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Sent. C. Stato 05/01/2015, n. 18

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Appalti pubblici - Gara - Documentazione - Mancanza o irregolarità - Soccorso istruttorio - Obbligatorietà.

Doveroso esercitare il potere di soccorso istruttorio per ogni ipotesi di mancanza o irregolarità di dichiarazioni; l’esclusione dalla gara è una sanzione che scatta

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SENTENZA


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

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FATTO e DIRITTO

1.- Con il primo dei ricorsi in appello di cui in epigrafe, la società Deloitte Consulting s.r.l., in proprio e quale capogruppo in ATI con la epigrafata impresa, impugna la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio -sede di Roma, sez. II^ quater n. 9670 del 15 settembre 2014 emessa successivamente al già impugnato dispositivo di sentenza n. 5926 del 4 giugno 2014, con la quale è stato accolto il ricorso di primo grado della società Ecoter s.rl., partecipante in ATI con le altre epigrafate imprese all’appalto bandito dal Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, per il servizio di assistenza tecnica per la formazione di una rete per la governance delle politiche culturali per il periodo 2012-2015 e, per l’effetto, è stata dichiarata l’inefficacia del contratto medio tempore stipulato tra l’ATI con mandataria Deloitte Consulting S.r.l. ed il Ministero dei beni e delle attività culturali, con sostituzione del raggruppamento Ecoter s.r.l. nella posizione contrattuale dell’originaria aggiudicataria.

La società appellante censura la sentenza impugnata anzitutto nella parte in cui ha dichiarato che la motivazione posta a corredo della stessa pronuncia, come comprovato dalla doppia camera di consiglio risultante in calce alla decisione, sarebbero state ulteriormente approfondite in una camera di consiglio avvenuta dopo la pubblicazione del dispositivo della sentenza.

Censura, inoltre, la società appellante l’iter logico seguito dalla gravata sentenza nella parte in cui la stessa ha inammissibilmente anteposto i motivi di censura dedotti da Ecoter s.r.l. nel ricorso principale all’esame del ricorso incidentale proposto in primo grado da essa appellante, e ciò in contrasto con la pacifica e più recente giurisprudenza di questo Consiglio di Stato che avrebbe riaffermato l’obbligo dell’esame preliminare del c.d. ricorso incidentale “paralizzante”.

Nel merito, l’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso il proprio ricorso incidentale in primo grado. Lamenta, infatti, la società Deloitte Consulting s.r.l. l’errata interpretazione da parte del giudice di primo grado dell’applicazione al caso di specie dell’art. 38 d. lgs. n.163 del 2006 (recante il Codice dei contratti pubblici). Secondo l’appellante, infatti, la società Ecoter s.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per omessa allegazione di alcune dichiarazioni richieste dal suddetto articolo; in particolare, la partecipante avrebbe omesso di allegare agli atti di gara le dichiarazioni sui requisiti di moralità richiesti dall’art. 38 del d.lgs. cit. in relazione agli amministratori della società Aires, che il 25 ottobre 2012 avrebbe ceduto un ramo d’azienda alla Civita Cultura s.r.l., società mandante nell’ATI con capogruppo Ecoter s.r.l..

Inoltre, con il quarto motivo di appello, la società Deloitte, lamenta l’erroneità della sentenza di primo grado laddove la stessa ha disatteso il secondo motivo del ricorso incidentale di primo grado, contestando la mancata esclusione di controparte (i.e., la ridetta società Ecoter s.r.l, nella indicata qualità.) nonostante quest’ultima non avesse specificato, nella propria offerta economica, i c.d. “rischi propri” o “costi di sicurezza aziendale”.

Con il quinto motivo d’appello, l’appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto di dichiarare inammissibile il terzo motivo di gravame del ricorso incidentale. Secondo la società appellante, infatti, vi sarebbe stata un’incongruità di alcuni punteggi attribuiti dalla Commissione rispettivamente alle offerte del RTI Ecoter e del RTI Deloitte.

Con autonomi motivi di appello, l’appellante censura la sentenza di primo grado anche nella parte in cui la stessa avrebbe erroneamente accolto, omettendo di rilevarne la piena infondatezza, il primo e del secondo motivo del ricorso di primo grado proposto dall’odierna appellata Ecoter, incentrati sulla pretesa insussistenza in capo ad essa appellante dei requisiti di capacità tecnico-professionale.

Con distinto ricorso ( in epigrafe meglio indicato) ha impugnato la medesima sentenza il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo che ha concluso per il rigetto del ricorso di primo grado di Ecoter, in riforma della impugnata sentenza, sulla scorta delle analoghe ragioni dedotte in via principale dall’appellante Deloitte. Il Ministero non ha invece aderito ai motivi d’appello della società Deloitte incentrati sulla riproposizione delle censure oggetto del ricorso incidentale di primo grado dalla stessa società interposto.

Si sono costituiti, nei rispettivi giudizi, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per chiedere l’accoglimento degli anzidetti motivi d’appello; viceversa, la società Ecoter s.r.l. in proprio e quale mandataria della costituenda A.T.I con mandanti Civita Cultura s.r.l. e Cles s.r.l. si è costituita per chiederne la reiezione.

Le parti hanno depositato memorie illustrative in vista della discussione della causa.

All’udienza pubblica del 25 novembre 2014 entrambe le cause sono state trattenute per la sentenza.

2.-In quanto rivolti avverso la stessa sentenza,.va preliminarmente disposta la riunione degli appelli proposti, ai sensi dell’art.96 del cod.proc.amm..

3. Prima di passare all’analisi dei motivi d’appello, appare necessaria una breve disamina dei fatti.

Premette, infatti, la società Deloitte Consulting S.r.l., quale capogruppo mandataria del costituendo RTI con la società Struttura S.r.l. (d’ora in poi, per brevità, RTI Deloitte) di aver partecipato alla procedura per l’affidamento dei servizi professionali di assistenza tecnica e supporto all’attuazione del Progetto operativo ed assistenza tecnica “Rete per la governance delle politiche culturali” 2012-2015, nell’ambito del Programma operativo nazionale governance e assistenza tecnica (PON GAT) 2007-2013 (Obiettivo operativo 2.4) relativo alle Regioni dell’obiettivo convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) per la durata di 19 mesi ed un importo complessivo, a base di gara, di € 1.300.000,00, bandito dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (d’ora in poi, per brevità, MIBACT).

Alla predetta gara partecipavano tre concorrenti, tra i quali il RTI Ecoter, ricorrente in primo grado, classificatosi al secondo posto di graduatoria, subito dopo l’ATI risultata aggiudicataria con a capo Deloitte.

Nel bando, era previsto come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da individuarsi mediante l’assegnazione di un massimo di 70 punti per l’offerta tecnica ed un massimo di 30 punti per l’offerta economica.

Tra i requisiti di partecipazione la legge speciale di gara richiedeva, a pena di esclusione, la insussistenza delle cause di esclusione indicate nell’art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163R, con l’ulteriore precisazione, all’ultimo periodo dell’art. 10, punto 1, del disciplinare di gara, che “la falsità, l’omissione o l’incompletezza delle dichiarazioni da rendersi ai sensi dell’art. 38 del Codice degli appalti costituiscono motivo di esclusione dalla p

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P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli come in epigrafe proposti, li accoglie previa riunione e, per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, respinge

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