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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. Corte Cost. 16/04/2015, n. 59
Giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 17 aprile 2014, n. 21 (Modifica alla legge regionale 31 luglio 2007, n. 32, recante “Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private” e modifica della legge regionale 18 dicembre 2012, n. 64).LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. l, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 17 aprile 2014, n. 21 (Modifica alla legge regionale 31 lu |
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[Premessa]REPUBBLICA ITALIA |
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SentenzaOmissis |
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Ritenuto in fatto1.- Con ricorso spedito per la notificazione il 27 giugno 2014, ricevuto il successivo 30 giugno e depositato il 1 luglio 2014 (iscritto al n. 47 del registro ricorsi del 2014), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della L.R. Abruzzo 17 aprile 2014, n. 21 R(Modifica alla L.R. 31 luglio 2007, n. 32, recante "Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" e modifica della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64). Premette il ricorrente che l'art. 2, comma 1, lettera e), della L.R. n. 32 del 2007 assoggettava ad autorizzazione "gli studi medici, odontoiatrici e delle professioni sanitarie di cui al comma 1 dell'art. 8-ter, D.Lgs. n. 229 del 1999 ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambul |
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Considerato in diritto1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della L.R. Abruzzo 17 aprile 2014, n. 21R (Modifica alla L.R. 31 luglio 2007, n. 32, recante "Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" e modifica della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64). 1.1.- Ad avviso del ricorrente, l'art. 1, comma 1, della L.R. n. 21 del 2014 nella parte in cui - modificando l'art. 2, comma 1, lettera e), della L.R. n. 32 del 2007 - sostituisce la lista delle procedure chirurgiche eseguibili in regime ambulatoriale di cui all'"Allegato B4" della L.R. Abruzzo 23 giugno 2006, n. 20 (Misure per il settore sanità relative al funzionamento delle strutture sanitarie ed all'utilizzo appropriato dei regimi assistenziali del macrolivello ospedaliero e territoriale e per la loro regolazione) con il nuovo elenco di cui all'"allegato A", viola l'art. 117, terzo comma, Cost. La disposizione regionale, prosegue la difesa erariale, esonerando dall'autorizzazione prevista dall'art. 2 della L.R. n. 32 del 2007 gli studi professionali che erogano le prestazioni non più comprese nell'elenco, si pone in contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute volti ad assicurare l'idoneità e la sicurezza delle cure di cui all'art. 8-ter, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502R (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421). 2.- La questione è fondata. 2.1.- L'art. 2, comma 1, lettera e), della L.R. n. 32 del 2007, modificato dalla disposizione impugnata, detta - nel quadro della disciplina statale di riordin |
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P.Q.M.La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. l, comma 1, della L.R. Abruzzo 17 april |
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