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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Appalti pubblici, risarcimento per perdita di chance e danno curricolare
RISARCIMENTO DANNO CURRICOLARE PERDITA DI CHANCE - C. Stato 08/09/2025, n. 7227 si è pronunciato con riguardo al risarcimento del danno nell’ambito di una gara pubblica, sotto i profili della perdita di chance e del danno curricolare.
In particolare, il Consiglio ha ribadito che la risarcibilità della "chance" di aggiudicazione è ammissibile solo allorché il danno sia collegato alla dimostrazione di una seria probabilità di conseguire il vantaggio sperato, dovendosi, per converso, escludere la risarcibilità allorché la "chance" di ottenere l'utilità perduta resti nel novero della mera possibilità.
Pertanto, per ottenere il risarcimento del danno è, comunque, necessario che il danneggiato dimostri, seppur presuntivamente, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, la sussistenza di un valido nesso causale tra la condotta lesiva e la ragionevole probabilità del conseguimento del vantaggio alternativo perduto e provi, conseguentemente, la sussistenza, in concreto, dei presupposti e delle condizioni del raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve configurarsi come conseguenza immediata e diretta.
La pronuncia si sofferma, inoltre, sul tema del danno curricolare, delineandone con precisione i presupposti probatori. In generale, il danno curricolare è ancorato alla perdita della specifica possibilità concreta di incrementare il proprio avviamento per la parte relativa al curriculum professionale, da intendersi anche come immagine e prestigio professionale, al di là dell'incremento degli specifici requisiti di qualificazione e di partecipazione alle singole gare.
In proposito i giudici hanno spiegato che il creditore deve offrire una prova puntuale del nocumento che asserisce di aver subito (il mancato arricchimento del proprio curriculum professionale), quantificandolo in una misura percentuale specifica applicata sulla somma liquidata a titolo di lucro cessante e dimostrando che la mancata aggiudicazione ed esecuzione del servizio ha precluso di acquisire ulteriori commesse pubbliche (di pari o superiore rilievo), o specificando quali sarebbero state le negative ricadute della mancata acquisizione della commessa, in termini di minore capacità competitiva e reddituale, sulle sue credenziali tecniche e commerciali.
Il riconoscimento di tale voce di danno postula la dimostrazione puntuale del pregiudizio ancorato alla perdita di un livello di qualificazione già posseduta ovvero alla mancata acquisizione di un livello superiore, quali conseguenze immediate e dirette della mancata aggiudicazione.
Solo all'esito di tale dimostrazione, relativamente all'an, è possibile procedere alla relativa liquidazione nel quantum (anche a mezzo di forfettizzazione percentuale applicata sulla somma riconosciuta a titolo di lucro cessante).
La decisione chiarisce, infine, che l'impresa leader di settore, già dotata di un curriculum professionale solido e riconosciuto, non può automaticamente invocare il danno curricolare, in quanto la mancata aggiudicazione di una singola commessa potrebbe non incidere significativamente sulla sua posizione competitiva complessiva, risultando così non dimostrabile l’effettiva perdita della chance o l’impoverimento curricolare lamentato.
Sul tema si veda anche la Nota: Risarcimento del danno per mancata aggiudicazione: chiarimenti del Consiglio di Stato.
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