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Circ. P.C.M. 04/12/2014, n. 6

Interpretazione e applicazione dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall’articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.
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1. Finalità della disciplina

L'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90R, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha introdotto nuove disposizioni in materia di "incarichi dirigenziali a soggetti in quiesce

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2. Efficacia della disciplina nel tempo e rapporti con norme precedenti

In considerazione degli obiettivi perseguiti dal legislatore, deve ritenersi che la nuova disciplina prevalga su quelle precedenti, anche speciali, che consentano il conferimento di incarichi o cariche, rientranti tra quelli ormai vietati, a soggetti in quiescenza. Le relative previsioni, nella misura in cui facciano riferimento alla designazione di questi soggetti, devono intendersi implicitamente abrogate.

La nuova disciplina, a norma dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2014R, si applica ag

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3. Soggetti interessati

L'ambito di applicazione dei divieti, per quanto riguarda le amministrazioni interessate, rimane quello già definito dalla precedente versione della disciplina in esame: esso comprende tutte le amministrazioni rientranti nella definizione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Ro nell'elenco annualmente redatto dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), di cui all'ar

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4. Incarichi vietati

La disciplina in esame pone puntuali norme di divieto, per le quali vale il criterio di stretta interpretazione ed è esclusa l'interpretazione estensiva o analogica (come chiarito dalla Corte dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, deliberazione n. 23/2014/prev del 30 settembre 2014). Incarichi vietati, dunque, sono solo quelli espressamente contemplati: incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati. Il legislatore ha voluto perseguire gli obiettivi sopra ricordati, vietando il conferimento a soggetti in quiescenza di incarichi e cariche che, indipendentemente dalla loro natura formale, consentono di svolgere ruoli rilevanti al vertice delle amministrazioni.

Un'interpretazione estensiva dei divieti in esame, non coerente con il fine di evitare che soggetti in quiescenza assumano rilevan

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5. Incarichi consentiti

Tutte le ipotesi di incarico o collaborazione non rientranti nelle categorie finora elencate sono da ritenersi sottratte ai divieti di cui alla disciplina in esame. Rimangono ovviamente ferme le disposizioni vigenti relative ai requisiti e alle modalità di scelta dei soggetti ai quali conferire incarichi e cariche e alle procedure di conferimento (quali quelle contenute nel citato articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001).

Tra le ipotesi che non ricadono nei divieti, si segnalano le seguenti.

Va innanzitutto ricordato che scopo delle disposizioni in esame non è di escludere la possibilità che i soggetti in quiescenza operino presso le amministrazioni, ma di evitare che il conferimento di incarichi a questi soggetti sia utilizzato per aggirare lo stesso istituto del collocamento in quiescenza. Esse non impediscono di prestare attività lavorativa nelle amministrazioni pubbliche ai soggetti che possano aspirarvi, in relazione ai rispettivi limiti di età. Di conseguenza, non è

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6. Incarichi gratuiti

Definito l'ambito di applicazione oggettivo della nuova disciplina, va ricordato che essa contempla un'eccezione ai divieti che essa impone, disponendo che incarichi e collaborazioni sono consentiti a titolo gratuito, con rimborso delle spese documentate, per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile. È evidente - in base alla ratio della norma, alla rubrica dell'articolo, ai lavori parlamentari e alla diversa formulazione del periodo in esame, che non definisce il proprio ambito di applicazione - che la relativa previsione va letta in connessione ai primi due periodi, rispetto ai quali essa introduce un'eccezione: l'espressione "incarichi e collaborazioni", quindi, corrisponde alle varie ipotesi di cui ai periodi precedenti. Di conseguenza, indipendentemente dal modo in cui l'incarico venga formalmente qualificato, ove - in base al suo contenuto - esso rientri tra le ipotesi di cui ai divieti in esame, esso potrà essere conferito, ma soltanto alle condizioni stabilite

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