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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Liguria 04/12/1986, n. 32
L. R. Liguria 04/12/1986, n. 32
- L.R. 26/07/1988, n. 35
Abrogata dalla L.R. 22/02/1995, n. 12, salvo quanto previsto dalla stessa L.R. 12/95
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CAPO I - INDIVIDUAZIONE E DISCIPLINA DEL SISTEMA |
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Art. 1. - (Individuazione del Sistema)1. In attuazione della legge regionale 12 settembre 1977, n. 40 e successive modificazioni e integraz |
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Art. 2. - (Finalità)1. L'individuazione del sistema è volta a: a) garantire la tutela e la riqualificazione |
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Art. 3. - (Suddivisione del sistema)1. Il sistema di aree di interesse naturalistico ambientale del Monte di Portofino è suddiviso in «Area Parco» e in «A |
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Art. 4. - (Normativa del sistema)1. Nell'«Area Parco» si applicano le norme previste dal piano del Parco di cui all'articolo 5. 2. Nell'«Area Cornice» per quanto attiene le trasformazioni del territorio continua ad applicarsi la disciplina urbanistica vigente nei Comuni interessati. 3. Prima dell'adozione di nuovi strumenti urbanistici generali o attuativi o di varianti agli stessi |
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Art. 5. - (Piano dell'«Area Parco»)1. In relazione all'esigenza di pervenire in forma organica ed esauriente, in coordinamento con la legislazione nazionale anche a livello procedimentale, alla definizione ed alla disciplina delle parti del territorio che presentano, per le proprie peculiarità, i requisiti dell'«Area Parco», le stesse sono oggetto di un unico Piano volto a disciplinarne l'uso in rapporto alle loro specifiche attitudini e alle relative esigenze di tutela ambientale e paesaggistica. |
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Art. 6. - (Piano territoriale di coordinamento della viabilità)1. Allo scopo di pervenire ad una organica e funzionale definizione del sistema complessivo della viabilità, delle aree di parcheggio e delle strutture per il rimessaggio, connesso all'accessibilità veicolare dell'abitato di Portofino, in |
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CAPO II - GESTIONE DELL'«AREA PARCO» |
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Art. 7. - (Ente regionale Monte di Portofino)1. È istituito, a norma dell'articolo 60 dello Statuto della Regione, l'Ente regionale Monte d |
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Art. 8. - (Statuto)1. Lo Statuto dell'ente contiene: |
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Art. 9. - (Funzioni dell'Ente)1. L'Ente regionale Monte di Portofino: a) provvede alla gestione del territorio del Parco svolgendo le attività e gli interventi connessi alla tutela e alla fruizione di cui all'articolo 2 lettere a) e b); b) collabora con la Regione alla redazione del piano del Parco; |
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Art. 10. - (Organi dell'Ente)1. Sono organi dell'Ente: |
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Art. 11. - (Composizione del Comitato direttivo)1. Il Comitato direttivo dell'Ente è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da: a) il Presidente scelto dal Consiglio regionale tra personalità in possesso di qualificati ed elevati titoli, in rapporto sia alla professionalità sia all'esperienza nel campo della tutela ambientale; b) il Sovraintendente ai beni ambientali e architettonici della Liguria; c) il Comandante regiona |
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Art. 12. - (Competenze del Comitato direttivo)1. Il Comitato direttivo svolge le funzioni di cui alle lettere a), b), d), g) e h) dell'articolo 9, ed inoltre: a) delibera gli atti riguardanti: 1) i regolamenti di amministrazione e di contabilità; |
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Art. 13. - (Presidente)1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Comitato direttivo, dà esecuzione alle deliberazioni del Comitato e sottoscrive gli atti dell'Ente. |
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Art. 14 |
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Art. 15 |
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Art. 16. - (Personale dell'Ente)1. L'Ente si avvale per lo svolgimento delle proprie funzioni di personale della Regione in posizione di distacco, come da tabella A allegata. |
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Art. 17. - (Direzione)1. Svolge le funzioni di direttore il dirigente della più alta qualifica, di cui alla tabella |
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Art. 18 |
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Art. 19 |
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Art. 20 |
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CAPO III - SANZIONI E VIGILANZA |
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Art. 21. - (Sanzioni)1. La violazione delle norme vigenti nell'«Area Parco» comporta la restituzione in pristino e la applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle norme stesse. 2. La violazione delle norme previste nell'articolo 4 per l'«Area Cornice» comporta, oltre alla restituz |
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Art. 22. - (Vigilanza)1. L'Ente regionale Monte di Portofino provvede alla vigilanza per l'applicazione della presente legge ed esercita le relative funzioni concernenti l'app |
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CAPO IV - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINANZIARIE |
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Art. 23. - (Norme transitorie)1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del piano di cui all'articolo 5: a) in tutta l'«Area Parco», come delimitata nella planimetria indicata all'articolo 1, si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 giugno 1935, n. 1251 come modificata dalla legge regionale 19 novembre 1982, n. 44, e continuano ad operare i limiti e divieti stabiliti dalla legge regionale 12 settembre 1977, n. 40, oltre alle restanti disposizioni vigenti in quanto più restrittive; |
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Art. 24. - (Abrogazione di precedenti norme)1. Sono abrogate le norme contenute nel titolo secondo della legge regionale 18 marzo 1980, n. 15 ed |
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Art. 25. - (Risorse finanziarie dell'Ente)1. Le risorse finanziarie dell'Ente sono costituite principalmente: a) |
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Art. 26. - (Norma finanziaria)1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1986: a) prelevamento di L. 100.000.000 in termini |
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Allegato - Planimetria del sistema di aree di interesse naturalistico-ambientale del Monte di PortofinoOmissis |
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