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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Stato 25/06/2013, n. 3471
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SENTENZAIl Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente sentenza |
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FATTOIl signor Felice Lauri è titolare di un’impresa commerciale per la rivendita di prodotti ortofrutticoli, che esercita nel mercato ortofrutticolo del Comune di Ottaviano e per la quale afferma di corrispondere la tassa per occupazione del suolo pubblico. Con ricorso principale, ha impugnato l’ordinanza n. 122 del 13 giugno 2007, con cui il Comune gli ha imposto di demolire entro novanta giorni le strutture (un capannone con annesso w.c. e una baracca adibita a deposito) ritenute abusivamente realizzate. Con motivi aggiunti, ha quindi impugnato il provvedimento n. 6 del 23 luglio 2008, con il quale il Comune - nel presupposto dell’assenza dell’autorizzazione allo scarico dei reflui del w.c., come dichiarato dall’A.S.L. NA 3 con nota del 10 luglio 2008, a seguito di sopralluogo tecnico - ha ordinato la chiusura dell’attività commerciale. Con ulteriori motivi aggiunti, ha infine impugnato l’ordinanza comunale n. 14622 del 12 settembre 2008, che ha respinto la sua domanda di autorizzazione in sanatoria per l’immissione di acque reflue. Con sentenza 29 luglio 2009, n. 2652, il T.A.R. per la Campania, sez. III, ha respinto il ricorso. Il signor Lauri ha interposto appello contro la sentenza, chiedendone anche la sospensione dell’efficacia esecutiva. Nel merito l’appello deduce, quanto al ricorso principale: 1. la violazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il T.A.R. avrebbe ritenuto inesistente l’obbligo di comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento, per il carattere di atto dovuto proprio del provvedimento demolitorio: questa interpretazione sarebbe in contrasto con la giurisprudenza del Consiglio di Stato e dimenticherebbe le particolarità del caso concreto. Dall’avvenuta presentazione di D.I.A. per la realizzazione |
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DIRITTOIl dato di fatto, di per sé non contestato, è che l’appellante esercita la propria attività commerciale su un fondo di proprietà comunale, antistante a un cimitero (si vedano le premesse del provvedimento n. 122/07). Ai sensi dell’art. 338, primo comma, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, la zona di rispetto cimiteriale - quale è quella che qui viene in questione - comporta un vincolo di inedificabilità assoluta. Il contravventore deve, a sue spese, demolire l’edificio (terzo comma). Nessuno degli argomenti addotti dal Lauri per contestare la legittimità dell’ordinanza di demolizione regge alla critica. La mancata comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento, prevista dall’art 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, non conduce all’annullabilità del provvedimento, trattandosi di un inadempimento meramente formale rispetto a un atto di natura vincolata, il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (cfr. art. 21-octies, comma 2, della citata legge n. 241 del 1990). Il Collegio non pu&ogr |
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P.Q.M.Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motiva |
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