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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Pergotenda con vetrate laterali, regime edilizio
PERGOTENDA VETRATE LATERALI EDILIZIA LIBERA - Nel caso di specie i ricorrenti contestavano la sentenza del TAR che aveva confermato l’ordine di demolizione di una struttura realizzata sul terrazzo pertinenziale (delle dimensioni di metri 5,10 per 2,60) con copertura retrattile, addossata al prospetto e chiusa sugli altri tre lati da vetrate trasparenti scorrevoli a pacchetto, collegata stabilmente alla parete esterna ed alla pavimentazione del terrazzo, comunicante con l’abitazione attraverso una porta finestra, con pavimentazione in doghettato in legno ed arredata con tavolo e sedie.
Secondo i ricorrenti si trattava di un intervento in regime di edilizia libera ai sensi dell’art. 6, D.P.R. 380/2001 quale elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. Secondo il TAR invece, le caratteristiche dell’opera determinavano una chiusura dello spazio esterno, mediante tamponatura con pannelli di vetro seppur scorrevoli, idonea a creare ulteriore superficie utile che, come tale, necessita di idoneo titolo edilizio e non è assimilabile ad una pergotenda.
Sul tema si ricorda anche che il D.L. 69/2024, conv. dalla L. 105/2024, ha inserito la lettera b-ter) al suddetto art. 6, D.P.R. 380/2001, che ha incluso nell’attività edilizia libera le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici (quali le tende da sole), sempreché non determinino la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici (si veda in proposito la Nota: Tende da sole, pergole bioclimatiche e vetrate, nuove opere in edilizia libera e la Nota: Porticati, logge, tettoie, verande e vetrate panoramiche: regime edilizio).
C. Stato 27/01/2025, n. 607 ha accolto il ricorso, ritenendo illegittimo l’ordine di demolizione sulla base delle seguenti considerazioni.
FUNZIONE E CARATTERISTICHE DELLA PERGOTENDA - Secondo il Consiglio, l’opera in questione doveva essere qualificata quale pergotenda, rientrante pertanto tra le opere di edilizia libera.
Le pergotende rappresentano interventi di edilizia libera qualora rimanga il preesistente utilizzo esterno dei luoghi di cui venga solo valorizzata la fruizione con un riparo temporaneo dal sole, dalla pioggia, dal vento e dall'umidità rendendo più gradevole per un maggior periodo di tempo la permanenza all'esterno, senza creare un ambiente in alcun modo assimilabile a quello interno, a causa della mancanza della necessaria stabilità, di una idonea coibentazione termica e di un adeguato isolamento dalla pioggia, dall'umidità e dai connessi fenomeni di condensazione.
La pergotenda, infatti, in tali casi, non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato.
CHIUSURE LATERALI - Il Consiglio ha affermato che può rientrare nell'attività edilizia libera anche la pergotenda a cui è aggiunta una chiusura perimetrale precaria. Ed infatti le vetrate laterali non fanno perdere alla struttura le caratteristiche di precaria delimitazione dello spazio esterno, né trasformano lo spazio esterno, in quanto ne rendono solo maggiore la vivibilità, secondo le indicazioni elaborate dalla giurisprudenza con riferimento alle pergotende. Manca, infatti, in tal caso, quella attività di trasformazione dell’organismo edilizio che caratterizza la ristrutturazione edilizia, in quanto il terrazzo mantiene la sua originaria funzione di spazio esterno e viene reso maggiormente fruibile proprio in quanto area pertinenziale dell’appartamento.
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E AREAZIONE - Diverso il caso in cui l'area esterna, oltre che delimitata da vetrate richiudibili ed amovibili, venga collegata agli impianti dell'appartamento e dotata di riscaldamento o di altri impianti di areazione, in quanto, in tal caso, muterebbe significativamente la destinazione funzionale dello spazio (impianti non presenti nel caso di specie).
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