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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 08/08/2025, n. 45
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Preambolo
Il Consiglio regionale
Visti l'articolo 117, commi terzo e quarto, e l'articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione; Visto l'articolo 4 dello Statuto; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); Vista la legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche); Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali); Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale); Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali); Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019); Vista la legge regionale 5 marzo 2021, n. 11 (Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di |
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CAPO I - Capo II - Omissis
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CAPO III - Interventi finanziari in materia di attività produttive |
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Art. 3 - Art. 6 - Omissis
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Art. 7 - Contributi straordinari per la qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e la rigenerazione degli spazi urbani fragili. Modifiche all'articolo 3 della L.R. 73/20181. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019), le parole: "500.000,00 per il 2025" sono sostituite dalle seguenti: "528.962,68 per l |
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Art. 8 - Art. 11 - Omissis
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Art. 12 - Sostegno alla residenzialità e agli esercizi di vicinato nell'anno 2025. Modifiche all'articolo 28 della L.R. 11/20251. Al comma 2-bis dell'articolo 28 della legge regionale 4 febbra |
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Art. 13 - Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 29 della L.R. 11/20251. Al comma 2-bis dell'articolo 29 della L.R. 11/2025 la paro |
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CAPO IV - Interventi in materia socio-sanitaria |
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Art. 14 - Finanziamenti straordinari per interventi di potenziamento e rinnovamento di infrastrutture sanitarie1. La Giunta regionale, al fine di sostenere il potenziamento e rinnovamento di infrastrutture sanitarie strategiche per il territorio, è autorizzata a concedere contributi straordinari fino a un massimo di euro 29.424.790,29 per il triennio 2025 - 2027, secondo la seguente ripartizione: a) fino a un massimo di euro 15.000.000,00 per l'anno 2025, a favore dell'Azienda ospedaliero universitaria pisana, per il completamento del Nuovo Osp |
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Art. 15 - Art. 17 - Omissis
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CAPO V - Omissis
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CAPO VI - Interventi finanziari in materia di tutela dell'ambiente, del clima e del paesaggio, e di difesa del suolo |
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Sezione I - Omissis
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Sezione II - Tutela ambientale |
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Art. 23 - Omissis
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Art. 24 - Contributi straordinari agli enti locali finalizzati a realizzare attività di informazione, divulgazione e promozione in materia di aree naturali protette e di siti della rete Natura 20001. La Giunta regionale è autorizzata a stanziare risorse, fino a un massimo complessivo di euro 300.000,00, di cui euro 100.000,00 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, per la concessione di contributi a favore di comuni e unioni di comuni, finalizzati a realizzare attività di informazione, divulgazione e pro |
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Sezione III - Geotermia |
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Art. 25 - Fondazione Toscana Geotermia1. La Regione promuove, quale socio fondatore e secondo il modello "in house", la costituzione della Fondazione Toscana Geotermia, di seguito denominata "Fondazione", per lo sviluppo socio economico delle aree geotermiche, per promuovere la sostenibilità sociale della coltivazione della risorsa geotermica, la ricerca scientifica, l'innovazione anche tramite progettualità regionali, nazionali ed europee, il consolidamento di una filiera geotermica territoriale e la divulgazione in materia di energia da fonti rinnovabili. 2. Alla Fondazione possono partecipare i comuni delle aree geotermiche e altri enti pubblici con i requisiti individuati dallo statuto approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 28 aprile 2020, n. 8 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 5 |
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Sezione IV - Omissis
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CAPO VII - Omissis
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CAPO VIII - Interventi finanziari in materia di edilizia e infrastrutture civiche |
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Sezione I - Parcheggi |
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Art. 35 - Contributi a decorrere dal 2025. Modifiche all'articolo 2-bis della L.R. 11/20211. Il comma 2 dell'articolo 2-bis della legge regionale 5 marzo 2021, n. 11 (Misure |
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Art. 36 - Norma finanziaria per i contributi di cui all'articolo 2-bis. Sostituzione dell'articolo 6-bis della L.R. 11/20211. L'articolo 6-bis della L.R. 11/2021 è sostituito dal seguente: "Art. 6-bis - Norma finanziaria per i contributi di cui all'articolo 2-bis 1. All'onere di spesa di cui all'articolo 2-bis, fino a un massimo di euro 1.437.000,00 per l'anno 2025, euro 1.738.000,00 per l'anno 2026 ed euro 2.012.000,00 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 1 "Sp |
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Art. 37 - Omissis
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Sezione II - Sezione IV - Omissis
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CAPO IX - Edilizia residenziale pubblica |
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Art. 47 - Contributo straordinario ai soggetti gestori di edilizia residenziale pubblica1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere ai soggetti gestori di edilizia residenziale pubblica (ERP) di cui alla legge regiona |
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CAPO X - Interventi finanziari in materia di beni, istituzioni e attività culturali |
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Sezione I - Luoghi della cultura e della memoria |
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Art. 48 - Art. 51 - Omissis
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Art. 52 - Contributi straordinari al Comune di Campiglia Marittima per l'esecuzione di interventi in aree interessate da scavi archeologici e per la riqualificazione di immobili da destinare a servizi bibliotecari. Modifiche all'articolo 3 della L.R. 49/20231. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regional |
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Art. 53 - Art. 54 - Omissis
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Sezione II - Sezione IV - Omissis
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CAPO XI - Omissis
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CAPO XII - Adeguamenti normativi |
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Art. 65 - Correzione di errori materiali. Modifiche all'articolo 14 della L.R. 20/20081. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 28 aprile 20 |
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Art. 66 - Adeguamento a sentenza della Corte costituzionale. Abrogazione dell'articolo 57 della L.R. 28/2025 |
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Art. 67 - Unione di comuni. Modifiche all'articolo 24 della L.R. 68/20111. Il comma 3-bis dell'articolo 24 della legge regionale 27 dicem |
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Art. 68 - Norme generali. Modifiche all'articolo 26 della L.R. 68/20111. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 26 della L.R. 68/20 |
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Art. 69 - Giunta dell'unione Modifiche all'articolo 33 della L.R. 68/20111. Il comma 1-bis dell'articolo 33 della L.R. 68/2011 è sost |
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Art. 70 - Incompatibilità. Modifiche all'articolo 36 della L.R. 68/20111. Il comma 3-bis dell'articolo 36 della L.R. 68/2011 è abro |
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Art. 71 - Dimissioni Modifiche all'articolo 37 della L.R. 68/20111. L'ultimo periodo del comma 2-bis dell'articolo 37 della L.R. 6 |
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CAPO XIII - Disposizioni finali |
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Art. 72 - Copertura finanziaria |
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Art. 73 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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