la quale il T.A.R. dell’Abruzzo ha:

- respinto il ricorso dalla stessa proposto per l’annullamento della d.i.a. presentata dalla società Trave 2 Costruzioni S.r.l., nonché degli atti e provvedimenti ad essa connessi;

- accolto il riunito ricorso proposto dalla medesima società Trave 2 Costruzioni S.r.l., e quindi annullato l&rsq

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DIRITTO

1. Il presente giudizio riguarda l’intervento edilizio avviato dalla società Trave 2 Costruzioni S.r.l. in virtù della dichiarazione di inizio attività presentata al Comune di Montesilvano in data 28 gennaio 2008.

2. Tale intervento edilizio è stato avviato sulla base di un “progetto planivolumetrico” e di una convenzione di cessione bonaria e gratuita di aree in favore del Comune, previa autorizzazione paesaggistica rilasciata dall’Amministrazione comunale con nulla osta del 15 gennaio 2008 e dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio in data 5 settembre 2008.

La vicenda amministrativa si è complicata nel suo incedere, e pertanto è utile farne una puntuale ricostruzione.

2.1. L’Ufficio Tecnico del Comune di Montesilvano, dopo aver valutato la conformità dell’intervento de quo alle prescrizioni di legge, ha vidimato e sottoscritto il progetto, la relazione tecnica e lo schema di convenzione di cessione restituendoli alla società richiedente.

La cessione, in particolare, aveva a oggetto aree situate in zona F4, ossia in una delle “aree a trasferimento” disciplinate dall’art. 63 delle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G., che assegnava ad esse un indice territoriale trasferibile, secondo un’espressa e manifesta finalità perequativa/comparativa, su altre aree – dette “ricettrici” - incluse nel Quadrante 4; il citato articolo prevedeva inoltre che in tali aree ricettrici si potesse derogare alle prescrizioni in materia di altezze di quadrante “fermo restando il rispetto di tutti gli altri elementi normativi”.

In virtù della predetta disposizione, Trave 2 S.r.l. ha trasferito la capacità volumetrica sviluppata dalle aree cedute in zona F4 su un altro lotto di proprietà, collocato in zona B5, che racchiudeva aree sottoutilizzate ma predestinate ad una edificazione più intensa da realizzarsi proprio attraverso forme di incentivi volumetrici per la riqualificazione: il lotto in questione era idoneo a ricevere l’incremento volumetrico perché inserito nel Quadrante 4; era inoltre collocato in una zona dotata di un adeguato apparato di opere di urbanizzazione.

A tale ultimo riguardo, con due deliberazioni consiliari, la nr. 4 del 25 gennaio 2002 e la nr. 45 del 5 luglio 2002, il Comune aveva verificato in via preventiva la sussistenza delle opere di urbanizzazione primaria nelle zone dove destinare le volumetrie eccedenti a seguito di convenzioni – equiparabili ai piani attuativi – tra cui in particolare quella dove si collocava l’intervento edilizio de quo.

2.2. Sono poi seguite due varianti al progetto originario, valutate positivamente anche sotto il profilo paesaggistico da parte sia del Comune, sia della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio.

Nella sua versione finale, il progetto prevedeva un edificio composto da cinque piani con un’altezza di 11,40 mt.

2.3. L’area su cui l’intervento edilizio si svolgeva confinava con l’edificio (la cui altezza massima era di 7,50 mt., così come consentito dal vigente P.R.G.) di proprietà della signora Elisa Di Brigida Arlini, nel quale aveva sede la società Alte S.a.s., di cui la stessa era legale rappresentante.

Con atto di diffida del 4 febbraio 2009, la detta società ha diffidato l’Amministrazione comunale all’esercizio dei propri poteri inibitori, ritenendo non ammissibile la deroga alle altezze e agli standards stabiliti per l’area in cui era ubicato l’intervento; a tale diffida il Comune ha dato riscontro dichiarando l’intera procedura seguita dalla società istante pienamente conforme al dettato normativo vigente, e quindi di non poter né dover emanare alcun provvedimento repressivo dell’attività edilizia, ormai in stato avanzato di completamento.

2.4. Con ricorso proposto dinanzi alla Sezione di Pescara del T.A.R. dell’Abruzzo, la signora Di Brigida ha impugnato la d.i.a. e il nulla osta paesaggistico, ed ha inoltre richiesto l’annullamento dell’art. 3 del Regolamento edilizio, dell’art. 63 delle N.T.A. e del progetto planivolumetrico presentato da Trave 2 S.r.l.

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P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto:

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