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Sent. C. Cass. pen. 07/11/2008, n. 41815

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RESPONSABILE CIVILE - IN GENERE - Responsabilità dell'appaltante per fatto dell'impresa subappaltatrice - Obbligo del primo di verificare l'idoneità tecnico - Professionale della seconda - Violazione - Conseguenze - Responsabilità per fatto proprio.

In tema di risarcimento del danno da reato, l'appaltante, che abbia affidato i lavori ad imprese subappaltatrici o a lavoratori a

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MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 In data 10 gennaio 2008 la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale nella parte in cui, riconosciuta la penale responsabilità di Sbarra Giovanni per il reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, commesso in danno di Gaspare Confratello il 3 ottobre 2001, aveva condannato, in solido con l'imputato, l'impresa Costruzioni Edili Gaviglio Carlo e Figli s.a.s., quale responsabile civile, al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.

La doglianza dell'impresa Gaviglio - la quale aveva lamentato di essere stata erroneamente evocata in giudizio quale responsabile civile, non essendovi, nel processo, un imputato del cui operato dovesse per legge rispondere - veniva ritenuta infondata dalla Corte territoriale, sul rilievo che l'art. 83 cod. proc. pen. prevede che l'imputato possa essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati, per il caso di suo proscioglimento o di pronuncia di sentenza di non luogo a procedere, di modo che nessun rilievo, secondo il decidente, poteva avere la circostanza che nei confronti del direttore tecnico del cantiere dell'impresa appaltante fosse stato emesso decreto di archiviazione.

Quanto al merito, osservava la Corte che la pretesa azionata dalla parte offesa era fondata, perché il subappaltante "risponde penalmente degli eventi dannosi comunque determinatisi, qualora si sia ingerito nell'esecuzione dell'opera", ponendo in essere una condotta che abbia determinato, o concorso a determinare "l'inosservanza delle norme di legge poste a tutela dell'altrui incolumità". Nella fattispecie era fuori discussione che le opere di carpenteria, subappaltate alla ditta dello Sbarra, andavano eseguite all'interno del cantiere allestito e gestito dall'impresa Gaviglio, tenuta altresì, in base all'art. 3 del contratto, a mettere a disposizione le "dotazioni di cantiere". In tale contesto, essendo innegabile che l'infortunio si era verificato proprio per l'insufficienza dei ponteggi (insufficienza che aveva reso impossibile l'allestimento di un impalcato sulla parete del muro da disarmare ove si era verificato il sinistro) e che dunque le norme antinfortunistiche violate non erano riferibili al solo datore di lavoro del dipendente infortunato, doveva essere riconosciuta la responsabilità civile dell'impresa appaltante "per il fatto proprio dell'imputato".

1.2 Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione l'Impresa Costruzione Edili Gaviglio Carlo e Figli s.a.s., chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

- inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in particolare dell'art. 185 cod. pen. e art. 83 e segg. cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione, per avere il giudice di merito valutato positivamente la sua legittimazione passiva, benché la responsabilità dell'incidente fosse stata addebitata esclusivamente allo Sbarra, titolare della ditta GIPA, subappaltatrice dei lavori di carpenteria, alle cui dipendenze lavorava l'infortunato Bonfratello Gaspare. Evidenzia segnatamente la ricorrente come nessuna responsabilità penale fosse stata ascritta a suoi dipendenti, considerato che, in data 20 gennaio 2003, su conforme richiesta del P.M., il GIP aveva emesso decreto di archiviazione nei confronti dell'ingegnere Giancarlo Gaviglio, direttore tecnico del cantiere;

- mancanza o manifesta illogi

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P.Q.M.

La Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo g

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