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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 10/07/2007, n. 15444
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ESTENSIONE - IN GENERE - Comunione dei diritti reali - Condominio degli edifici - Parti comuni ex art. 1117 c.c. - Scale - Negozi con accesso dalla strada - Mancanza di titolo contrario - Estensione - Fattispecie.
Le scale, essendo elementi strutturali necessari alla edificazione di uno stabile condominiale e mezzo indispensabile per accedere al tetto e al terrazzo di copertura, conservano la qualità di parti
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon citazione notificata il 3.12.90 il Condominio del fabbricato in Napoli, Riviera di Chiaia 118 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Napoli, i condomini Antonino Pellicano e Pannella Lucia deducendo: - che i convenuti avevano commesso varie violazioni edilizie in danno delle cose comuni e dei diritti degli altri condomini, in particolare, fra le altre, modificando il lucernaio dell'androne, con riduzione delle piastrelle luminose e soppressione del vano di aereazione; - prolungando l'ascensore fino al quinto piano; - omettendo di sistemare il locale macchine dell'impianto al piano terra; - installando un cancello al rampante di accesso al quarto piano; - creando una pensilina sulla copertura dell'androne; - che in corso dell'assemblea del 28.4.88 i condomini avevano raggiunto un accordo in base al quale i condomini cedevano ai coniugi Pellicano A.-Pannella L. i diritti spettanti sull'ultimo pianerottolo dell'edificio e sulla scala a chiocciola che dava accesso al piano sovrastante, con f |
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MOTIVI DELLA DECISIONEDeducono i ricorrenti principali a motivi di impugnazione: 1) la violazione e falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione agli artt. 1117, 1123, 1127, 1350, 1372 cod. civ., nonché art. 116 c.p.c.; violazione di legge e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione - per avere la Corte d'Appello, nel ritenere nulla la Delib. 18 aprile 1988, con la quale tutti i condomini dell'edificio (ad eccezione dei proprietari di tre negozi siti all'esterno con ingresso dalla pubblica via e privi di collegamento con l'interno dell'edificio) avevano concesso ai ricorrenti il diritto di uso esclusivo dell'ultimo pianerottolo dell'edificio con relativa scala a chiocciola sovrastante, con facoltà di eliminare il vecchio locale macchine ascensore esistente sul terrazzo ubicato all'ultimo piano con ogni potere di utilizzazione e godimento, e dietro corrispettivo della realizzazione di un nuovo impianto ascensore; ERRONEAMENTE: a) affermato che la cessione del diritto di uso esclusivo dell'ultimo pianerottolo e della scala a chiocciola sovrastante, da presumersi beni comuni in mancanza di titolo contrario, non rientrava tra le materie di competenza dell'assemblea decise a maggioranza, occorrendo un negozio sottoscritto da tutti i condomini, NONOSTANTE: 1) trattandosi di beni che servono all'uso esclusivo di una parte dell'edificio in condominio, formante oggetto di un autonomo diritto di proprietà, NON, operi la presunzione di cui all'art. 1117 cod. civ., e non essendo i beni anzidetti riferibili a strutture essenziali che condizionano l'esistenza dell'edificio, la destinazione particolare di essi vinca la suddetta presunzione di proprietà comune; 2) NON essendo i beni oggetto del trasferimento destinati all'uso o al servizio dei negozi posti fuori dell'edificio a livello strada, con diverso numero civico e senza alcun collegamento con l'interno, i proprietari degli stessi, mancando la possibilità di utilizzarli non possano ritenersi contitolari dei beni stessi con conseguente insistenza del loro diritto a partecipare all'assemblea, e dell'obbligo di contribuire alle spese di gestione che essi comportano; 2) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1453 cod. civ., art. 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; |
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P.Q.M.La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi; |
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