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Deliberaz. G.R. Abruzzo 20/01/2015, n. 41

Integrazione alla DGR n. 227 del 28/3/2013 “Legge regionale 29 Luglio 2010 n. 31, art. 21 comma 4. - Definizione dei criteri tecnici per la valutazione dei progetti degli impianti di depurazione di acque reflue urbane“.
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TESTO DEL DOCUMENTO



LA GIUNTA REGIONALE


VISTO il D.Lgs 3 Aprile 2006 n. 152 R e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, che, alla parte Terza, Sezione II, definisce “la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali e sotterranee perseguendo i seguenti obiettivi: − prevenire e ridurre l’inquinamento ed attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;

- conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;

- perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;

- mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ben diversificate;

- mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità […];

- impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico.”

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 dell’art. 73 del decreto citato, il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati si realizza anche attraverso “l’adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici, nell’ambito del servizio idrico integrato;

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 29/07/2010 R “Norme Regionali contenenti la prima attuazione del D.Lgs 152/06 – Norme in materia ambientale”;

VISTO il Capo VI della Legge Regionale citata recante la ”Disciplina dell’approvazione dei progetti degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane”;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 20 della Legge Regionale citata, la valutazione del progetto degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane deve essere effettuata dall’ARTA Abruzzo attraverso l’emanazione di specifico parere tecnico, sulla base del quale la Regione approva la realizzazione dell’impianto o, in caso di parere negativo, respi

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