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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Opere non rilevanti in zona sismica, obbligo di preavviso e deposito del progetto
ZONE SISMICHE OPERE PRIVE DI RILEVANZA PREAVVISO DEPOSITO DEL PROGETTO - Nel caso di specie si trattava dell’edificazione, in zona sismica, di due muri in pietra a contenimento di una piccola scarpata ciascuno di metri 1,50. Secondo il ricorrente l’opera era priva di rilevanza e non avrebbe richiesto alcuna autorizzazione del Genio civile, né alcun preavviso.
L’art. 94-bis, D.P.R. 380/2001 - introdotto dall'art. 3, D.L. 32/2019 (Decreto Sblocca cantieri) - ha distinto gli interventi strutturali in zone sismiche in tre categorie rispetto alla loro concreta incidenza sulla pubblica incolumità:
- quelli rilevanti (comma 1, lett. a);
- quelli di minore rilevanza (comma 1, lett. b);
- quelli privi di rilevanza (comma 1, lett. c), definiti come interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
La norma prevede che per gli interventi in concreto privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità - così come per quelli di minore rilevanza - non è necessaria le preventiva autorizzazione per l'inizio dei lavori, rilasciata dall'Ufficio tecnico della Regione ai sensi dell'art. 94, D.P.R. 380/2001, che resta dovuta soltanto per gli interventi in concreto rilevanti.
C. Cass. pen. 31/01/2025, n. 4146 ha evidenziato che la disposizione non deroga agli obblighi di cui all'art. 93, commi 1 e 2, D.P.R. 380/2001, quali:
- l’obbligo di preavviso scritto allo sportello unico comunale dell'intenzione di procedere all'esecuzione di un intervento edilizio in zona sismica e
- l’obbligo di deposito del progetto sottoscritto da un professionista abilitato e dal direttore dei lavori.
La Corte ha ribadito che tali obblighi sussistono anche nel caso di opere non soggette alla preventiva autorizzazione per l'inizio dei lavori perché concretamente qualificabili di minore rilevanza o prive di rilevanza nei confronti della pubblica incolumità.
In tal senso depone il disposto dell’art. 94-bis, comma 5, D.P.R. 380/2001 che, nel demandare alle Regioni la facoltà di istituire controlli anche con modalità a campione, postula che l'Ufficio tecnico regionale sia stato preavvertito dell'intervento e disponga del relativo progetto.
I suddetti obblighi continuano, pertanto, a valere anche se si tratti di interventi non soggetti ad autorizzazione e l’inadempimento resta penalmente sanzionato ai sensi dell'art. 95, D.P.R. 380/2001.
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