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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 21/05/2025, n. 73
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In vigore dal 21/05/2025.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 18/07/2025, n. 105 (legge di conversione), in vigore dal 20/07/2025.
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l’articolo 15; Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante «Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica»; Vista la legge 17 dicembre 1971, n. 1158, recante «Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente»; Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche»; Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870, recante «Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti» e, in particolare, l’articolo 19; Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, recante «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»; Visto il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, recante «Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione»; |
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Capo I - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E DI LAVORI PUBBLICI |
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Art. 1. - Disposizioni urgenti per l’avvio delle cantierizzazioni relative al collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria1. Al decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 2: 1) al comma 8, lettera c), numero 5), le parole: «nel limite del quale» sono sostituite dalle seguenti: «rideterminati ai sensi del comma 8-bis, sulla base del costo dell’opera indicato nell’Allegato II della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2012, nel limite del quale»; N1 2) al comma 8-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell’aggiornamento dei prezzi dei contratti caducati con gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell’opera di |
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Art. 1-bis. - Interventi per l'incremento della capacità di stoccaggio di gas naturale liquido e di rigassificazione nel territorio nazionale1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi per l'incremento della capacità di stoccaggio di gas naturale liquido e di rigassificazione nel territorio nazionale, in particolare nel settore marittimo, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2027, 15 milioni di euro per l'anno 2028 e 5 milioni di euro per l'anno 2029. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente alla realizzazione dei progetti relativi a opere strategiche e di pubblica utilità già oggetto di valutazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 388 del 12 ottobre 2021 che abbiano i seguenti requisiti: |
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Art. 1-ter. - Disposizioni per il finanziamento di opere indifferibili e urgenti1. Al fine di addivenire alla celere realizzazione di interventi infrastrutturali indifferibili, la società ANAS S.p.A. è autorizzata a sviluppare o completare in via prioritaria, nell'ambito dello sviluppo di studi e progettazioni relativi al contratto di programma 2021-2025, la progettazione dei seguenti inte |
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Art. 1-quater. - Cruscotto informativo per la gestione dei contratti di appalto nel settore della logistica1. È istituito il Cruscotto informativo per la gestione dei contratti di appalto tra privati nel settore della logistica (CIGAL) al fine di fornire ai soggetti interessati informazioni funzionali alla verifica di conformità alla normativa in materia fiscale, contributiva e di lavoro, compresi i tributi erariali e l'imposta sul valore aggiunto, relativamente ai soggetti appaltatori, per promuovere la crescita del settore logistico allo scopo di creare uno sviluppo compatibile con l'ambiente, sostenibile e finalizzato a prevenire l'insorgere di situazioni che possano arrecare danno alle imprese, ai lavoratori e all'erario nonché per programmare e valutare, anche ai fini del coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati delle amministrazioni statali, regionali e locali, le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili nei sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche di dati unificate. Gli organi di vigilanza sono tenuti ad alimentare un'apposita sezione del Cruscotto informativo dedicata alle |
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Art. 1-quinquies. - Disposizioni urgenti per il completamento delle attività di progettazione del nuovo Ponte dell'Olla, della variante alla strada statale 16 nel tratto compreso tra Bari-Mungivacca e Mola di Bari e degli interventi di adeguamento funzionale e messa in sicurezza della strada statale 1001. Nell'ambito del piano di razionalizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto |
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Art. 1-sexies. - Omissis
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Art. 2. - Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 45, comma 4, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L’incentivo di cui al comma 3 è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all’articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all’ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il numero dei beneficiari»; N4 a-bis) all'articolo 57, comma 2, quarto periodo, le parole: “sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica” sono sostituite dalle seguenti: “sulla base di quanto stabilito nei pertinenti criteri ambientali minimi relativi agli interventi edilizi”; N2 a-ter) all'articolo 125, comma 1, sesto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 1-bis, del medesimo allegato II.14 per i servizi di ingegneria e architettura”; N2 b) all’articolo 136, le parole: «4-bis. In deroga all’articolo 45, comma 4, per le amministrazioni della difesa e della sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «4-ter. Per le amministrazioni della difesa e della sicurezza»; c) all’articolo 140: 01) al comma 1: 01.1) al primo periodo, dopo le parole: “di 500.000 euro o” sono inserite le seguenti: “, se superiore, nel limite” e dopo le parole: “pubblica e privata incolumità” sono aggiunte le seguenti: “, comunque nel limite della soglia europea”; 01.2) al secondo periodo, dopo le parole: “di servizi o forniture” sono inserite le seguenti: “, ivi compresi servizi tecnici necessari per la realizzazione di lavori di somma urgenza qualora l'amministrazione competente non disponga di adeguate professionalità,” ; N5 1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: “1-bis. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero la ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario. 1-ter. La circostanza di somma urgenza, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, è ritenuta pe |
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Art. 3. - Disposizioni in materia di classi d’uso degli uffici pubblici ai fini della verifica sismica1. Nelle more dell’aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al |
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Art. 3-bis. - Disposizioni urgenti per il completamento degli interventi infrastrutturali1. All'articolo 19 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 3-ter. - Art. 3-quater. Omissis
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Art. 3-quinquies. - Tavolo tecnico per le opere pubbliche incompiute |
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Art. 3-sexies. - Omissis
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Art. 3-septies. - Disposizioni urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale relativa a progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale |
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Capo II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO, DI MOTORIZZAZIONE CIVILE E DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI |
