Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 22/02/1983, n. 1337
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Azioni giudiziarie - Rappresentanza giudiziale del condominio - Legittimazione dell'amministratore - In genere - Passiva - Limiti relativi alla legittimazione processuale passiva - Insussistenza - Obbligo dell'amministratore di informare i condomini del procedimento - Funzione - Omissione - Conseguenze.La rappresentanza processuale dell'amministratore del condominio, mentre dal lato attivo coincide con i limiti delle sue attribuzioni, salvi i maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, dal lato passivo non incontra limiti, tanto che egli non necessita di alcuna autorizzazione dell'assemblea per resistere in giudizio e per proporre le impugnazioni che si rendessero necessarie, compreso il ricorso per Cassazione, e la stessa inosservanza dell'Obbligo di informare i condomini dell'esistenza di un procedimento contro il condominio, ha Rilevanza puramente interna senza incidere sui suoi poteri di rappresentanza processuale. |
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