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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Stato 24/02/2014, n. 855
Sent. C. Stato 24/02/2014, n. 855
Edilizia e immobili - Centri storici - Interventi edilizi - Procedimento autorizzatorio ex D. Leg.vo 42/2004 - Necessità - Esclusione - Condizioni.I centri storici non rientrano tra le aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142, D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ma rient |
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SENTENZAIl Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente sentenza |
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FATTO E DIRITTO1.- Il Ministero per i beni e le attività culturali impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sede di Bari, 23 luglio 2009 n. 1967, resa in forma semplificata, che ha accolto il ricorso del signor Massimo Zolli, proprietario di un immobile nel centro storico di Lucera, avverso l’ordinanza del responsabile del settore urbanistico del Comune di Lucera 2 marzo 2009 n. 1144, con la quale è stato ordinato al ricorrente il ripristino di tutte le opere eseguite sul predetto immobile in difformità dal permesso di costruire n. 462 del 15 gennaio 2007 ed è stata implicitamente rigettata l’istanza di permesso di costruire in sanatoria richiamata nel preambolo della stessa ordinanza. L’Amministrazione appellante insiste anche in questo grado nel sostenere la legittimità del provvedimento in primo grado impugnato, adottato conformemente al parere negativo della competente Soprintendenza. E si duole della erroneità della gravata sentenza che, con argomenti non condivisibili, ha ritenuto non vincolante il parere negativo soprintendentizio sul rilievo che sull’immobile non gravasse alcun regime vincolistico che potesse giustificare l’adozione del predetto parere. Conclude l’amministrazione appellante per l’accoglimento dell’appello e per la reiezione, in riforma della impugnata sentenza, del ricorso di primo grado. Si è costituito in giudizio l’appellato per resistere al ricorso e per chiederne la reiezione. La difesa del signor Zolli ha presentato memoria conclusiva in vista dell’udienza di discussione del ricorso. Con ordinanza cautelare 15 gennaio 2010 n. 203, questa sezione ha respinto la domanda di sospensione della esecutività della impugnata sentenza proposta dalla amministrazione appellante. All’udienza pubblica del 4 febbraio 2014 la causa è stata trattenuta per la sentenza. |
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P.Q.M.Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello ( (RG n. 9536/09), come in |
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