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Art. 4. - Norme per garantire la continuità del servizio di autotrasporto1. L’articolo 6-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, è sostituito dal seguente: «Art. 6-bis (Disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e scarico. Franchigia). — 1. Il periodo di franchigia, connesso all’attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e scarico, da calcolare dal momento dell’arrivo del vettore al luogo di carico o scarico della merce, è pari a novanta minuti per ciascuna operazione. Nei tempi di attesa dei veicoli di cui al primo periodo sono compresi anche i periodi di attesa del vettore dovuti all'inattività del committente, del caricatore o del destinatario della merce. Il committente, il destinatario della merce o altro soggetto della filiera del trasporto di cui all’articolo 2 è tenuto a fornire al vettore indicazioni circa il luogo e l’orario di svolgimento di tali operazioni, nonché circa le modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico. In caso di mancato rispetto di tale onere, il vettore può dimostrare l’orario di arrivo nel luogo delle operazioni di carico o scarico mediante le risultanze del proprio sistema satellitare di geolocalizzazione del veicolo oppure con quelle del tachigrafo intelligente di seconda generazione. 2. Il committente e il caricatore sono tenuti in solido a corrispondere al vettore un indennizzo, per il superamento del periodo di franchigia di cui al comma 1, pari a 100 euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo. È fatto salvo il diritto di rivalsa tra i coobbligati nei confronti dell’effettivo responsabile. L’indennizzo non è dovuto qualora il superamento del periodo di franchigia sia imputabile al vettore. L’importo dell’indennizzo di cui al presente comma è soggetto a rivalutazione automatica, con cadenza annuale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo della variazione si utilizza l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (Indice FOI), rilevato dall'Istituto nazionale di statistica. La richiesta d’indennizzo può essere effettuata dal vettore al commi |
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Art. 5. - Disposizioni urgenti in materia di motorizzazione civile e di circolazione dei veicoli1. - 2. Omissis 3. Il decreto adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è aggiornato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione al numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni titolare in ragione del numero di addetti, al fine di bilanciare le esigenze di operatività del settore con la tutela della sicurezza dei veicoli e la promozione di misure di sicurezza negli ambienti di lavoro. Nelle more della revisione del decreto di cui al primo periodo, il numero massimo delle autorizzazioni alla circolazione di prova che possono essere rilasciate a ciascun titolare per i veicoli sottoposti a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni, navettamenti, movimentazioni e trasferimenti, anche per finalità commerciali o per la realizzazione degli allestimenti tecnici, è fissato in quantità non superiore al numero dei dipendenti del titolare dell’autorizzazione e degli addetti che partecipano stabilmente all’attività di im |
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Capo III - DISPOSIZIONI URGENTI NEL SETTORE PORTUALE E MARITTIMO |
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Art. 6. - Disposizioni urgenti in materia di ordinamento portuale e demanio marittimo1. Il comma 1 dell'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si interpreta nel senso che, ai fini della determinazione degli aggiornamenti annuali dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, l'indice dei valori per il mercato all'ingrosso, in assenza della produzion |
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Art. 8. - Omissis
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Art. 8-bis. - Personale dell'ENAC Servizi S.r.l.1. In deroga alle |
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Capo IV - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI E RELATIVE A PROCEDURE DI INFRAZIONE E A VINCOLI DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA |
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Art. 9. - Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi1. Ai contratti di lavori affidati sulla base di documenti iniziali di gara, redatti ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che non rientrino in alcuna delle fattispecie previste dall'artico |
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Art. 10. - Disposizioni urgenti per garantire lo svolgimento delle attività propedeutiche all’affidamento del contratto intercity e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
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Art. 10-bis. - Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture ferroviarie e strategiche1. L'apposizione delle protezioni di cui all'articolo 184, comma 1, primo e secondo periodo, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, può essere effettuata, oltre che dall'addetto alla custodia del passagg |
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Art. 10-ter. - Adeguamento di sanzioni per violazioni in materia di sicurezza e regolarità della circolazione ferroviaria1. Al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 19: |
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Art. 11. - Modifiche alla disciplina delle concessioni autostradali1. Alla legge 16 dicembre 2024, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, comma 3, lettera v), dopo le parole: «nuovo concessionario subentrante» sono inserite le seguenti: «, nelle ipotesi di cui all’articolo 191, comma 3, del codice dei contratti pubblici,»; b) all’articolo 5, comma 4, primo periodo, le parole: «alle eventuali prescrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle prescri |
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Art. 11-bis. - Disposizioni relative alla convenzione unica tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS S.p.A. |
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Art. 11-ter. - Disposizioni urgenti per l'avvio delle attività della società Autostrade dello Stato Spa1. Al fine di consentire l'avvio delle attività della società Autostrade dello Stato Spa, di cui all'articolo 2, commi da 2-sexies a 2-decies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre |
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Art. 12. - Disposizioni urgenti in materia di oneri di servizio pubblico nel settore del trasporto aereo1. L’articolo 2 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, � |
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Art. 13. - Disposizioni in materia di accelerazione degli investimenti nel settore delle energie rinnovabili1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi riguardanti l’energia da fonti rinnovabili delineati dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) per l’anno 2030, nonché l’attuazione della Riforma 1 della Missione 7 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all’articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5: 1) al primo periodo, le parole: «dell’articolo 20, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 20, comma 8» e dopo le parole: «zone di accelerazione terrestri» sono inserite le seguenti: «, comprensive delle aree |
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Art. 13-bis. - Omissis
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Art. 14. - Interventi urgenti di ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali di interesse nazionale nei territori colpiti dagli eventi alluvionali nonché attività di verifica e monitoraggio svolte dalle Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza |
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Capo V - Capo VI Omissis
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Capo VII - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 17. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato a |
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Allegato B - Allegato C - Omissis
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