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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. pen. 23/02/2015, n. 7912
Sent. C. Cass. pen. 23/02/2015, n. 7912
Ambiente - Inquinamento acustico - Disturbo da esercizio di attività rumorosa - Quando è illecito amministrativo e quando è illecito penale.Il semplice superamento dei limiti massimi o differenziali di rumore legislativamente previsti, nell’esercizio di mestieri, non integra il reato di cui all’art. 659 c.p. bensì l’illecito amministrativ |
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[Premessa]REPUBBLICA ITALIANA |
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SentenzaOmissis |
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Svolgimento del processoCon la sentenza in epigrafe, il giudice del tribunale di Avellino dichiarò C.M. colpevole del reato di cui all'art. 659 cod. pen. perché, quale titolare dell'esercizio commerciale "Las Vegas S.r.l." con sede in (OMISSIS), mediante emissioni sonore, provenienti dai gruppi di raffreddamento asserviti alla predetta attività (bar, sala giochi), disturbava le occupazioni ed il riposo delle persone, e la condannò alla pena di Euro 200,00 di ammenda. Osservò il giudice che il tecnico dell'Arpac aveva accertato che in orario notturno il rumore misurato nell'abitazione del denunciante a finestre aperte si innalzava da 37 dB a 43 dB per effetto dell'immissione sonora provocata dai moto |
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Motivi della decisioneIl ricorso è fondato per le ragioni che seguono. Non è chiaro quale reato sia stato contestato all'imputata: se quello di cui all'art. 659 c.p., comma 1, o quello di cui al comma 2. E nemmeno è chiaro per quale reato la stessa sia stata condannata. Se si tiene conto del capo di imputazione (dove si contesta di avere disturbato le occupazioni e il riposo delle persone) dovrebbe ritenersi che sia stato contestato il reato di cui al primo comma dell'art. 659. Se invece si tiene conto della motivazione della sentenza impugnata (fondata esclusivamente sul superamento o meno dei limiti di emissione nell'esercizio della sala giochi) potrebbe ritenersi che il giudice abbia ritenuto integrato il reato di cui all'art. 659, comma 2, se non invece l'illecito amministrativo di cui alla L. 26 ottobre 1995, n. 447R, art. 10, comma 2. Va quindi ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "L'elemento che differenzia le due autonome fattispecie configurate rispettivamente dall'art. 659 c.p., comma 1 e 2, è rappresentato dalla fonte del rumore prodotto, giacchè ove esso provenga dall'esercizio di una professione o di un mestiere rumorosi la condotta rientra nella previsione del secondo comma del citato articolo per il semplice fatto della esorbitanza rispetto alle disposizioni di legge o alle prescrizioni dell'autorità, presumendosi la turbativa della pubblica tranquillità. Qualora, invece, le vibrazioni sonore non siano causate dall'es |
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P.Q.M.La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Avellino. |
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