Rivista online e su carta in tema di
Opere e lavori privati e pubblici - Ingegneria civile e ambientale
Edilizia e costruzioni - Urbanistica e territorio
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Marche 17/11/2014, n. 29
L. R. Marche 17/11/2014, n. 29
L. R. Marche 17/11/2014, n. 29
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 02/07/2020, n. 28
- L.R. 13/04/2015, n. 16
- L.R. 04/12/2014, n. 33
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Art. 2 - (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 27/2009)1. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 27 |
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Art. 5 - (Modifiche all’articolo 8 della l.r. 27/2009)1. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 27/2009 è sostituita dalla seguente: |
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Art. 6 - (Modifiche all’articolo 9 della l.r. 27/2009)1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 27/2009 dopo le parole: “in qualsiasi forma” sono inserite le seguenti: “e limitatamente all’alimentazione umana” e dopo la parola: “commerciale” sono inserite le parole: “al dettaglio”. |
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Art. 7 - (Modifiche all’articolo 10 della l.r. 27/2009)1. N3 |
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Art. 8 - (Modifiche all’articolo 11 della l.r. 27/2009)1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 27/2009 le parole: “dichiarazione inizio attività” sono |
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Art. 9 - (Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 27/2009)1. L’articolo 12 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente: “Art. 12 (Vendita |
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Art. 12 - (Modifiche all’articolo 16 della l.r. 27/2009)1. Il comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente: |
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Art. 13 - (Inserimento degli articoli 16 bis e 16 ter nella l.r. 27/2009)1. Dopo l'articolo 16 della L.R. 27/2009 sono inseriti i seguenti: “Art. 16 bis (Parchi commerciali) — 1. I parchi commerciali sono considerati medie o grandi strutture di vendita in relazione alla superficie di vendita complessiva. Gli esercizi commerciali in esso presenti possono essere di qualsiasi |
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Art. 16 - (Modifiche all’articolo 27 della l.r. 27/2009)1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 27 della l.r. 27/2009 &egrav |
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Art. 17 - (Modifiche all’articolo 28 della l.r. 27/2009)1. Al comma 2 dell’articolo 28 della l.r. 27/2009 le parole: “previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, turismo e servizi e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a |
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Art. 19 - (Modifiche all’articolo 33 della l.r. 27/2009)1. Alla lettera u) del comma 1 dell’articolo 33 le parole: “ha effettivam |
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Art. 21 - (Modifiche all’articolo 36 della l.r. 27/2009)1. Al comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 27/2009 le parole: “organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale” sono sostituite dalle seguenti: “organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresenta |
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Art. 22 - (Modifiche all’articolo 38 della l.r. 27/2009)1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 38 della l.r. 27/2009 le parole: “di cui agli articoli 41 e 42” sono sostituite dalle seguenti: “o alla presentazione della SCIA in base alle disposizioni del presente capo”. 2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 38 della l.r. 27/2009 le parole: “per dieci anni” sono soppresse. 3. Al comma 2 dell’articolo 38 della l.r. 27/2009 dopo le parole: &ldquo |
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Art. 23 - (Modifiche all’articolo 38 bis della l.r. 27/2009)1. Il comma 1 dell’articolo 38 bis della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente: “1. L’attività di commercio su aree pubbliche, sia itinerante sia su posteggio, è soggetta al possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti dalla normativa statale vigente.”. 2. Il comma 2 dell’articolo 38 bis della l.r. |
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Art. 24 - (Inserimento dell’articolo 38 ter nella l.r. 27/2009)1. Dopo l’articolo 38 bis della l.r. 27/2009 è inserito il seguente: “Art. 38 ter (Disposizioni generali per l’esercizio dell’attività mediante posteggio) — 1. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività e la concessione di posteggio nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati sono rilasciate contestualmente dal Comune o dal SUAP competente per il territorio in cui è ubicato il posteggio. L’autorizzazione all’esercizio su aree pubbliche mediante utilizzo di un |
