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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 20/04/2006, n. 9293
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - FORZOSA - DEL MURO NON SUL CONFINE - ONERI - INTERPELLO DEL VICINO - Finalità - Implicita inclusione nella domanda di comunione del muro - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Esplicita proposizione unitamente a detta domanda - Ammissibilità.
Il preventivo interpello, richiesto dall'art. 875, comma secondo, Cod. Civ. Al fine di consentire al
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon ricorso al pretore di Taormina del 25 gennaio 1980 i coniugi Salvatore Mamazza e Concetta Trefiletti chiedevano che venisse ordinata la sospensione dei lavori relativi alla costruzione di un fabbricato da parte dei confinanti coniugi Nunzio Giglio e Clementina Arena nel Comune di Giardini-Naxos. Il giudice, dopo che si era instaurato il ordinava la sospensione dei lavori, e rimetteva le parti dinanzi al tribunale di Messina. Con atto di citazione del 14 aprile 1980 Giglio e Arena riassumevano il giudizio, e perciò convenivano dinanzi al tribunale di quella città i coniugi Mamazza e Trefiletti, nonché Cucinotta Antonino, Carmela Puglia, Antonino Rosta ed Borrello Emilia, e premesso: che erano proprietari di un fabbricato composto di un solo piano; che confinante con lo stesso si trovava altro terreno già di proprietà di Cateno Longo, il quale vi aveva costruito un edificio a tre elevazioni, che poi aveva venduto ai convenuti; |
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MOTIVI DELLA DECISIONEIn via pregiudiziale va disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c., atteso che essi sono stati proposti avverso la stessa sentenza. Ricorso principale. A. 1) Col primo motivo i ricorrenti deducono violazione e/o erronea applicazione dell'art. 875 c.c. e art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 in quanto la Corte di Appello non avrebbe considerato che gli appellanti non avevano provato di avere interpellato gli appellati se questi preferivano estendere il muro al confine o di procedere alla sua demolizione. Inoltre lo spazio da occupare, contrariamente all'assunto del CTU ing. Impollonia, non doveva essere di metri 9,261, ma di m. 4,26, atteso che dal lato sud la costruzione Mamazza distava dal confine m. 1,89, e cioè era maggiore del metro e mezzo previsto, e per il quale ormai i ricorrenti avevano maturato l'usucapione, mentre si doveva tenere conto solamente della parte posta a distanza inferiore, come evidenziato dal consulente di parte arch. La Torre. Inoltre la questione della raccomandata trasmessa ai vicini non era stata dedotta con l'appello, e quindi il giudice del gravame non poteva delibarla senza cadere nel vizio di ultrapetizione. Il motivo è infondato. La Corte Territoriale ha messo esattamente in evidenza che con raccomandata del 27.3.1980, regolarmente recapitata, come risultava dalla ricevuta prodotta in atti, i resistenti avevano invitato i ricorrenti a scegliere se estendere il loro muro al confine o procedere alla sua demolizione, altrimenti essi avrebbero reso comune il medesimo, occupando il suolo necessario, ma essi non avevano dato alcuna risposta a tale interpello. |
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P.Q.M.La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi, e condanna i ricorrenti principali in solido a rimborsare le spes |
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