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Sent. C. Cass. civ. 24/09/1997, n. 9378

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1. STRADE - AGRARIE - IN GENERE - Formazione "ex agris collatis" - Prova per testimoni o per presunzioni - Ammissibilità. 2. COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - Legittimazione attiva - Proposizioni di azioni giudiziarie fuori dei limiti delle normali attribuzioni - Autorizzazione dell'assemblea - Necessità. 3. COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO - Esterno - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Uso di formule sacramentali - Esclusione - Mera produzione della decisione divenuta irrevocabile - Sufficienza - Esclusione - Manifestazione della volontà di invocarne gli effetti - Necessità.
1. La formazione di una via "ex agris collatis" può essere dimostrata al pari di ogni altra "communio incidens" anche con testimoni o con presunzioni desumibili dal prolungato uso pacifico della strada per le esigenze di comunicazione da e per i fondi medesimi.
2. L'amministrator
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SENTENZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 14 luglio 1980 la G.R.C. di Goracci & C s.a.s. - premesso che: era proprietaria in Ospedaletti dei terreni catastalmente identificati nel foglio 7 mappali 103, 85, 89, 91 e 92, per averne fatto acquisto il 29 luglio 1978 da Pisano Giacomo, da Caterina e Luigina Carli, nonché di quelli indicati dai mappali 84, 86 e 98, acquistati il 19 gennaio dello stesso anno da Aldo Rambaldi e Marcella Valetti, terreni tutti sui quali aveva iniziato l'edificazione di un centro residenziale: il condominio "Residence du Parc" aveva in suo pregiudizio:

a)realizzato dei gradini ed imposto un sovrappasso sulla strada "vicinale", indicata come tracciato n. 2 - corrente sul lato di ponente del mappale 83 di sua proprietà ed i mappali acquistati dai Rambaldi, Valetti e che conduce ai mappali acquistati dai Pisano, Carli - riducendo notevolmente la possibilità di transito su quella strada: b) interrotto con altre opere la strada "vicinale", pedonale e mulattiera, indicata come tracciato n. 1) la quale - partendo dalla via Aurelia costeggiando a levante il mappale 83, del condominio medesimo - consentiva l'accesso ai mappali da essa acquistati dai Pisano, Carli e dai Rambaldi, Valetti: questo ultimo aveva utilmente agito in giudizio contro Ines Bigi, costruttore e venditore di quel complesso residenziale condominiale, ottenendo la definitiva condanna della convenuta all'eliminazione degli scalini e del sovrappasso dalla "vicinale" descritta come "tracciato" n. 2; il Rambaldi medesimo nell'atto di vendita si era riservato tutti i diritti attivi e passivi conseguenti a quel giudizio: essa società, pertanto, in relazione alle opere pregiudizievoli realizzate sulla strada "vicinale" indicata come tracciato n. 2, agiva quale avente causa dai Pisano, Carli ed in ordine a quel le, pur pregiudizievoli, realizzate sulla "vicinale"

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MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, i ricorsi, principale dell'amministratore condominiale, ed incidentali, della società nonché della Bigi e del Barbarossa, vanno riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni separatamente proposte contro la stessa sentenza.

Esaminando, poi, le singole censure esposte dal ricorrente principale, questo, con il primo motivo di doglianza denunzia, in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., la violazione degli artt. 1100, 1001 c.c. e 116 c.p.c. nonché il vizio di motivazione in ordine alla pronunzia di condanna al ripristino del transito sulla strada "vicinale" indicata come tracciato n. 1. La corte di merito riformando in proposito la decisione del tribunale il quale aveva identificato in quel tracciato una "difesa d'acqua", "ritano", aveva affermato non aver il primo giudice considerato le quasi unanimi dichiarazioni testimoniali in ordine all'uso inveterato di quel tracciato come di comunicazione tra la via Aurelia ed i fondi latistanti al tracciato medesimo fino all'ultimo in consecuzione onde l'uso prolungato per esigenze di transito e le caratteristiche dei luoghi erano concludenti nel far ritenere per presunzione, quel tracciato come via vicinale. Non si sarebbe avveduto il giudice dell'appello che: il tracciato era in realtà costituito dal "letto" di un "rio", inidoneo pertanto alla normalità viaria: quelle ritenute esigenze di comunicazione erano in realtà vanificate dalla esistenza del tracciato n. 2: non residuavano, comunque, le esigenze agricole in ragione della urbanizzazione della zona: condirezioni, queste ultime, che privavano la società dell'interesse ad agire, art. 100 c.p.c. Inoltre, non avrebbe comunque considerato la corte di merito la carenza di prova in ordine alla "collatio privatorum agrorum", quindi del necessario presupposto della comunione incidentale del presunto sedime viario: anzi contraddetto dalla necessità di alcuni titolari di fondi limitrofi privi di idoneo accesso, fra i quali il Littardi, di costituire una servitù di passaggio sul fondo confinante con la via Aurelia, di tal Lama: transito "jure servitutis" questo richiesto che, negava l'esistenza di altro pretesamente esercitato "jure proprietatis".

Le doglianze esposte nel complesso motivo di ricorso non trovano adito essendo le stesse sostanzialmente dirette, con l'apparente denunzia di un vizio di legittimità, ad una soluzione della "quaestio facti" - se il tracciato in esame costituisse una via d'acqua" (scolo di acque meteoriche) o assolvesse all'esigenze di comunicazioni fra fondi latistanti e l'ultimo in consecuzione diversa da quella operata dal giudice del merito, sulla scorta della corretta applicazione di principi di diritto, nell'esercizio del suo esclusivo potere discrezionale di apprezzamento degli elementi di qualificazione acquisiti e del quale, per quel che interessa in questa sede, ha reso compiuta ragione.

La formazione di una via "ex agris collatis" - quindi il fatto che il suo sedime facesse parte in origine dei fondi latistanti o in consecuzione e sia stato dai loro proprietari distaccato allo scopo di creare una strada può essere acquisita, al pari di ogni "communio incidens", anche con testimoni o con presunzioni, desumibili queste dalla caratteristica dei luoghi e dal prolungato nel tempo e pa

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P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta: compensa le spese del giudizio di cassazione.

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