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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 27/03/2003, n. 4531
1. COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - IN GENERE - Intervento in assemblea del rappresentante del condomino - Rapporti tra il rappresentante ed il condomino - Disciplina del mandato - Vizi della delega - Conseguenze - Effetti - Prima della ratifica - Inefficacia - Configurabilità - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Eccezione dello stesso rappresentato - Necessità. 2. COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - IN GENERE - Cessazione della carica per scadenza del termine o dimissioni o revoca o invalidità della nomina - Proroga - Regime - Applicabilità - Configurabilità - Condizioni - Limiti. 3. COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE - Avviso - Mancato invio ad uno dei condomini - Nullità della deliberazione - Configurabilità - Conseguenze in tema di impugnazione - Presenza in assemblea del condomino - Effetti - Sanatoria dell'irregolarità della convocazione - Configurabilità. 4. COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - PROVVEDIMENTI PER LE SPESE - DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA - Ripartizione delle spese condominiali - Bilanciò preventivo - Approvazione - Mancanza - Pagamenti provvisori salvo conguaglio sulla base del bilanciò approvato e tenuto conto dei valori attribuiti alle singole proprietà individuali - Richiesta ai condomini da parte dell'amministratore - Autorizzazione da parte dell'assemblea - Delibera - Ammissibilità. 5. COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE - Conto consuntivo - Approvazione - "Quorum" richiesti per la validità della costituzione dell'assemblea e per la deliberazione - Sussistenza - Irregolarità o atipicità delle modalità di votazione - Conseguenze - Legittimità della deliberazione - Configurabilità - Fattispecie.
1. In materia di delibere condominiali, i rapporti tra il rappresentante intervenuto in assemblea ed il condomino rappresentato sono disciplinati, in difetto di norme particolari, dalle regole sul mandato, con la conseguenza che l'operato del delegato nel corso dell'assemblea non è nullo e neppure annullabile ma inefficace nei confronti del delegante fino alla ratifica di questi; tale inefficacia (temporanea) non è tuttavia rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione del condomino pseudo - rappresentato.
2. In tema di condominio di edifici, l'istituto della "prorogatio imperii" - che trova fondamento nella presunzione di conformità alla volontà dei condomini e nell'interesse del condominio alla continuità dell'amminist |
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOLa Corte d'Appello di Roma, con sentenza resa in data 20 gennaio 1999, ha rigettato l'appello proposto da Luigi Antonio Bredice avverso la sentenza del tribunale del luogo, che aveva rigettata l'impugnazione, proposta dal Bredice, con atto di citazione notificato il 3 luglio 1996, delle seguenti deliberazioni adottate in data 27 maggio 1996 dall'assemblea del Condominio di via Vicenza, nn. cc. 30-32, in Roma: nomina dell'amministratore del Condominio; approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno 1995; |
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MOTIVI DELLA DECISIONECon l'unico motivo formulato il ricorrente censura la sentenza impugnata per: violazione e falsa applicazione degli artt. 1123, 1135, 1136, 1137 cod. civ. e 66 disp. att. stesso codice; violazione e falsa applicazione delle norme vigenti in tema di conflitto d'interessi ed onere della prova (artt. 2373 e 2697 cod. civ.); insufficienza e contraddittorietà della motivazione. All'uopo, adduce che: 1^) erroneamente la Corte d'Appello ha ritenuto legittima la convocazione dell'assemblea da parte degli amministratori dei due preesistenti condomini, poiché la dichiarata inesistenza ed illegittimità di una pluralità di condomini per un unico fabbricato comportava l'inesistenza ed illegittimità della nomina di amministratori separati per ciascun condominio, con la conseguenza che essi, non essendo condomini, non avrebbero potuto disporre la convocazione dell'assemblea, che, ai sensi dell'art. 66, co. 2^, disp. att. cod. civ., in caso di mancanza dell'amministratore, può essere disposta ad iniziativa di ciascun condomino; l'illegittimità della nomina non consentiva, peraltro, il ricorso al principio della prorogatio dei poteri; 2^) poiché l'art. 7 del regolamento condominiale prescrive la forma scritta per il rilascio delle deleghe a rappresentare i condomini in sede di assemblea ed esso ricorrente non denunciava un eccesso di potere da parte dei delegati, bensì l'esistenza stessa delle deleghe, il giudice d'appello non poteva negargli il diritto di controllare l'esistenza e regolarità delle deleghe, anche all'effetto di poter sicuramente opporre ai delegati le risultanze dell'assemblea e le sue deliberazioni; inoltre, con riferimento alle deleghe rilasciate a Miro Bellardinelli, che poi sarebbe risultato eletto nuovo amministratore, si era verificato un caso di conflitto di interessi, avendo, il Bellardinelli interesse alla sua nomina come amministratore; |
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P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del pr |
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