L. R. Molise 13/05/2025, n. 3 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Molise 13/05/2025, n. 3

Legge di stabilità regionale anno 2025.
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Art. 1 - Art. 8 Omissis

 

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Art. 9 - Modifiche della legge regionale 29 aprile 2024, n. 2

1. Alla legge regionale 29 aprile 2024, n. 2 (Legge di stabilità

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Art. 10 - Omissis

 

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Art. 11 - Modifiche della legge regionale 21 novembre 2005, n. 42 (Adeguamento e riordino dei consorzi di bonifica)

1. Alla legge regionale 21 novembre 2005, n. 42 (Adeguamento e riordino dei consorzi di bonifica), il comma 3 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente: “3. Per l’esercizio e la manutenzione delle opere consortil

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Art. 12 - Omissis

 

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Art. 13 - Modifiche all’articolo 43 della legge regionale 18 ottobre 2021, n. 4

1. All'articolo 43 della legge regionale 18 ottobre 2021, n. 4 (Disciplina regionale delle attività commerciali), dopo il comma 3, è aggiunto il seguente c

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Art. 14 - Modifiche di leggi regionali

1. All’articolo 12 della legge regionale 2 dicembre 2014, n. 21 (Istituzione dell’Ente regionale per l’Edilizia Sociale), il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. I collegi dei revisori dei conti dei disciolti II.AA.CC.PP. decadono entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge. Il Consiglio regionale elegge il Collegio dei revisori dei revisori dei conti dei disciolti II.AA.CC.PP. ai sensi dell’art. 10 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 6 in materia di “Disciplina regionale di riforma degli Istituti Autonomi per le Case Popolari” la cui durata comunque non potrà eccedere la chiusura della liquidazione.”.

2. Omissis

3. L’articolo 8 della legge regionale 13 aprile 2000, n. 23 (Nuova disciplina della Commissione regionale per la parità e le pari opportunità) è sostituito dal seguente:

“Art. 8 - Compensi

1. La partecipazione alle sedute della Commissione dei gruppi di lavoro, costituiti ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza della Commissione è onorifica e gratuita e non comporta oneri a carico del Bilancio del Consiglio regionale.

2. La Presidente della Commissione e le componenti, qualora lo deliberi la Commissione, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio regionale, nei limiti dello stanziamento dell’apposito capitolo di spesa del bilancio del Consiglio regionale, possono recarsi in missione per lo svolgimento delle loro funzioni e hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e al trattamento di missione nella misura prevista per i dipendenti regionali.”.

4. Omissis

5. All’articolo 13 della legge regionale 6 maggio 2014, n. 13 (Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali), dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: “2-bis. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del Piano sociale regionale nel Bollettino Ufficiale della Regione, la Giunta regionale emana un avviso pubblico per l’individuazione degli idonei a ricoprire la figura di coordinatore d’ambito e di coordinatore strategico.”. La spesa di cui al comma 2-bis trova copertura finanziaria sullo stanziamento di bilancio di cui alla missione 12, programma 7, macroaggregato 104.

6. - 10. Omissis

11. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 18 luglio 2008, n. 25 (Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati e dei porticati) è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 4-bis - Estensione delle disposizioni

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, tra l’altro finalizzate al recupero funzionale e all’efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente, si applicano altresì ai porticati, ai sottotetti e alle tettoie, costruzioni realizzate anche solo con travi inclinate (tipologia brisoleil), graticci ornamentali o strutture realizzate per sostenere pannelli solari, ovvero per motivi architettonici, anche privi di tampognatura esterna laterale per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio o l’autorizzazione e assentiti con parere favorevole dell’Autorità competente.”.

12. Omissis

13. Alla legge regionale 5 aprile 2005, n. 11 (Disciplina generale in materia di attività estrattive) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 2, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: “1-bis. Nei soli casi in cui siano espressamente richiamati, la presente legge si applica altresì ai materiali previsti nella I categoria dell’articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.”;

b) all’articolo 11, comma 2, le parole “individuati con apposito provvedimento della Giunta regionale” sono sostituite dalle parole “aggiornati in misura non superiore al 20 per cento della pertinente tariffa estrattiva con apposito provvedimento della Giunta regionale da adottarsi entro il 31 dicembre. I Comuni, le Province e le Regioni provvedono all’adeguamento dei relativi rapporti di concessione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento”;

c) il comma 3 dell’articolo 13 è sostituito dal seguente: “3. La domanda di proroga deve essere presentata prima della scadenza dell'autorizzazione e l'attività, in attesa dell'atto di proroga, può proseguire limitatamente alle quantità e nei limiti già autorizzati.”;

d) la rubrica dell’articolo 13-bis è sostituita dalla seguente: “Contributo per attività estrattive”;

e) all’articolo 13-bis è aggiunto dopo il comma 1 il seguente comma: “1-bis. La tariffa di estrazione è applicata anche ai materiali previsti nella I categoria dell’articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443. I proventi della tariffa di estrazione sono destinati nella misura del 70 per cento al ripristino ambientale di cave dismesse e abbandonate, per opere di restauro del paesaggio naturale o costruito ovvero di restauro architettonico.”.

14. Alla legge regionale 7 ottobre 2022, n. 21 (Disciplina del terzo settore), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l’articolo 5 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 5-bis - Contributi ai centri di servizio per il volontariato

1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 63 del decreto legislativo n. 117/2017, al fine di valorizzare e rafforzare il ruolo dei Centri di servizio per il volontariato, accreditati ai sensi dell’articolo 61 del medesimo decreto legislativo, la Regione assegna, utilizzando risorse proprie, contributi in favore dei centri di servizio per il volontariato che svolgono le seguenti attività:

a) attività istituzionali dei CSV, purché coerenti con le finalità di supporto e promozione e sviluppo del volontariato;

b) progetti o iniziative aggiuntive, anche in collaborazione con altri enti, finalizzate a:

1) promuovere la cultura del volontariato, anche presso la cittadinanza;

2) promuovere percorsi di solidarietà e cittadinanza attiva per i giovani nelle scuole e nei luoghi educativi;

3) sostenere l’azione delle organizzazioni di volontariato (ODV) e, in parte, anche degli altri enti del Terzo Settore con al proprio interno volontari;

4) offrire servizi innovativi e sperimentali non coperti dal FUN.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce criteri e modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 241/1990.”;

b) dopo l’articolo 5-bis è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 5-ter

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 5-bis della presente legge, per gli esercizi finanziari 2025-2026 e 2027, quantificati per ciascun anno nell’importo massimo di € 30.000,00, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici la cui copertura è assicurata dal “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione” di cui al Capitolo di uscita n. 55200 del bilancio di previsione 2025-2027. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.

2. Per gli esercizi successivi al 2027, agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 5-bis della presente legge, la Regione fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi dell’articolo 39 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articolo 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).”.

15. Il comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2004, n. 8 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale e prime indicazioni per l'individuazione dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali) è sostituito dal seguente: “4. Gli organi consortili d

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Art. 15 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.

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Tabelle e Allegati - Omissis

 

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