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Art. 25 - (Modifiche all’articolo 39 della l.r. 27/2009)1. La rubrica dell’articolo 39 della l.r. 27/2009 è sostituita dalla seguente: “Disposizioni particolari per le fiere già istituite alla data del 5 luglio 2012”. 2. Al comma 1 dell’articolo 39 della l.r. 27/2009 le parole: “organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale” sono sostituite dalle seguenti: “organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale”. 3. Il comma 2 dell’ |
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Art. 26 - (Modifiche all’articolo 40 della l.r. 27/2009)1. La rubrica dell’articolo 40 della l.r. 27/2009 è sostituita dalla seg |
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Art. 27 - (Inserimento dell’articolo 40 bis nella l.r. 27/2009)1. Dopo l’articolo 40 della l.r. 27/ |
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Art. 28 - (Sostituzione dell’articolo 41 della l.r. 27/2009)1. L’articolo 41 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente: “Art. 41 (Bando comunale) — 1. Il Comune approva appositi bandi per il ril |
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Art. 29 - (Modifiche all’articolo 42 della l.r. 27/2009)1. Il comma 1 dell’articolo 42 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente: “1. L’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto alla presentazione della SCIA al Comune o al SUAP competente per il territorio nel quale l’esercente intende avviare l’attività. I Comuni devono inviare alla R |
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Art. 30 - (Modifiche all’articolo 43 della l.r. 27/2009)1. Al comma 2 dell’articolo 43 della l.r. 27/2009 le parole: “dove si svolge il primo mercatino scelto” sono sostituite dalle seguenti: “di residenza o dal Comune capoluogo di regione per i residenti in altre regioni”. 2. Il comma 3 dell |
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Art. 32 - (Inserimento dell’articolo 44 bis nella l.r. 27/2009)1. Dopo l’articolo 44 della l.r. 27/2009 è inserito il seguente: “Art. 44 bis (Sospensione e revoca dell’autorizzazione. Sospensione e inibizione dell’attività esercitata in base a SCIA) — 1. L’autorizzazione o l’attività esercitata in base a SCIA è sospesa: a) nel caso in cui l’operatore commerciale non |
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Art. 33 - (Sostituzione dell’articolo 55 nella l.r. 27/2009)1. L’articolo 55 della |
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Art. 34 - (Modifiche all’articolo 60 della l.r. 27/2009)1. AI comma 3 dell’articolo 60 della l.r. 27/2009 le parole: “di cui all’articolo 21, comma 1, lettera b), della l.r. 3/2002.” sono sostituite dalle seguent |
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Art. 35 - (Modifiche all’articolo 61 della l.r. 27/2009)1. Al comma 2 dell’articolo 61 della l.r. 27/2009 le parole: “per infrazione alle norme sui giochi” sono sostituite dalle seguenti: “nonché per reati relativi a infrazioni alle norme sui giochi”. 2. Dopo il comma 4 dell’articolo 61 del |
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Art. 37 - (Modifiche all’articolo 63 della l.r. 27/2009)1. Alla rubrica dell’articolo 63 della l.r. 27/2009 sono aggiunte in fine le parole: “e SCIA”. |
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Art. 38 - (Modifiche all’articolo 64 della l.r. 27/2009)1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 64 della l.r. 27/2009 la parola: &l |
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Art. 40 - (Modifiche all’articolo 68 della l.r. 27/2009)1. Il comma 1 dell’articolo 68 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente: |
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Art. 50 - (Norme transitorie e finali)1. In attesa che le Province approvino o adeguino il piano territoriale di coordinamento (PTC) alle previsioni del regolamento regionale di cui all’articolo 2, comma 1, della l.r. 27/2009, il rilascio delle autorizzazioni commerciali per le grandi strutture di vendita, anche sotto la forma di centri commerciali o parchi commerciali, è subordinato alla compatibilità con le previsioni contenute nella legge regionale e nel suo regolamento attuativo e con lo strumento urbanistico comunale, nonché al rispetto del PTC vigente. 2. Il divieto di cui al comma 5 dell’articolo 42 della l.r. 27/2009, come sostituito dall’articolo 29 di questa legge, non si applica a coloro che sono titolari di più autorizzazioni o hanno presentato altre SCIA alla data di entrata in vigore di questa legge. |
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Art. 51 - (Modifiche e abrogazioni di norme della l.r. 9/2006)1. Dopo il comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), è inserito il seguente: “1 bis. Nelle strutture ricettive di cui all’articolo 10, la messa a disposizione, a uso esclusivo degli ospiti e con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all’attività principale, di saune, bagni turchi, bagni |
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Art. 52 - Omissis |
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Art. 53 - (Dichiarazione d’urgenza)1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione n |
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