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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Procedura aperta invece che negoziata senza bando: termini di conclusione applicabili
TERMINI CONCLUSIONE PROCEDURE AFFIDAMENTO - Con il quesito del 13/05/2025, n. 3437, sottoposto al supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), sono stati chiesti chiarimenti in merito ai termini massimi di conclusione delle procedure.
Quesito
In particolare, qualora la stazione appaltante decida di ricorrere ad una procedura aperta invece di una procedura negoziata rientrante nella fascia di cui alla lett. d), dell'art. 50, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023, è stato chiesto se si devono rispettare i termini indicati dall'allegato I.3 del D. Leg.vo 36/2023, relativi alle procedure negoziate senza bando (di cui alla lett. d) dei commi 1 e 2, dell'allegato) o quelli relativi alle procedure aperte (di cui alla lett. a) dei commi 1 e 2, dell'allegato).
Contesto normativo
Con riferimento ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea l'art. 50 del D. Leg.vo 31/03/2023, n. 36 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento con le seguenti modalità.
Si procede con affidamento diretto:
a) per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
b) dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.
Si procede con procedura negoziata senza bando:
c) previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
d) previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di rilevanza europea (in questa fascia la stazione appaltante, in luogo del ricorso alla procedura negoziata senza bando, può utilizzare le procedure ordinarie);
e) previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza europea.
L'allegato I.3 al D. Leg.vo 36/2023 disciplina i termini delle procedure di appalto e di concessione.
Parere del MIT
In risposta al quesito, il MIT ha indicato che, nel rispetto del principio del risultato di cui all'art. 1 del D. Leg.vo 36/2023, che impone, tra l'altro, alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto con la massima tempestività, resta salva la facoltà delle stazioni appaltanti di effettuare opportune valutazioni in relazione alle caratteristiche del mercato di riferimento, alle peculiarità dell’affidamento e agli interessi pubblici ad esso sottesi per procedere ad aggravare l’appalto.
Nel caso di ricorso ad una procedura aperta, i termini di conclusione sono quelli indicati dall'allegato I.3, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), previsti per le procedure aperte (rispettivamente, di 9 mesi, ove sia utilizzato il criterio dell'OEPV basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita, o di 5 mesi per le gare condotte secondo il criterio del minor prezzo).
Sul tema, si veda anche Appalti pubblici: chiarimenti ANAC sui termini di conclusione delle procedure di affidamento.
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