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Sent. C. Stato 23/04/2014, n. 2052

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Via libera alla revizione prezzi.
Le imprese interessate, dinanzi alla mancata attuazione in sede amministrativa delle previsioni dell’art. 7 del Codice dei contratti, e stante la necessità della determinazione dei costi standardizzati posti dall’art. 115 a base dell’istruttoria per la revisione periodica del prezzo del singolo appalto, possano attivare il rimedio previsto dall’art. 31 C.p.a. (come deciso dalla Sez. VI di questo Consiglio con la sentenza 27 novembre 2012, n. 5997). Peraltro, fintanto che i detti costi standardizzati non siano stati resi disponibili, e conformemente alla consolidata giurisprudenza formatasi sotto l'impero del precedente art. 6 della L. 24 dicembre 1993, n. 537, che aveva delineato un meccanismo operativo rimasto parimenti inattuato, l’istituto della revisione prezzi deve comunque trovare per quanto possibile riconoscimento, attesa la logica imperativa e cogente che lo connota.

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