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Sent. C. Cass. civ. 23/03/1978, n. 1426

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NOTARIATO - responsabilità PROFESSIONALE - OBBLIGHI DEL NOTAIO - RIFIUTO DEL NOTAIO DI STIPULARE UNA COMPRAVENDITA IMMOBILIARE IN MANCANZA DEL CERTIFICATO DI abitabilità DELL'IMMOBILE - legittimità.
Il notaio, il quale non sia stato esonerato dalle parti dall'Obbligo di assicurare utilmente gli effetti del negozio che e stato chiamato a stipulare, e tenuto, secondo le specifiche norme della legge professionale che gli impongono di non formare Atti invalidi, ad assicurarsi circa l'esistenza di tutte le condizioni necessarie a garantire ai contraenti l'esatta produzione di tutti gli effetti giuridici che essi si propongono di conseguire: pertanto deve considerarsi legittimo il rifiuto del notaio di stipulare un atto di compravendita immobiliare qualora manchi il certificato di abitabilità dell'immobile; in quanto questa e un requisito sostanziale della cosa da trasferirsi, incidente sulla prestazione oggettiva del negozio.

Dalla redazione