Antincendio strutture sanitarie: classificazione, normativa, adeguamento | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Ultimo aggiornamento
12/04/2021

Antincendio strutture sanitarie: classificazione, normativa, adeguamento

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
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CLASSIFICAZIONE STRUTTURE SANITARIE A FINI DI PREVENZIONE INCENDI

Le strutture sanitarie sono contemplate al n. 68 tra quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell’Allegato I R (Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi) del D.P.R. 01/08/2011, n. 151.

Si illustra di seguito una specifica delle norme tecniche applicabili a tali attività e delle modalità con cui si deve procedere all’adeguamento delle strutture esistenti.


Nella Tabella sottostante si riporta la specifica delle categorie in cui è suddivisa l’attività n. 68 ai sensi del menzionato Allegato I R del D.P.R. 151/2011, combinato con la relativa sottoclassificazione specificata dall’Allegato III R al

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NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER LE STRUTTURE SANITARIE
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ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE ESISTENTI AL 26/12/2012
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Fondi per l’edilizia sanitaria e piano di adeguamento

L’art. 6 del D.L. 158/2012 (convertito in legge dalla L. 189/2012), comma 2, ha disposto di assegnare una quota parte dei residui delle risorse stanziate annualmente per interventi in edilizia sanitaria - di cui al programma pluriennale ex art. 20 della L. 67/1988 - per interventi di adeguamento delle strutture sanitarie alla normativa antincendio.


A tal fine il medesimo comma 2 ha altresì disposto che la normativa tecnica antincendio per le strutture sanitarie e sociosanitarie N1 venisse adeguata e modificata, al fine di semplificarne l’applicazione per tipologia di struttura sanitaria, attraverso l’emanazione di un decreto ministeriale, in base ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) articolazione della normativa per tipologia di struttura sanitaria e sociosanitaria, per semplificare ed economizzare a parità di sicurezza;

b) semplificazione della normativa per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del D. Min. Interno 18/09/2002 che non abbiano completato l’adeguamento alle disposizioni ivi stabilite;

c) dero

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Termini di adeguamento per le strutture sanitarie ospedaliere o residenziali

Si tratta di strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno esistenti alla data del 26/12/2002.


Per l’applicazione delle norme, le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre 25 posti letto, esistenti alla data del 26/12/2002 (data di entrata in vigore del D. Min. Interno 18/09/2002 - novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 27/09/2002), hanno a disposizione due strade alternative:

1) adeguamento di tutta la struttura con applicazione progressiva dei requisiti di prevenzione incendi previsti all’intera struttura;

2) adeguamento della struttura per lotti (porzioni) successivi con applicazione di tutti i requisiti di prevenzione incendi a ciascun lotto.

Le due strade alternative, ed i rispettivi calendari di applicazione - come risultanti a seguito della proroga disposta dal D. Min. Interno 20/02/2020 - sono riportati nelle seguenti tabelle.


Si segnala altresì che - ai sensi dell’art. 5 del D. Min. Interno 19/03/2015 - le strutture esistenti in questione per le quali siano stati pianificati o siano in corso lavori di adeguamento ai requisiti di cui al D. Min. Interno 18/09/2002 sulla base di un progetto approvato dal competente comando dei Vigili del Fuoco, anche in data antecedente all’entrata in vigore del medesimo D. Min. Interno 18/09/2002 (26/12/2002), possono optare per l’applicazione delle nuove prescrizioni tecniche come introdotte dal D. Min. Interno 19/03/2015.

In caso di mancato esercizio di tale opzione, gli enti ed i privati responsabili di dette strutture devono comunque presentare la SCIA relativa al completo adeguamento antincendio della struttura stessa, che deve comunque avvenire entro i termini previsti dall’art. 2 del D. Min. Interno 19/03/2015 e nel rispetto delle scadenze di cui al medesimo art. 2 del D. Min. Interno 19/03/2015, comma 1, lettera b).


TABELLA 1

Adeguamento progressivo di tutta la struttura


SCADENZA

ADEMPIMENTO

NOTE

A

Entro il 24/04/2016 (ai sensi dell’art. 2 del D. Min. Interno 19/03/2015, comma 1, lettera a)

Richiedere al Comando dei VV.F. la valutazione del progetto relativo al completo adeguamento dell'attività ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011.

Attività classificate nelle categorie B e C ai sensi del D.P.R. 151/2011.

B

Entro il 24/04/2016 (ai sensi dell’art. 2 del D. Min. Interno 19/03/2015, comma 1, lettera b)

Presentare la SCIA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011, attestante il rispetto dei seguenti requisiti del Titolo III R del D. Min. Interno 18/09/2002:

- punto 17.1 R, comma 2, esclusa lettera e);

- punto 17.2.4 R;

-

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Termini di adeguamento per le strutture sociosanitarie (ambulatori specialistici)
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Strutture con superficie maggiore di 500 mq e fino a 1.000 mq

Le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500 mq e fino a 1.000 mq, esistenti alla data del 26/12/2002, devono essere adeguate di cui al Capo II R del Titolo IV del D. Min. Interno 18/09/2002, con le modalità e le scadenze temporali riportate nella tabella seguente.


TABELLA 3


SCADENZA

ADEMPIMENTO

NOTE

A

Entro il 24/10/2015

(ai sensi dell’art. 3 del D. Min. Interno 19/03/2015, comma 1, lettera a)

Presentare la SCIA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011, attestante il rispetto dei seguenti requisiti del Titolo IV, Capo II R, del D. Min. Interno 18/09/2002:

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Strutture con superficie maggiore di 1.000 mq

Le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 1.000 mq esistenti alla data del 26/12/2002 devono essere adeguate di cui al nuovo Capo III R del Titolo IV del D. Min. Interno 18/09/2002 come introdotto dal D. Min. Interno 19/03/2015, con le modalità e le scadenze temporali riportate nella tabella seguente.


TABELLA 4


SCADENZA

ADEMPIMENTO

NOTE

A

Entro il 24/04/2016

(ai sensi dell’art. 3 del D. Min. Interno 19/03/2015, comma 4, lettera a)

Richiedere al Comando dei VV.F. la valutazione del progetto relativo al completo adeguamento dell'attività ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011.

Fanno eccezione i seguenti casi:

- sia già stata presentata - alla data del 24/04/2015 di entrata in vigore del D. Min. Interno 19/03/2015 - la SCIA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011;

- siano stati pianificati o siano in corso lavori di modifica o ristrutturazione sulla

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