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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Giustizia 26/02/2015, n. 32
D. Min. Giustizia 26/02/2015, n. 32
D. Min. Giustizia 26/02/2015, n. 32
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[Premessa]IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l'articolo 161-ter delle disposizioni per l'at |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Oggetto1. Il presente regolamento stabilisce le regole tecniche e operative per lo svolgimen |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «operazioni di vendita telematica»: le attività compiute tra il momento della connessione degli offerenti al portale del gestore della vendita telematica e l'aggiudicazione o l'individuazione del migliore offerente; b) «gestore della vendita telematica»: il soggetto costituito in forma societaria autorizzato dal giudice a gestire la vendita telematica; c) «referente della procedura»: la persona fisica incaricata dal giudice che procede alle ope |
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Capo II - Registro dei gestori della vendita telematica |
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Sezione I - Requisiti e procedimento di iscrizione |
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Art. 3 - Istituzione del registro1. E' istituito il registro dei gestori della vendita telematica. 2. Il registro è tenuto dal Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero e ne è responsabile il direttore g |
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Art. 4 - Requisiti per l'iscrizione nel registro1. Nel registro sono iscritti, a domanda, i gestori della vendita telematica costituiti in forma di società di capitali. La domanda di iscrizione deve contenere l'indicazione di uno o più distretti di Corte di appello in cui si intende svolgere il servizio di vendita telematica. 2. Il responsabile prima di procedere all'iscrizione verifica: a) il rilascio di una polizza assicurativa per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della vendita telematica, con massimale non inferiore a: 1) tre milioni di euro se l'iscrizione è richiesta per due o più distretti di Corte di appello o per uno dei seguenti distretti: Roma, Milano, Napoli, Palermo; |
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Art. 5 - Procedimento per l'iscrizione1. Il responsabile approva il modello della domanda per l'iscrizione, con l'indicazione degli atti e dei documenti idonei a comprovare il possesso dei requisi |
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Art. 6 - Effetti dell'iscrizione1. Il provvedimento di iscrizione, con il numero d'ordine attribuito nel registro, &e |
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Art. 7 - Obblighi di comunicazione dei gestori delle vendite telematiche1. Il gestore della vendita telematica è obbligato a comunicare immediatamente al responsabile, a mezzo posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti di cui all'articolo 4. |
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Art. 8 - Sospensione e cancellazione dal registro |
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Sezione II - Obblighi del gestore della vendita telematica |
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Art. 9 - Registro degli incarichi di vendita telematica1. Ciascun gestore della vendita telematica è tenuto a istituire un registro informatico degli incarichi di vendita telematica, indicando: a) il numero d'ordine progressivo per anno; b) l'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la procedura rispetto alla quale è |
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Art. 10 - Obblighi del gestore1. Il gestore della vendita telematica non può partecipare, neppure per interposta persona, alle operazioni di vendita dei beni oggetto delle procedure pendenti innanzi agli uffici giudiziari compresi nel distretto di Corte d'appello rispetto al qu |
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Art. 11 - Monitoraggio1. Il Ministero procede annualmente al monitoraggio statistico delle operazioni di ve |
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Capo III - Vendite immobiliari |
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Sezione I - Disposizioni generali |
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Art. 12 - Modalità di presentazione dell'offerta e dei documenti allegati1. L'offerta per la vendita telematica deve contenere: a) i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA; b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura; c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura; d) il numero o altro dato identificativo del lotto; e) la descrizione del bene; f) l'indicazione del referente della procedura; |
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Art. 13 - Modalità di trasmissione dell'offerta1. L'offerta e i documenti allegati sono inviati a un apposito indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero mediante la casella di posta elettronica certificata indicata a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera n). |
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Art. 14 - Deposito e trasmissione dell'offerta al gestore per la vendita telematica1. L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. |
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Art. 15 - Mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia1. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero comunica preventivamente ai gestori della vendita telematica i casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia. I gestori |
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Art. 16 - Avviso di connessione1. Almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita il gestore della |
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Art. 17 - Verifiche del gestore per le operazioni di vendita1. Alle operazioni di vendita possono partecipare gli offerenti. |
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Art. 18 - Ammissione degli offerenti alle operazioni di vendita1. In sede di incanto o di deliberazione sull'offerta, a norma dell'articolo 572 del |
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Art. 19 - Obblighi del gestore per le operazioni di vendita1. Il gestore della vendita telematica allestisce e visualizza sul proprio portale un |
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Art. 20 - Accesso al portale nel corso delle operazioni di vendita1. Alle operazioni di vendita senza incanto possono prendere parte con modalità telematiche il giudice, il referente della procedura e il cancelliere. Con le medesime modal |
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Sezione II - Modalità della vendita telematica |
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Art. 21 - Vendita sincrona telematica1. Nel caso di vendita sincrona, l'offerta e la domanda di partecipazione all'incanto |
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Art. 22 - Vendita sincrona mista1. Quando il giudice lo dispone, l'offerta di acquisto e la domanda di partecipazione all'incanto possono essere presentate a norma degli articoli 12 e 13 o su supporto analogic |
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Art. 23 - Verbale della vendita sincrona e sincrona mista1. Per la redazione del verbale, il giudice o il referente della procedura può |
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Art. 24 - Vendita asincrona1. Il giudice può disporre che nella vendita senza incanto la gara si svolga mediante rilanci compiuti nell'ambito di un determinato lasso temporale. |
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Capo IV - Vendite mobiliari senza incanto e a mezzo commissionario |
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Art. 25 - Modalità di presentazione dell'offerta e di svolgimento delle operazioni di vendita1. Per la presentazione dell'offerta per la vendita dei beni mobili con modalità asincrona, l'interessato si registra sul portale del gestore della vendita telematica, fornendo i dati identificativi, il codice fiscale, un indirizzo di posta elettronica anche ordinaria per le comunicazioni del gestore, il luogo in cui intende ricevere le comunicazioni di cancelleria, il recapito di telefonia mobile. All'esito della registrazione, il sistema genera le credenziali per la partecipazione dell'interessato alla vendita telematica per la quale la registrazione è stata effettuata e assegna uno pseudonimo o altri elementi distintivi in grado di assicurare l'anonimato. |
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Capo V - Disposizioni finanziarie e finali |
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Art. 26 - Specifiche tecniche1. Le specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi a |
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Art. 27 - Clausola di invarianza1. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto si provvede nell' |
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Art. 28 - Acquisto di efficacia e oneri informativi1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili decorsi dodici mesi dalla sua |
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ALLEGATO - Elenco degli oneri informativi introdotti o eliminati a carico di cittadini o imprese (art. 2, comma 2, DPCM 14 novembre 2012, n. 252)A) DENOMINAZIONE 1) Obbligo di comunicazione di dati al Ministero della giustizia 2) obbligo di monitoraggio statistico a carico del Ministero della giustizia B) RIFERIMENTO NORMATIVO INTERNO Artt. 7, 9 e 11 dello schema di |
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