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D. Min. Sviluppo Econ. 06/11/2014

Rimodulazione degli incentivi per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico spettanti ai soggetti che aderiscono all'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 9.
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[Premessa]



Il Ministro dello sviluppo economico

di concerto con

il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare


Visto l'art. 1 del decreto-legge n. 145 del 23 dicembre 2013R, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 21 febbraio 2014 (nel seguito: d.l. n. 145 del 2013), ed in particolare: il comma 3, il quale prevede che, al fine di contenere l'onere annuo sui prezzi e sulle tariffe elettriche degli incentivi alle energie rinnovabili e massimizzare l'apporto produttivo nel medio-lungo termine dagli esistenti impianti, i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, titolari di impianti che beneficiano di incentivi sotto la forma di certificati verdi, tariffe omnicomprensive ovvero tariffe premio possono, per i medesimi impianti, in misura alternativa:

a) continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo. In tal caso, per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante, interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso ritiro dedicato e scambio sul posto, a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica;

b) optare per una rimodulazione dell'incentivo spettante, volta a valorizzare l'intera vita utile dell'impianto. In tal caso, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di cui al comma 5 dello stesso art. 1,

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Art. 1. - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di determinazione dei nuovi incentivi riconosciuti sull'energia elettrica prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili esistenti, diversi dagli impianti fotovolt

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Art. 2. - Modalità di determinazione dei nuovi incentivi

1. Agli impianti che aderiscono all'opzione di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), del d.l. n. 145 d

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Art. 3. - Modalità di esercizio dell'opzione di rimodulazione

1. I titolari degli impianti, nel caso in cui intendano optare per il regime di incentivazione di cui all'art. 1, co

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Art. 4. - Disposizioni specifiche per i produttori che aderiscono alla rimodulazione degli incentivi

1. Ai fini della verifica di coerenza tra la nuova durata del periodo di incentivazione ed eventuali prescrizioni di ordine temporale contenute nei titoli abilitativi rilasciati per la costruzione e l'esercizio degli impianti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il GSE comunica alle regioni e agli enti locali che hanno rilasciato i predetti titoli l'elenco dei soggetti che hanno esercitato l'opzione di rimodulazione e gli estremi dei relativi titoli abilitativi. Le regioni e gli enti locali, ciascuno per la parte di competenza, adeguano alla durata dell'incentivo, come rimodulata ai sensi del presente decreto, la validità temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l'esercizio degli impianti ricadenti nel campo di applicazione del presente articolo.

2. Fatto salvo

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Art. 5. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante, non comporta nuovi o maggiori oner

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Allegato 1 - Calcolo del nuovo incentivo

1. Ai fini della determinazione del nuovo valore dell'incentivo, si applica il seguente parametro S, arrotondato alla terza cifra decimale con criterio commerciale:


dove:

— R è il periodo residuo di diritto agli incentivi, espresso in anni e centesimi di anno ed approssimato per eccesso alla seconda cifra decimale, ed è pari alla differenza fra la data in cui termina il diritto di godimento all'incentivo originario e la data di cui all'articolo 2, comma 2.

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