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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. pen. 16/07/2014, n. 31192
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE - Provvedimenti cautelari - Rilevanza - Limiti.
Tra i provvedimenti del giudice civile che prescrivono misure cautelari, la cui inosservanza è penalmente sanzionata dall'art. 388, comma secondo, cod. pen., rientrano anche i provvedimenti di urgenz
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA |
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RITENUTO IN FATTOCon sentenza emessa in data 17 ottobre 2013, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa in data 5 dicembre 2011 dal Tribunale della stessa città, che aveva dichiarato l'imputato CASTIGLIONE MAURIZIO colpevole dei reati di cui agli artt. 388 e 646 - 61 n. 7 c.p. (fatti accertati in Palermo il 20 giugno 2006), unificati dal vincolo della continuazione, e |
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CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è infondato. 1. L'art. 388 c.p., comma 2, nella formulazione vigente all'epoca di commissione del fatto, stabiliva che la pena prevista dal comma 1 della stessa disposizione "si applica a chi elude un provvedimento del giudice civile che (...) prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito". 1.1. Questa Corte Suprema (Sez. 6^, sentenza n. 2908 dell'8 ottobre 1987, dep. 5 marzo 1988, CED Cass. n. 177793), con orientamento che merita di essere condiviso e ribadito, aveva già chiarito che rientrano tra i provvedimenti cautelari del giudice civile la cui dolosa inottemperanza da luogo a responsabilità penale, tutti i provvedimenti cautelari previsti nel libro 4^ del codice di procedura civile, e quindi non soltanto quelli tipici, ma anche quello atipico adottato ex art. 700 c.p.c., purché attinente in concreto alla difesa della proprietà, del possesso o del credito, poiché l'art. 388 c.p., comma 2, costituiva (e costituisce, nell |
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P.Q.M.Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. |
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