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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 11/11/1986, n. 6585
1. Appalto (contratto di) - Rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore) - In genere - Gravi difetti dell'edificio - Nozione - Danni alla funzione economica dell'edificio stesso o menomazione del godimento del bene - rilevanza. 2. Appalto (contratto di) - Rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore) - In genere - responsabilità extracontrattuale di ordine pubblico - Presupposti - Azione relativa del committente ed aventi causa contro l'appaltatore nonché dell'acquirente contro il venditore costruttore - Ammissibilità. 3. Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - Azioni giudiziarie - Rappresentanza giudiziale del condominio - Legittimazione dell'amministratore - in genere - Azione ex art. 1669 cod. civ. - Sussistenza.1. Ai fini della responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 cod. civ., costituiscono gravi difetti dell'edificio non solo quelli incidenti sulla struttura e sulla funzionalità dell'Opus, ma anche i vizi costruttivi che menomano apprezzabilmente il normale godi |
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE II |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSONel settembre 1976 Rosario Massimo, quale amministratore del Condominio di via Bissolati 7, 19, 29 e 45 in Caltanissetta, convenne il costruttore-venditore dell'edificio, Domenico Scarciotta, davanti al Tribunale del luogo, chiedendo la condanna dello stesso, fra l'altro, a sostituire un certo numero di mattonelle delle facciata cadute per difetto di collocazione ed ad eliminare altri vizi del |
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MOTIVI DELLA DECISIONEIl ricorrente denunzia: 1° - viol. artt. 1667, 1669 cod. civ., 184, 183 e 112 del cod. di proc. civ., oltre che difetto di motivazione, sul rilievo che l'azione, come proposta, rientrava nella previsione dell'art. 1667 cod. civ., sì che la domanda riferita all'art. 1669 era nuova ed inammissibile, con l'ulteriore conseguenza della carenza attiva dello amministratore; 2° - viol. artt. 1669, 1130 cod. civ. e vizio di motivazione, sul rilievo che erroneamente la Corte del merito aveva qualificato extracontrattuale la responsabilità ex art. 1669 c.c.; oltre tutto ad essa si ricollegava la carenza di legittimazione dell'amministratore, legittimazione non ravvisabile neppure in base al disposto dell'art. 1130 cod. civ.; |
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P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in lire |
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