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Deliberaz. G.R. Liguria 27/03/2015, n. 407

Approvazione del documento "Disposizioni attuative della disciplina delle strutture ricettive marina resort di cui alla l.r. n. 32/14 (Testo Unico in materia di strutture turistico ricettive e norma in materia di imprese turistiche)".

Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Delib. G.R. 20/09/2016, n. 861

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Testo del provvedimento


LA GIUNTA REGIONALE


VISTA la legge regionale 12 novembre 2014 n. 32 “Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e norme in materia di imprese turistiche” ed in particolare:

- l’articolo 2, comma 1 che prevede che la Giunta regionale, sentiti, l’ANCI e le Associazioni di categoria degli operatori delle strutture ricetti

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Disposizioni attuative della disciplina delle strutture ricettive marina resort di cui alla legge regionale 12 novembre 2014 n. 32 “Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norma in materia di imprese turistiche”

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - (Finalità e ambito di applicazione)

1. Le presenti disposizioni, in attuazione di quanto disposto all'articolo 2 della legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture ricettive e norme in materia di imprese turistiche) di seguito “Legge”, disciplinano le attività di gestione e classificazione delle strutture ricettive di tipo marina resort di cui al Titolo V della citata legge.


Articolo 2 - (Gestione unitaria)

1. Per gestione unitaria di un marina resort s'intende la gestione che fa capo ad un unico soggetto per la fornitura dei servizi di pernottamento nonché per gli ulteriori servizi ricettivi complementari.

2. La gestione si considera unitaria anche qualora la fornitura dei servizi ricettivi diversi da quello di pernottamento sia affidata ad altri gestori purché gli stessi siano in possesso della regolare autorizzazione, ove prevista, e sia stipulata un'apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 3, che regoli i rapporti con il fornitore del servizio di pernottamento, in capo al quale resta la responsabilità di garantire la coerenza della gestione dell'attività complessiva e dei servizi al livello di classificazione attribuito al marina resort, nonché la titolarità a presentare la dichiarazione dei requisiti per la classificazione della struttura ricettiva.

3. La dichiarazione dei requisiti presentata ai sensi dell’articolo 8 è sottoscritta, per presa visione, dai soggetti gestori degli ulteriori servizi ricettivi.

4. Il gestore del marina resort deve avere la disponibilità, in forza di validi titoli di possesso, dello specchio d’acqua ove insiste la struttura, degli immobili e dei terreni in cui è svolta l'attività; in mancanza la classificazione non può essere attribuita.


Articolo 3 - (Convenzioni per la gestione unitaria)

1. Le convenzioni di cui all'articolo 2, comma 2, sono stipulate per iscritto fra il soggetto fornitore del servizio di pernottamento e i soggetti fornitori dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande, spaccio o di altri servizi ricettivi accessori.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono prevedere in particolare:

a) l'obbligo a carico del soggetto fornitore del servizio di pernottamento e dei soggetti gestori degli ulteriori servizi ricettivi di avvalersi, per il periodo di validità della convenzione, di dotazioni, impianti ed arredi e di prestare servizi coerenti al livello di classificazione attribuito ai sensi dell'articolo 46 della Legge nonché l'impegno a garantire il buon funzionamento della struttura ricettiva nel suo complesso;

b) l'obbligo a carico del soggetto fornitore del servizio di pernottamento di consegnare ai soggetti gestori degli ulteriori servizi ricettivi una copia del provvedimento di classificazione attribuita dall’Ente competente.


TITOLO II - STRUTTURE RICETTIVE MARINA RESORT

Articolo 4 - (Caratteristiche dei marina resort)

1. Le strutture ricettive marina resort sono esercizi pubblici gestiti in forma imprenditoriale e, in quanto tali, garantiscono un'offerta libera e indifferenziata al pubblico.

2. I marina resort devono essere dotati di un minimo di 7 posti barca.

3. Per posto barca si intende lo spazio acqueo appositamente attrezzato per l’ormeggio delle imbarcazioni.

4. Le strutture ricettive marina resort devono essere adeguate alla normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

5. Nei marina resort nei periodi di chiusura è

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Allegato “MR” - Tabella dei requisiti minimi per la classificazione delle strutture ricettive marina resort


Livelli di Classificazione

Descrizione dei requisiti

(**)

(2)

(***)

(3)

(****)

(4)

1

Servizi




1.01

Servizio di assistenza e ormeggio




1.01.1

assicurato 16/24 ore



X

1.01.2

assicurato 12/24 ore


X


1.01.3

assicurato 8/24 ore

X



1.02

Servizio di ricevimento (1)




1.02.1

assicurato 16/24 ore



X

1.02.2

assicurato 12/24 ore


X


1.02.3

assicurato 8/24 ore

X



1.03

Pulizia ordinaria delle aree comuni




1.03.1

1 volta al giorno

X

X

X

1.04

Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie



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