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Sent. C. Cass. civ. 26/01/2005, n. 1553

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1. COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - Azioni reali a tutela delle parti comuni - Autorizzazione dell'assemblea - Legittimità - Esperimento autonomo da parte dell'amministratore - Esclusione. 2. COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - In Genere. 3. PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - NEGATORIA - LEGITTIMAZIONE - Del proprietario del fondo dominante - Configurabilità - Condizioni e limiti - In tema di legittimazione del terzo costruttore.
1. L'esperimento, da parte dell'amministratore di condominio, di azioni reali a tutela delle parti comuni dell'edificio, è legittimamente autorizzabile da parte dell'assemblea dei condomini, ma non può essere esercitata autonomamente da parte dello stesso amministratore.
2. Le delib
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SENTENZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 4 marzo 1992 il Condominio di Piazza della Repubblica 7/9-via Marcora 10/12, in Milano, conveniva davanti al Tribunale di tale città Giovanni Giardina e Natalina Caser, chiedendo la condanna degli stessi alla eliminazione delle opere realizzate sul lastrico di copertura sovrastante l'appartamento 58/b e al risarcimento dei danni.

I convenuti, costituitisi, resistevano alle domande, eccependo, in primo luogo, il difetto di legittimazione dell'amministratore a proporre l'azione; nel merito deducevano che l'originario unico proprietario dell'edificio, con l'atto di vendita in data 17 novembre 1983, aveva loro concesso l'uso esclusivo e perpetuo del lastrico solare sovrastante l'appartamento ad essi venduto e dei due sbarchi corrispondenti all'appartamento in questione degli ascensori padronale e di servizio. in ogni caso l'assemblea aveva approvato un atto di transazione tra lo stesso condominio e la società venditrice avente ad oggetto proprio il lastrico solare di cui era stato ad essi convenuti concesso l'uso esclusivo.

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MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo del ricorso diretto contro la sentenza che ha rigettato l'impugnazione per revocazione sostanzialmente si deduce che la Corte di appello di Milano non avrebbe tenuto conto del fatto che risultava documentalmente provato e non era comunque contestato che la delibera di autorizzazione dell'amministratore alla instaurazione dell'attuale giudizio non era stata assunta con la maggioranza di più di metà del valore dell'edificio.

Il motivo è infondato.

I ricorrenti, infatti, sembrano non percepire che la revocazione è stata ritenuta inammissibile non perché la sentenza impugnata non fosse incorsa nell'errore denunciato, ma perché il fatto erroneamente supposto e la cui verità era incontestabilmente esclusa (autorizzazione dell'amministratore in base a deliberazione assunta a maggioranza qualificata) aveva costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata aveva deciso.

Con il primo motivo del ricorso diretto contro la sentenza in data 26 marzo 1999 Giovanni Giardina e Natalina Caser deducono che, avendo l'azione ad oggetto la (dedotta) insussistenza di diritti reali a carico di parti comuni dell'edificio condominiale, l'assemblea non avrebbe comunque potuto autorizzare l'amministratore a promuovere l'attuale giudizio, né la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato la contraria conclusione cui è giunta.

La doglianza è infondata, in quanto la Corte di appello di Milano, nell'affermare che l'assemblea può autorizzare l'amministratore ad esperire azioni reali a tutela delle part

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P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio

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