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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Liguria 19/11/1982, n. 43
L. R. Liguria 19/11/1982, n. 43
- L.R. 30/01/1984, n. 8
- L.R. 18/03/1985, n. 12
Abrogata, salvo norma transitoria, dalla L.R. 24/02/1995, n. 12. Per la fase transitoria si veda anche la L.R. 17/06/1998, n. 21
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Art. 1. - (Scopi e finalità della legge)La Regione Liguria, in conformità agli obiettivi in materia di tutela dell'ambiente naturale espressi dall' art. 1 d |
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TITOLO I - ISTITUZIONE DEL PARCO - PIANO TERRITORIALE |
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Art. 2. - (Istituzione del Parco fluviale)Per le finalità di cui all'art. 1 è istituito il Parco fluviale della Magra. Il territorio del P |
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Art. 3. - (Obiettivi del Parco)L'istituzione del Parco fluviale della Magra è diretta ad assicurare, in concorso con i competenti organi dello Stato, della Regione e degli Enti locali: |
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Art. 4. - (Piano territoriale del Parco)Allo scopo di definire l'assetto complessivo del territorio del Parco, precisandone - mediante gli azzonamenti, la normativa ed i parametri più opportuni - i vincoli e le d |
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Art. 5. - (Elementi costitutivi del Piano territoriale del Parco)Il Piano territoriale del Parco è costituito da: a) uno studio contenente l'analisi geomorfologica, idrologica e naturalistica del territorio interessato; b) una relazione: 1) che precisi gli obiettivi generali e di settore del Parco; 2) che prescriva le caratteristiche programmatiche e di metodologia pianificatoria; |
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Art. 6. - (Procedimento di approvazione del Piano territoriale del Parco)Il progetto del Piano territoriale del Parco fluviale della Magra, elaborato dal Consorzio di cui al Titolo III è deliberato dall'Assemblea consortile entro il termine indicato all'art. 4. |
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Art. 7. - (Effetti del Piano territoriale del Parco)Il Piano territoriale del Parco fluviale della Magra ha vigore a tempo indeterminato salvo le eventuali variazioni conseguenti alla sua revisione d |
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Art. 8. - (Coordinamento del Piano territoriale del Parco con altri strumenti di programmazione regionale)La Regione, in sede di approvazione del Piano territoriale del Parco, provvede a coordinare lo stesso, per le aree di comune interesse, con gli strumenti di programmazione prev |
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TITOLO II - DISCIPLINA DELLE AREE IN PENDENZA DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO FLUVIALE DELLA MAGRA |
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Art. 9. - (Limiti e divieti)Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino a quella di esecutività del provvedimento di attuazione del Piano territoriale del Parco e comunque, per non oltre cinque anni da tale data, le aree delimitate ai sensi dell'art. 2, sono sottoposte ai seguenti divieti: a) effettuazione di discariche di rifiuti di qualsiasi tipo, sia solidi, sia liquidi, salvo quanto direttamente connesso all'esercizio delle attività agricole e zootecniche; b) prelievi di inerti, escavazioni e sbancamenti, fatta eccezione per quelli indicati al punto 5) della successiva lettera d); c) apertura di nuove cave; prosecuzione della coltivazione di quelle esistenti oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ferma restando l'eventualità che la relativa aut |
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Art. 10. - (Dichiarazione di compatibilità)Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate dal Sindaco a norma dell'art. 9 sono subordinate a preventiva dichiarazione di compatibilità, espressa dal Consorzio di cui al Titolo III. Le dichiarazioni di compatibilità sono definite e motivate con riguardo agli aspetti idrogeologici, naturalistici, paesistici nonché della salvaguardia e dell'uso |
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Art. 11. - (Osservazioni e proposte circa la delimitazione territoriale del Parco e le misure di salvaguardia)Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti locali, altri organismi pubblic |
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TITOLO III - COSTITUZIONE DEL CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL PARCO FLUVIALE DELLA MAGRA |
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Art. 12. - (Costituzione del Consorzio per la gestione del Parco fluviale della Magra. Statuto del Consorzio)I Comuni indicati all'art. 2 e la Provincia della Spezia si riuniscono in Consorzio per la gestione del Parco fluviale della Magra allo scopo di provvedere agli adempimenti indicati dalla presente legge e ad ogni altra funzione necessaria per conseguire gli obiettivi di cui all'art. 3. |
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Art. 13. - (Organi del Consorzio)Sono organi del Consorzio: a) l'Assemblea consortile; b) il Comitato direttivo; c) il Presidente. |
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Art. 14. - (Compiti del Consorzio)Il Consorzio per la gestione del Parco fluviale della Magra, anche a specificazione di funzioni ad esso attribuite dalla presente legge, provvede in particolare a: a) redigere e deliberare il Progetto del Piano territoriale del Parco e sue eventuali modifiche; |
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Art. 15. - (Sede del Consorzio)Il Consorzio per la gestione del Parco fluviale della Magra ha sede presso la Provincia della Spezia. |
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“Art. 16. - (Funzioni consultive) |
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Art. 17. - (Personale)Il Consorzio utilizza personale professionalmente qualificato, in relazione alle finalità del |
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Art. 18. - (Applicazione del testo unico della legge comunale e provinciale)Al Consorzio si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni del R.D. 3 m |
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TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 19. - (Sanzioni amministrative)N4 “La violazione dei limiti e dei divieti previsti all'articolo 9 e diversi da quelli in materia urbanistico-edilizia comporta l'immediata cessazione dell'attività vietata e la restituzione in pristino in conformità alle prescrizioni formulate dal Consorzio nonché l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per ogni discarica effettuata, aumentata di un'ulteriore somma da lire 100.000 a |
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Art. 20. - (Vigilanza)Il Consorzio per la gestione del Parco fluviale della Magra esercita la vigilanza sul territorio del Parco stesso per assicurare l'osservanza dei limiti e dei divieti per i quali la presente legge prevede l'applicazione di apposita sanzione amministrativa pecuniaria. A tal fine il Consorzio ed il suo presidente sono delegati ad esercitare, con le modalità di cui alla legge regionale di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, le funzioni concernenti l'accertamento e la contestazion |
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Art. 21. - (Programmi di intervento)Il Piano territoriale del Parco disciplina le modalità di approvazione ed il contenuto dei pro |
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Art. 22. - (Segnaletica dei confini del Parco)Al fine di indicare sul terreno i confini delle aree di cui all'art. 2 della presente legge, la Provi |
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Art. 23. - (Contributi regionali)La Giunta regionale, per gli scopi di cui al precedente art. 22, primo comma, concede alla Provincia della Spez |
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Art. 24. - (Norma finanziaria)(Omissis) |
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Art. 25. - (Norme transitorie)Al fine di garantire l'osservanza dei divieti e dei limiti urbanistici di cui al precedente art. 9, i Sindaci dei Comuni interessati sono tenuti ad esercitare i poteri di cui all' art. 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed applicare le sanzioni previste dall' art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. |
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Allegato - Planimetrie del parco fluviale(Omissis) |
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