Appalti pubblici: legittime le clausole territoriali usate come criteri premiali | Bollettino di Legislazione Tecnica
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19/05/2025

Appalti pubblici: legittime le clausole territoriali usate come criteri premiali

In tema di appalti pubblici, l'ANAC ha indicato che la c.d. clausola territoriale può essere prevista come criterio premiale e non come requisito di partecipazione alla gara.

CLAUSOLE TERRITORIALI CRITERI PREMIALI - Nell'ambito di una procedura aperta per l'appalto del servizio di manutenzione e gestione aree verdi pubbliche, l'istante contestava le clausole c.d. di territorialità contenute nella lex specialis di gara come criteri di valutazione dell’offerta.

Contesto normativo
L'art. 108, comma 7, del D. Leg.vo 36/2023 prevede che, ai fini della tutela della libera concorrenza e della promozione del pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure relative agli affidamenti di cui al Libro II, parte IV, possono prevedere, nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese nella valutazione dell’offerta e a promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, l’affidamento ad operatori economici con sede operativa nell’ambito territoriale di riferimento.

Considerazioni ANAC
L'ANAC, con la Delibera del 02/04/2025, n. 130, ha svolto le seguenti considerazioni:
- il principio concorrenziale sembra prevalere rispetto al principio di prossimità ambientale (di cui le clausole territoriali sono un portato). Sicché, ove nell’ambito dell’evidenza pubblica sia necessario integrare i due principi, la clausola territoriale appare declinabile quale criterio premiale da valorizzare nell’ambito dell’offerta tecnica e non quale requisito di partecipazione (si veda Appalti pubblici: illegittimità delle clausola territoriale quale requisito di partecipazione );
- in sostanza, il D. Leg.vo 36/2023 prevede la possibilità di introdurre clausole territoriali (clausole relative alla vicinanza delle sedi dell’operatore economico al luogo di esecuzione del servizio) solo quali criteri premiali da valorizzare nell’offerta tecnica, e non anche quale requisito di partecipazione, deponendo in tal senso sia i principi codicistici (artt. 3, 4 e 10 del D. Leg.vo 36/2023) sia le disposizioni sui requisiti di partecipazione (art. 100 del D. Leg.vo 36/2023), che richiedono di tenere conto della necessità di garantire la massima apertura al mercato.

Conclusioni ANAC
L'ANAC ha quindi concluso che devono ritenersi legittime le c.d. clausole territoriali laddove non costituiscono requisiti di partecipazione, ma criteri premiali di valutazione dell’offerta. In tali casi, peraltro, la scelta di tali criteri è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, sindacabile solo in caso di palese illogicità, incongruità o irrazionalità dei criteri adottati. 

Nel caso di specie l'ANAC ha rilevato che, da un lato sussistevano chiare evidenze documentali da cui si rilevava facilmente il peso minimale attribuito alle clausole premiali, e dall’altro, il favor riconosciuto alla prossimità ambientale, rispetto al principio di concorrenza, appariva giustificato in un’ottica di efficienza dal principio del risultato, per la massimizzazione dell’attività di pianificazione e programmazione, ottimizzazione dei tempi organizzativi e operativi. Dunque, la dedotta illegittimità delle clausole non appariva supportata né da adeguati elementi probatori, né da elementi fattuali ricavati dalla documentazione di riferimento.

Dalla redazione