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Deliberaz. Aut. Garante Conc. Merc. 04/12/2014, n. 25207

Modifiche al Regolamento attuativo in materia di rating di legalità delle imprese.
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[Premessa]



L’autorità garante della concorrenza e del mercato


Nella sua adunanza del 4 dicembre 2014;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287 R;

Visto l’art

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Allegato


Art. 1. - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) Autorità, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all’articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 R;

b) Impresa, l’impresa (in forma individuale o collettiva):

i) avente sede operativa nel territorio nazionale;

ii) che abbia raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’ultimo esercizio chiuso nell’anno precedente alla richiesta di rating, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza e risultante da un bilancio regolarmente approvato dall’organo aziendale competente e pubblicato ai sensi di legge;

iii) che, alla data della richiesta di rating, risulti iscritta nel registro delle imprese da almeno due anni.


Art. 2. - Requisiti per l’attribuzione del rating di legalità

1. L’impresa, di cui all’articolo 1, lettera b), che intende ottenere il rating di legalità deve presentare all’Autorità apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e redatta mediante compilazione del formulario pubblicato sul sito dell’Autorità. L’inoltro della domanda deve avvenire per via telematica secondo le indicazioni fornite sul sito dell’Autorità.

2. L’impresa deve dichiarare:

a) se impresa individuale, che nei confronti del proprio titolare e del direttore tecnico non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modifiche, per i reati di cui agli articoli 346, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale e per il reato di cui all’art. 2, commi 1 e 1-bis del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638; che non è stata iniziata l’azione penale ai sensi dell’articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

b) se impresa collettiva, che nei confronti dei propri amministratori, del direttore generale, del direttore tecnico, del rappresentante legale nonché dei soci persone fisiche titolari di partecipazione di maggioranza, anche relativa, non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modifiche, per i reati di cui agli articoli 346, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale e per il reato di cui all’art. 2, commi 1 e 1-bis del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638 ; che non è stata iniziata l’azione penale ai sensi dell’articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna e non sono state adottate misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

d) di non essere destinataria di provvedimenti di condanna dell’Autorità e della Commissione europea per illeciti antitrust gravi, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating, salvo il caso di non imposizione o riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria in seguito alla collaborazione prestata nell’ambito di un programma di clemenza nazionale o europeo;

d-bis) di non essere destinataria di provvedimenti di condanna dell’Autorità per pratiche commerciali scorrette, ai sensi dell’art. 21, commi 3 e 4 del codice del consumo e di provvedimenti di condanna per inottemperanza a quanto disposto dall’Autorità, ai sensi dell’art. 27, comma 12 del codice del consumo, divenuti i

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