Avvalimento, requisito di idoneità professionale | Bollettino di Legislazione Tecnica
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23/04/2025

Avvalimento, requisito di idoneità professionale

Secondo il TAR Lazio, nell’avvalimento di garanzia - ammesso anche nella vigenza del Codice 2023 - non sussiste in capo all’impresa ausiliaria l’obbligo di dichiarazione del possesso del requisito dell’idoneità professionale.

AVVALIMENTO DI GARANZIA REQUISITI AUSILIARIA - TAR Lazio-Roma 10/03/2025, n. 4997 ha ricordato che l’avvalimento di garanzia che, benché non previsto dall’art. 104 del D. Leg.vo 36/2023, rinviene il proprio fondamento normativo nella Direttiva 2014/24/UE (di cui anche il Codice del 2023 è attuativo), sotto la voce di “contratto di affidamento”. La possibilità dell’operatore economico di porre in essere un avvalimento di garanzia o, più precisamente, un affidamento sulle capacità di altri soggetti per acquisire alcuni requisiti economico-finanziari non posseduti, è tuttora ammessa in forza dell’applicazione diretta delle suddette disposizioni autoesecutive (vedi la Nota: Avvalimento di garanzia, ammissibilità nella vigenza del Codice 2023).
Pertanto, risulta ancora valida la distinzione elaborata dalla giurisprudenza amministrativa sotto la vigenza del precedente art. 89 del D. Leg.vo 50/2016 tra:
a) avvalimento “tecnico-operativo”, finalizzato a mettere a disposizione i requisiti tecnico-organizzativi, per il quale è necessaria l’indicazione specifica delle dotazioni tecniche, strumentali e delle risorse umane prestate;
b) avvalimento “di garanzia”, finalizzato a mettere a disposizione la capacità economico-finanziaria dell’impresa ausiliaria, senza necessità di messa a disposizione (e, quindi, di specifica indicazione) delle risorse tecniche, strumentali ed umane, in quanto logicamente configurabili solo per l’avvalimento operativo.

Ciò posto, il TAR ha ritenuto che nell’avvalimento di garanzia, l’impresa ausiliaria non è gravata della dichiarazione, da effettuarsi nel documento unico di gara europeo di cui all’art. 91, comma 3, D. Leg.vo 36/2023, in ordine al possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all’art. 100, D. Leg.vo 36/2023, comma 1, lett. a), tra i quali si colloca il requisito dell'idoneità professionale. Le norme richiamate, essendo esse espressamente riferite all’avvalimento tecnico-operativo, non possono essere estese all’avvalimento di garanzia, come detto non disciplinato dall’art. 104, D. Leg.vo 36/2023 (e a differenza del precedente art. 89 D. Lgs. 50/2016). Inoltre, assolvendo l’impresa ausiliaria al solo scopo di garantire la stabilità economica dell’impresa ausilitata, alla prima non può essere richiesto, essendo essa estranea alla materiale esecuzione delle opere oggetto dell’appalto, alcuna idoneità professionale di tal fatta.
La predetta dichiarazione, da parte dell’impresa ausiliaria, trova dunque applicazione unicamente in riferimento all’avvalimento tecnico-operativo e non anche a quello di garanzia.
Del resto, l’idoneità professionale, che deve essere distinta dalla capacità tecnico-professionale (attenendo quest’ultima alla titolarità di un requisito abilitativo comprovato dall’iscrizione negli appositi albi professionali), consiste nell’esperienza concreta dell’operatore economico e nulla ha a che vedere con la capacità economica e finanziaria dell’operatore economico, espressa mediante avvalimento di garanzia.

In tema di avvalimento si veda anche la Nota: Avvalimento, nuova impostazione nel Codice 2023.

Dalla redazione