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ISSN 1721-4890
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Antincendio strutture sanitarie: classificazione, normativa, adeguamento
- Redazione Legislazione Tecnica
Antincendio strutture sanitarie: classificazione, normativa, adeguamento
Antincendio strutture sanitarie: classificazione, normativa, adeguamento
CLASSIFICAZIONE STRUTTURE SANITARIE A FINI DI PREVENZIONE INCENDILe strutture sanitarie sono contemplate al n. 68 tra quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell’Allegato I R (Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi) del D.P.R. 01/08/2011, n. 151. Si illustra di seguito una specifica delle norme tecniche applicabili a tali attività e delle modalità con cui si deve procedere all’adeguamento delle strutture esistenti. Nella Tabella sottostante si riporta la specifica delle categorie in cui è suddivisa l’attività n. 68 ai sensi del menzionato Allegato I R del D.P.R. 151/2011, combinato con la relativa sottoclassificazione specificata dall’Allegato III R al |
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NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER LE STRUTTURE SANITARIESi fa rinvio a Norme di Prevenzione incendi. |
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ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE ESISTENTI AL 26/12/2012 |
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Fondi per l’edilizia sanitaria e piano di adeguamentoL’art. 6 del D.L. 158/2012 (convertito in legge dalla L. 189/2012), comma 2, ha disposto di assegnare una quota parte dei residui delle risorse stanziate annualmente per interventi in edilizia sanitaria - di cui al programma pluriennale ex art. 20 della L. 67/1988 - per interventi di adeguamento delle strutture sanitarie alla normativa antincendio. A tal fine il medesimo comma 2 ha altresì disposto che la normativa tecnica antincendio per le strutture sanitarie e sociosanitarie N1 venisse adeguata e modificata, al fine di semplificarne l’applicazione per tipologia di struttura sanitaria, attraverso l’emanazione di un decreto ministeriale, in base ai seguenti criteri e principi direttivi: a) articolazione della normativa per tipologia di struttura sanitaria e sociosanitaria, per semplificare ed economizzare a parità di sicurezza; b) semplificazione della normativa per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del D. Min. Interno 18/09/2002 che non abbiano completato l’adeguamento alle disposizioni ivi stabilite; c) dero |
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Termini di adeguamento per le strutture sanitarie ospedaliere o residenzialiSi tratta di strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno esistenti alla data del 26/12/2002. Per l’applicazione delle norme, le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre 25 posti letto, esistenti alla data del 26/12/2002 (data di entrata in vigore del D. Min. Interno 18/09/2002 - novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 27/09/2002), hanno a disposizione due strade alternative: 1) adeguamento di tutta la struttura con applicazione progressiva dei requisiti di prevenzione incendi previsti all’intera struttura; 2) adeguamento della struttura per lotti (porzioni) successivi con applicazione di tutti i requisiti di prevenzione incendi a ciascun lotto. Le due strade alternative, ed i rispettivi calendari di applicazione - come risultanti a seguito della proroga disposta dal D. Min. Interno 20/02/2020 - sono riportati nelle seguenti tabelle. Si segnala altresì che - ai sensi dell’art. 5 del D. Min. Interno 19/03/2015 - le strutture esistenti in questione per le quali siano stati pianificati o siano in corso lavori di adeguamento ai requisiti di cui al D. Min. Interno 18/09/2002 sulla base di un progetto approvato dal competente comando dei Vigili del Fuoco, anche in data antecedente all’entrata in vigore del medesimo D. Min. Interno 18/09/2002 (26/12/2002), possono optare per l’applicazione delle nuove prescrizioni tecniche come introdotte dal D. Min. Interno 19/03/2015. In caso di mancato esercizio di tale opzione, gli enti ed i privati responsabili di dette strutture devono comunque presentare la SCIA relativa al completo adeguamento antincendio della struttura stessa, che deve comunque avvenire entro i termini previsti dall’art. 2 del D. Min. Interno 19/03/2015 e nel rispetto delle scadenze di cui al medesimo art. 2 del D. Min. Interno 19/03/2015, comma 1, lettera b). TABELLA 1 Adeguamento progressivo di tutta la struttura
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Termini di adeguamento per le strutture sociosanitarie (ambulatori specialistici) |
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Strutture con superficie maggiore di 500 mq e fino a 1.000 mqLe strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500 mq e fino a 1.000 mq, esistenti alla data del 26/12/2002, devono essere adeguate di cui al Capo II R del Titolo IV del D. Min. Interno 18/09/2002, con le modalità e le scadenze temporali riportate nella tabella seguente. TABELLA 3
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Strutture con superficie maggiore di 1.000 mqLe strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 1.000 mq esistenti alla data del 26/12/2002 devono essere adeguate di cui al nuovo Capo III R del Titolo IV del D. Min. Interno 18/09/2002 come introdotto dal D. Min. Interno 19/03/2015, con le modalità e le scadenze temporali riportate nella tabella seguente. TABELLA 4
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