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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. pen. 25/10/2001, n. 41669
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Costruzioni in assenza di concessione edilizia - Sanatoria ex art. 13 legge n. 47 del 1985 subordinata alla esecuzione di interventi per la conformità agli strumenti urbanistici - Legittimità - Esclusione - Fondamento.
La subordinazione della sanatoria edilizia disciplinata dall' art. 13 della legge 28 febbraio 1985 n. 47
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1 - Il g.i.p. del tribunale di Venezia in data 31.3.1999 disponeva il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. di una porzione abusiva (mansarda) di un immobile, sito in zona agricola, nei confronti di Renzo Tollon, Marica Tollon e Angelo Foscaro, indagati per il reato di cui all'art. 20 lett. b) legge 47/1985 (per aver effettuato un intervento di ristrutturazione edilizia del suddetto immobile in completa difformità dal titolo concessorio) e per il reato di cui agli artt. 110, 48 e 480 c.p. (perché, mediante presentazione di documentazione non rispondente al vero avevano indotto in errore il competente funzionario del comune, determinandolo a rilasciare concessioni edilizie, anche in sanatoria, sulla base di volumetrie e di altezze diverse da quelle effettivamente realizzate). A seguito del rilascio di una concessione in sanatoria condizionata alla demolizione delle scale di accesso al sottotetto dov'era stata realizzata la mansarda abusiva, gli indagati chiedevano |
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MOTIVI DELLA DECISIONE4 - Va sottolineato in premessa che oggetto del presente procedimento incidentale è solo la revocabilità o la non revocabilità del sequestro preventivo a seguito della concessione in sanatoria n. 04457/0/08, che è stata condizionata alla demolizione della scala d'accesso alla mansarda costruita sottotetto. In altri termini, si tratta di valutare la validità della sanatoria condizionata come fatto sopravvenuto che potesse giustificare la revoca del disposto sequestro; e non già di valutare la validità della concessione edilizia originaria e quindi la configurabilità del reato di abuso edilizio, con la conseguente possibilità di disporre il sequestro preventivo. Tanto premesso, va osservato che l'anzidetta validità dell'atto di concessione in sanatoria è questione che il giudice del procedimento incidentale deve delibare in questa sede, senza poterlo riservare al giudice della plena cognitio dopo il pieno dispiegamento del contraddittorio tra le parti nel procedimento principale. Infatti, dalla validità o meno della concessione in |
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P.Q.M.la corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2001. |
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