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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Economia e Fin. 31/07/2014
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[Premessa]IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 1, comma 48 della legge 27 dicembre 2013, n. 147R, il quale prevede, ai fini del riordino del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, del più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e della garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti sulla finanza pubblica, l'istituzione del Sistema nazionale di garanzia che ricomprende Fondi e strumenti di garanzia; |
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Art. 1 - Definizioni1. Ai fini del presente decreto devono intendersi: a) per «Fondo»: il Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'art. 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la concessione di garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui connessi all'acquisto ed a interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica |
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Art. 2 - Attuazione dell'intervento pubblico e gestione del Fondo1. Il Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze è destinato alle finalità indicate dall'art. 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147R, secondo i criteri di cui al successivo art. 3. 2. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo e separato e opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse. |
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Art. 3 - Operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo1. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari di ammontare non superiore a 250 mila euro, erogati in favore dei mutuatari per l'acquisto anche con accollo da frazionamento, ovvero per l'acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, di unità immobiliari site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario. |
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Art. 4 - Soggetti finanziatori1. Possono effettuare le operazioni di erogazione dei mutui garantiti dal Fondo: a) le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385R e successive modificaz |
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Art. 5 - Natura e misura della garanzia1. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile e |
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Art. 6 - Ammissione alla garanzia1. L'ammissione alla garanzia del Fondo avviene esclusivamente per via telematica, con le seguenti modalità: a) il soggetto finanziatore raccoglie e, verificatane la completezza e la regolarità formale, trasmette al Gestore il modulo di domanda contenente la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà rilasciata dal richiedente il mutuo ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 |
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Art. 7 - Intervento della garanzia1. Nel caso di inadempimento del mutuatario, il soggetto finanziatore, decorsi 90 giorni dalla data di scadenza della prima rata rimasta anche parzialmente insoluta, informa il Gestore, per via telematica, comunicando l'ammontare dell'esposizione in linea capitale. 2. Entro il termine di 12 mesi dalla comunicazione di cui al precedente comma, il soggetto finanziatore invia al mutuatario l'intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione complessiva, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero altro mezzo equivalente ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82R, contenente la diffida al pagamento della somma dovuta. 3. L'intimazione di pagamento è inviata, pe |
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Art. 8 - Obbligo di restituzione del mutuatario e surrogazione legale1. A seguito dell'erogazione di cui all'art. 7, comma 8, sorge l'obbligo in capo al mutuatario di restituire le somme pagate dal Fondo, oltre agli interessi al saggio legale maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimb |
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Art. 9 - Responsabilità del mutuatario1. Ferma restando la validità della garanzia in essere nei confronti del soggetto finanziatore |
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Art. 10 - Inefficacia della garanzia1. Fatte salve le ulteriori ipotesi previste o desumibili dalla normativa di riferimento, la garanzia |
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Art. 11 - Procedura per la dichiarazione di inefficacia e di decadenza1. Il Gestore, rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla inefficacia della garanzia o alla decadenza ai sensi del presente decreto, comunica ai soggetti finanziatori l'avvio |
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Art. 12 - Risorse finanziarie del Fondo1. Le risorse finanziarie del Fondo, come determinate dall'art. 1, comma 48, lettera c) della legge 27 |
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Art. 13 - Operatività della Garanzia dello Stato1. Gli interventi del Fondo sono assistiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. 2. La garanzia dello Stato opera in caso di inadempimento da parte del Fondo in relazione agli impegni assunti. |
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Art. 14 - Contribuzione delle regioni e delle province autonome e di altri enti pubblici ed organismi pubblici1. Le regioni e le province autonome, nonché altri enti ed organismi pubblici, anche in forma asso |
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Art. 15 - Disposizioni transitorie e finali1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l'operatività del Fondo di garanzia di cui all'art. 13, comma 3- |
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