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ISSN 1721-4890
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Direttore Dino de Paolis
Mutamento della destinazione d’uso: illegittima norma della Regione Lazio
ILLEGITTIMA NORMA REGIONE LAZIO MUTAMENTO DESTINAZIONE D’USO - La sent. Corte Cost. 18/04/2025, n. 51 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, della L.R. Lazio 7/2017 in materia di rigenerazione urbana e recupero edilizio.
FINALITÀ DELLA NORMA REGIONALE CENSURATA - L’obiettivo specifico perseguito dal Legislatore regionale con l’art. 4, comma 4, della L.R. Lazio 7/2017 era quello di accelerare il processo di attuazione a livello municipale delle finalità di rigenerazione del tessuto urbano, stimolando le Amministrazioni comunali a modificare tempestivamente i loro strumenti urbanistici per adeguarli alle disposizioni impartite dal Legislatore regionale.
OSSERVAZIONI DELLA CONSULTA - La Consulta rileva come con la disposizione censurata il Legislatore regionale ha consentito, in via transitoria, l'esecuzione di interventi di trasformazione edilizia con mutamento della destinazione d'uso, in deroga alle previsioni dello strumento urbanistico e in assenza di una valutazione da parte del Consiglio comunale.
Tali interventi, osserva la Corte, comportano il rischio di un aumento incontrollato del carico urbanistico e degli insediamenti abitativi, anche in danno della destinazione di determinate aree a finalità socialmente rilevanti. Ciò risulta distonico rispetto alla stessa finalità generale della legge regionale di pervenire a una rigenerazione urbana «intesa in senso ampio e integrato», comprendente non solo aspetti edilizi e urbanistici, ma anche profili economici e sociali.
DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ - Ancorché in via temporanea, la disposizione in esame priva i Consigli comunali di un effettivo spazio di decisione e di controllo in ordine all’ammissibilità di interventi di trasformazione edilizia in deroga alle previsioni del piano, comportando una ingiustificata e non proporzionata compressione della potestà pianificatoria comunale. Sulla base di tali considerazioni, la sent. Corte Cost. 18/04/2025, n. 51 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 4, comma 4, della L.R. Lazio 18/07/2017, n. 7.
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